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Document 62013CA0052

    Causa C-52/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale  — Direttiva 2006/114/CE  — Nozioni di «pubblicità ingannevole» e di «pubblicità comparativa»   — Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/13


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

    (Causa C-52/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/114/CE - Nozioni di «pubblicità ingannevole» e di «pubblicità comparativa» - Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti))

    2014/C 135/14

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint

    Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

    con l’intervento di: Cg srl, Tacoma srl

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21) — Pratiche commerciali sleali tra imprenditori — Nozione di «pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa» — Normativa nazionale che oltre a vietare la pubblicità che sia, al contempo, ingannevole e illegittimamente comparativa, prevede altresì la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa come costituenti due illeciti distinti

    Dispositivo

    La direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda la tutela dei professionisti, essa si riferisce alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità illegittimamente comparativa come a due infrazioni autonome e che, al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest’ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa.


    (1)  GU C 123 del 27.4.2013.


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