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Document 32016R2288

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2288 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/8411

    GU L 344 del 17.12.2016, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2288/oj

    17.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/65


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2288 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2016

    che approva il piperonil butossido come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il piperonil butossido.

    (2)

    Il piperonil butossido è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 18, cioè in insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    La Grecia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 29 maggio 2015.

    (4)

    Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 16 giugno 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (5)

    In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti piperonil butossido possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

    (6)

    È pertanto opportuno approvare il piperonil butossido ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

    (7)

    Poiché il piperonil butossido soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente (vP) in conformità all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli articoli contenenti o trattati con piperonil butossido dovrebbero essere etichettati in modo appropriato al momento dell'immissione sul mercato.

    (8)

    Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il piperonil butossido è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche

    Piperonil butossido

    Denominazione IUPAC:

    5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxole

    N. CE: 200-076-7

    N. CAS: 51-03-6

    94 % p/p

    1o luglio 2018

    30 giugno 2028

    18

    Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione dei rischi del principio attivo realizzata a livello di Unione;

    2)

    visti i rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto va prestata particolare attenzione:

    a)

    alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione in ambienti chiusi;

    b)

    alle acque di superficie, ai sedimenti e al suolo per i prodotti utilizzati per la nebulizzazione all'esterno;

    3)

    per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

    L'immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione:

    il responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo contenente o trattato con piperonil butossido provvede affinché l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

    (2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

    (3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


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