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Document 62014TN0087
Case T-87/14: Action brought on 7 February 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines and Others v Council
Causa T-87/14: Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
Causa T-87/14: Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
GU C 129 del 28.4.2014, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/30 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio
(Causa T-87/14)
2014/C 129/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Tehran, Iran); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Tehran); Khazar Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran); IRISL Europe GmbH (Amburgo, Germania); IRISL Marine Services and Engineering Co. (Qeshm Island, Iran); Irano — Misr Shipping Co. (Tehran); Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Tehran); Shipping Computer Services Co. (Tehran); Soroush Sarzamin Asatir Ship Management (Tehran); South Way Shipping Agency Co. Ltd (Tehran) e Valfajr 8th Shipping Line Co. (Tehran) (rappresentanti: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, e M. Taher, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 46) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 316, pag. 1), nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti; |
— |
dichiarare inapplicabile la decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 46) e il regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 272, pag. 1); |
— |
condannare alle spese il convenuto. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sollevano un’«eccezione di illegittimità» al fine di veder dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti adottati in ottobre per i seguenti motivi: mancanza di una valida base giuridica; violazione del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, del ne bis in idem, della res judicata; discriminazione nei confronti della IRISL e violazione dei suoi diritti fondamentali senza giustificazione o proporzione; violazione del diritto di difesa delle ricorrenti; abuso di potere da parte del Consiglio.
A sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di una valida base giuridica per i provvedimenti impugnati. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto commesso dal Consiglio nell’includere negli elenchi ciascuna ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del diritto di difesa delle ricorrenti. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione mediante i provvedimenti impugnati del legittimo affidamento delle ricorrenti e dei principi di certezza del diritto, di ne bis in idem, della res judicata e di non discriminazione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto i provvedimenti impugnati violerebbero, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, tra cui in particolare il diritto alla reputazione e al rispetto della loro proprietà. |