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Document 62014CN0088

    Causa C-88/14: Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/24


    Ricorso proposto il 21 febbraio 2014 — Commissione europea/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-88/14)

    2014/C 135/29

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, B. Martenczuk e G. Wils, agenti)

    Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l’articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1);

    dichiarare che gli effetti delle disposizioni annullate e di qualsiasi misura di esecuzione da esse derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;

    condannare i convenuti alle spese.

    In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente il regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

    dichiarare che gli effetti del regolamento annullato e di qualsiasi misura di esecuzione da esso derivante sono definitivi fino alla loro sostituzione, entro un termine ragionevole, mediante atti adottati ai sensi del Trattato, come interpretato dalla sentenza della Corte;

    condannare i convenuti alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione chiede l’annullamento dell’articolo 1, punto 1, nonché punto 4 nella parte in cui aggiunge un nuovo articolo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. In subordine, qualora la Corte ritenesse che le disposizioni summenzionate sono inscindibili dal resto del regolamento contestato, la Commissione chiede l’annullamento dell’intero regolamento.

    Ad avviso della Commissione, le disposizioni di cui trattasi sono incompatibili con gli articoli 290 e 291 TFUE nella parte in cui prevedono l’uso di atti delegati, dal momento che gli atti delegati in questione non integrano o modificano l’atto legislativo, ma vi danno esecuzione.


    (1)  GU L 347, pag. 74.


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