This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TN0081
Case T-81/14: Action brought on 6 February 2014 — Energy Brands v OHIM — Smart Wines (SMARTWATER)
Causa T-81/14: Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Energy Brands/UAMI — Smart Wines (SMARTWATER)
Causa T-81/14: Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Energy Brands/UAMI — Smart Wines (SMARTWATER)
GU C 135 del 5.5.2014, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/47 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2014 — Energy Brands/UAMI — Smart Wines (SMARTWATER)
(Causa T-81/14)
2014/C 135/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Stone e R. Allos, Solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressat dinanzi alla commissione di ricorso: Smart Wines GmbH (Colonia, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 novembre 2013, procedimento R 903/2013-2; |
— |
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle loro spese e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SMARTWATER» per prodotti delle classi 30, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 8 400 194
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario denominativo anteriore n. 5 853 601«SMART WINES» per prodotti delle classi 30 e 33
Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettere a) e b) e 8, paragrafo, 5, del regolamento sul marchio comunitario