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Document 62013CA0038

    Causa C-38/13: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Rinvio pregiudiziale  — Politica sociale  — Direttiva 1999/70/CE  — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato  — Clausola 4  — Nozione di «condizioni di impiego»  — Termine di preavviso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato  — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato)

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/13


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polonia) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

    (Causa C-38/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Nozione di «condizioni di impiego» - Termine di preavviso di risoluzione di un contratto di lavoro a tempo determinato - Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato))

    2014/C 135/13

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy w Białymstoku

    Parti

    Ricorrente: Małgorzata Nierodzik

    Convenuto: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Białymstoku — Interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) nonché delle clausole 1 e 4 dell’allegato di tale direttiva — Normativa nazionale che prevede termini di preavviso meno favorevoli nei contratti di lavoro a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato.

    Dispositivo

    La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, la quale prevede, ai fini della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la possibilità di applicare un termine di preavviso fisso di due settimane a prescindere dall’anzianità del lavoratore interessato, mentre la durata del preavviso di risoluzione nel caso dei contratti a tempo indeterminato è fissata in funzione dell’anzianità del lavoratore interessato e può variare da due settimane a tre mesi, quando tali due categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili.


    (1)  GU C 141 del 18.5.2013


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