This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0307
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/307 of 28 February 2018 extending the special guarantees concerning Salmonella spp. laid down in Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council to meat derived from broilers (Gallus gallus) intended for Denmark (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/1148
GU L 60 del 2.3.2018, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/307 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2018
che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, con alcune garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese e svedese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare carni derivate da animali specificati in tali Stati membri devono rispettare determinate norme con riguardo alla Salmonella. Le partite di tali carni devono altresì essere accompagnate da un documento commerciale che attesti che le carni sono state sottoposte a prove microbiologiche con esito negativo conformemente alla legislazione dell'Unione. |
(2) |
Inoltre il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione (2) specifica tali garanzie speciali, stabilendo norme sul campionamento delle carni e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e definisce un documento commerciale che accompagna le partite di carne. |
(3) |
Il 5 ottobre 2007 la Danish Veterinary and Food Administration (Amministrazione veterinaria e alimentare danese) ha presentato una domanda alla Commissione affinché alla Danimarca venissero riconosciute le garanzie speciali relative alla Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) per l'intero suo territorio secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004. La domanda comprende una descrizione del programma di controllo della Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) applicato dalla Danimarca. |
(4) |
Nella riunione del 18 giugno 2008 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della Salmonella ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie Gallus gallus» (3) («documento di orientamento»). |
(5) |
Il programma di controllo della Salmonella nelle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) applicato dalla Danimarca è riconosciuto equivalente a quello approvato per la Finlandia e la Svezia ed è conforme al documento di orientamento. Tuttavia, la prevalenza della Salmonella nei branchi di riproduttori di Gallus gallus danesi superava il limite superiore proposto nel documento di orientamento, quindi non è stata considerata equivalente alla situazione in Finlandia e in Svezia. |
(6) |
Il 6 febbraio 2017 la Danish Veterinary and Food Administration ha fornito dati sulla prevalenza di Salmonella nei branchi allevati per la riproduzione, nei riproduttori adulti, nei polli da ingrasso e nella carne di Gallus gallus, per il periodo 2011-2016. Le prevalenze per il periodo 2015-2016 sono conformi ai limiti superiori stabiliti nel documento di orientamento. |
(7) |
È quindi opportuno estendere le garanzie speciali alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca. Inoltre dovrebbero essere applicate a tali partite le norme del regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento di tali carni, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni e il documento commerciale. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus), quali definite nell'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento.
Articolo 2
Le partite di carni di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17).
(3) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf