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Document 62014CN0054

    Causa C-54/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid (Spagna) il 5 febbraio 2014 — Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid (Spagna) il 5 febbraio 2014 — Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    (Causa C-54/14)

    2014/C 135/23

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia n. 34 de Madrid

    Parti

    Ricorrenti: Rafael Villafáñez Gallego e María Pérez Anguio

    Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE (1), del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che l’accordo concluso fra la banca e il consumatore beneficiario del prestito con il quale, oltre a modificare le condizioni relative ai limiti dei tassi di interesse, è posto a carico del consumatore il pagamento delle spese derivanti dalla modifica dell’atto pubblico di prestito e di costituzione dell’ipoteca stipulato fra la banca e il consumatore, ove tale accordo è stato proposto dalla banca come una delle due possibili alternative per modificare le condizioni economiche del prestito ipotecario ed è stato accettato volontariamente dal consumatore in conseguenza dell’accordo concluso dopo i negoziati fra la banca e l’ente previdenziale cui appartiene il consumatore, a vantaggio e nell’interesse dei suoi iscritti, costituisca una clausola oggetto di un negoziato individuale.

    2)

    In caso di risposta negativa alla domanda sub 1), se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, circa il carattere abusivo della clausola, debba essere interpretato nel senso che, in considerazione dello scopo e dell’oggetto dell’accordo concluso fra la banca e l’ente previdenziale, osti a un accordo come quello decritto nella questione precedente.


    (1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


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