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Document 62013CA0029

    Cause riunite C-29/13 e C-30/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia grad — Bulgaria) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna [Rinvio pregiudiziale  — Codice doganale comunitario  — Articoli 243 e 245  — Regolamento (CEE) n. 2454/93  — Articolo 181 bis  — Decisione impugnabile  — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo  — Principio del rispetto dei diritti della difesa]

    GU C 135 del 5.5.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 135/11


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad Sofia grad — Bulgaria) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    (Cause riunite C-29/13 e C-30/13) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articoli 243 e 245 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 181 bis - Decisione impugnabile - Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo - Principio del rispetto dei diritti della difesa])

    2014/C 135/12

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parti

    Ricorrente: Global Trans Lodzhistik OOD

    Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

    Oggetto

    Domande di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli articoli 243 e 245 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Principi dei diritti della difesa e dell’autorità del giudicato — Diritto al ricorso contro una decisione dell’autorità doganale di recupero a posteriori delle obbligazioni doganali, anche qualora si tratti di decisioni definitive di detta autorità — Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo — Decisione dell’autorità doganale adottata in violazione dei requisiti di procedura — Obbligo in capo al giudice, in un caso siffatto, di statuire sul ricorso senza tener conto dell’obbligo del previo ricorso amministrativo

    Dispositivo

    1)

    Da un lato, una decisione, come una di quelle di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una rettifica, sul fondamento dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, del valore in dogana di merci con conseguente notifica al dichiarante di una rettifica fiscale a titolo dell’imposta sul valore aggiunto costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 243 di tale regolamento n. 2913/92. D’altro lato, alla luce dei principi generali relativi al rispetto dei diritti della difesa e dell’autorità di cosa giudicata, l’articolo 245 di detto regolamento n. 2913/92 non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che preveda due distinti mezzi di ricorso per contestare le decisioni delle autorità doganali, in quanto tale normativa non pregiudica né il principio di equivalenza né il principio di effettività.

    2)

    L’articolo 243 del regolamento n. 2913/92 non subordina la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, alla condizione che i mezzi di ricorso amministrativo ammessi contro tali decisioni siano stati previamente esperiti.

    3)

    L’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in base a tale articolo deve essere considerata definitiva e può costituire oggetto di un ricorso diretto dinanzi ad un’autorità giudiziaria indipendente, anche qualora sia stata adottata in violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni.

    4)

    In caso di violazione del diritto dell’interessato di essere sentito e di sollevare obiezioni previsto all’articolo 181 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 3254/94, spetta al giudice nazionale determinare, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie sottopostogli e alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, se, qualora la decisione adottata in violazione del principio relativo al rispetto dei diritti della difesa debba essere annullata per tale motivo, esso sia tenuto a pronunciarsi sul ricorso proposto contro tale decisione o possa considerare un rinvio della controversia all’autorità amministrativa competente.


    (1)  GU C 108 del 13.4.2013.


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