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Document 62014CN0061
Case C-61/14: Request for a preliminary ruling from the Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italy) lodged on 7 February 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato v Azienda Pubblica di Servizi alla persona ‘San Valentino’ and Others
Causa C-61/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 7 febbraio 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» e a.
Causa C-61/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 7 febbraio 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» e a.
GU C 135 del 5.5.2014, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 135/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italia) il 7 febbraio 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» e a.
(Causa C-61/14)
2014/C 135/25
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
Parti nella causa principale
Ricorrente: Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato
Convenuti: Azienda Pubblica di Servizi alla persona «San Valentino» — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
Controinteressata: Associazione Infermieristica D & F. Care
Questione pregiudiziale
Se i principi fissati dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1) e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (2) [e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2007, 2007/66/CE (3)], ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1 bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).
(2) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
(3) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).