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Document 62014TN0130
Case T-130/14 P: Appeal brought on 24 February 2014 by Council of the European Union against the judgment of the Civil Service Tribunal of 12 December 2013 in Case F-142/11 Simpson v Council
Causa T-130/14 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013 , causa F-142/11, Simpson/Consiglio
Causa T-130/14 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013 , causa F-142/11, Simpson/Consiglio
GU C 135 del 5.5.2014, p. 53–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/53 |
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, causa F-142/11, Simpson/Consiglio
(Causa T-130/14 P)
2014/C 135/68
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, in qualità di agenti)
Controinteressato nel procedimento: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, causa F-142/11, Erik Simpson/Consiglio, nei limiti in cui annulla la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 9 dicembre 2010 e dichiara che il Consiglio dell'Unione europea deve sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Simpson; |
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rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica, e |
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condannare il ricorrente in primo grado a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo, con il quale sostiene che la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale la decisione impugnata è illegittima poiché viola l’obbligo di motivazione, si fonda su premesse errate a causa dello snaturamento degli elementi di prova e non può quindi essere accettata.