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Document 62014TN0132

    Causa T-132/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/53


    Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

    (Causa T-132/14)

    2014/C 135/69

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Albis Plastic GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Spagna)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 dicembre 2013, procedimento R 1015/2012-2;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ALCOLOR», per prodotti e servizi della classe 1 — marchio comunitario n. 3 073 889

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: IQAP Masterbatch Group, SL

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «ALCOLOR», per prodotti della classe 2, nonché la denominazione sociale «ALCOLOR», utilizzata nella prassi commerciale in Spagna per i «coloranti»

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio del procedimento alla divisione di annullamento

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e delle relative disposizioni di esecuzione.


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