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Document 62014TN0132
Case T-132/14: Action brought on 24 February 2014 — Albis Plastic v OHIM — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)
Causa T-132/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)
Causa T-132/14: Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)
GU C 135 del 5.5.2014, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/53 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2014 — Albis Plastic/UAMI — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)
(Causa T-132/14)
2014/C 135/69
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Albis Plastic GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: C. Klawitter, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IQAP Masterbatch Group, SL (Masíes de Roda, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 dicembre 2013, procedimento R 1015/2012-2; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ALCOLOR», per prodotti e servizi della classe 1 — marchio comunitario n. 3 073 889
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: IQAP Masterbatch Group, SL
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «ALCOLOR», per prodotti della classe 2, nonché la denominazione sociale «ALCOLOR», utilizzata nella prassi commerciale in Spagna per i «coloranti»
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rinvio del procedimento alla divisione di annullamento
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e delle relative disposizioni di esecuzione.