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Document 62014TN0084

    Causa T-84/14: Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/48


    Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Harrys Pubar/UAMI — Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

    (Causa T-84/14)

    2014/C 135/61

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Harrys Pubar AB (Gothenburg, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harry’s New York Bar SA (Parigi, Francia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 novembre 2013, procedimenti riuniti R 1038/2012-1 e R 1045/2012-1;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HARRY’S NEW YORK BAR», per prodotti e servizi delle classi 25, 30, 32 e 43 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3 383 445

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazioni svedesi dei marchi nn. 356 009, 320 026, 315 142, 55 6513-1066, per prodotti delle classi 25 e 42

    Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso nel procedimento R 1038/2012-1 e rigetto del ricorso nel procedimento R 1045/2012-1

    Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 4, del regolamento sul marchio comunitario


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