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Document 32016R2285
Council Regulation (EU) 2016/2285 of 12 December 2016 fixing for 2017 and 2018 the fishing opportunities for Union fishing vessels for certain deep-sea fish stocks and amending Council Regulation (EU) 2016/72
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72
GU L 344 del 17.12.2016, p. 32–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32016R0072 | sostituzione | allegato IA testo | 01/01/2017 |
17.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/2285 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2016
che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(4) |
Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (2), sono decise ogni due anni. |
(5) |
È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati. |
(6) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (3), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. |
(7) |
I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. |
(8) |
In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle acque nordoccidentali sia limitato alle catture accessorie. |
(9) |
Significative catture di occhialone sono praticate nelle pertinenti zone del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM IX. Dato che i dati CIEM sono incompleti per tali zone adiacenti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM IX. Tuttavia, nella prospettiva di elaborare future decisioni gestionali è opportuno prevedere una comunicazione di dati per tali zone adiacenti. |
(10) |
Il CIEM raccomanda che non siano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. In passato sono stati stabiliti TAC per questa specie (fissati a zero dal 2010). È opportuno che siano vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nordorientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010. |
(11) |
Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vi siano attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea delle specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone dove attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee delle specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico. |
(12) |
Il CIEM raccomanda che le catture dirette di squali di acque profonde siano fissate a zero. Tuttavia, il CIEM rileva altresì che i limiti di cattura restrittivi attualmente applicabili comportano inevitabilmente una comunicazione erronea di catture accessorie di squali di acque profonde. In particolare, la pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari comporta inevitabilmente catture accessorie di squali di acque profonde, che attualmente sono rigettati in mare morti. Alla luce di tali fatti e al fine di raccogliere informazioni scientifiche sugli squali di acque profonde, è opportuno introdurre una cattura accessoria autorizzata restrittiva per il 2017 e 2018 a titolo sperimentale consentendo sbarchi limitati di catture accessorie inevitabili di squali di acque profonde nella pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero che utilizza palangari. I palangari sono riconosciuti come attrezzo da pesca selettiva in tale tipo di pesca. Gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare misure di gestione regionali per la pesca del pesce sciabola nero e istituire misure specifiche di raccolta dei dati per lo squalo di acque profonde al fine di garantire un attento monitoraggio degli stock. La fissazione di una cattura accessoria autorizzata dell'Unione per gli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM X e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 lascia impregiudicato il principio della stabilità relativa con riguardo allo squalo di acque profonde in tali zone. |
(13) |
A norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui devono essere fissati i TAC; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. In base ai pareri del CIEM e dello CSTEP, gli stock di acque profonde per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca corrispondenti, dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali. |
(14) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, il 15 settembre 2016 il Portogallo ha presentato una richiesta rivolta alla Commissione per aumentare fino a 15 000 tonnellate il TAC per l'acciuga nel 2016 nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Nel parere del 21 ottobre 2016 il CIEM ha confermato lo stato eccezionalmente buono di tale stock di acciuga e il fatto che nel 2016 catture fino a 15 000 tonnellate possono essere ritenute sostenibili. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (5). |
(15) |
Le possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 di cui al regolamento (UE) 2016/72 si applicano a partire dal 1o gennaio 2016. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2016/72. |
(16) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2017. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per il 2017 e il 2018, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
b) «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, a eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
c) «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
e) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Articolo 3
TAC e ripartizioni
I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.
Articolo 4
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8); |
c) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (9); |
d) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
f) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 6
Divieti
Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.
Articolo 7
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Modifica del regolamento (UE) 2016/72
Nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2016/72 la voce nella tabella per l'acciuga nelle sottozone CIEM X e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) è sostituita dalla seguente:
Specie: |
Acciuga Engraulis encrasicolus |
Zona: |
sottozone IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) |
|
Spagna |
7 174 |
|
|
|
Portogallo |
7 826 |
|
|
|
Unione |
15 000 |
|
|
|
TAC |
15 000 |
|
TAC precauzionale
|
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
G. MATEČNÁ
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(3) Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(5) Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(7) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
ALLEGATO
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.
PARTE 1
Definizione di specie e gruppi di specie
1. |
Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Tuttavia, gli squali di acque profonde figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.
|
2. |
Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.
|
PARTE 2
Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)
Specie: |
Squali di acque profonde |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX (DWS/56789-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Unione |
10 (1) |
10 (1) |
|
|
|
TAC |
10 (1) |
10 (1) |
|
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Specie: |
Squali di acque profonde |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (DWS/10-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Portogallo |
10 (2) |
10 (2) |
|
|
|
Unione |
10 (2) |
10 (2) |
|
|
|
TAC |
10 (2) |
10 (2) |
|
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Specie: |
Squali di acque profonde, Deania hystricosa e Deania profundorum |
Zona: |
Acque internazionali della zona XII (DWS/12INT-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Irlanda |
0 |
0 |
|
|
|
Spagna |
0 |
0 |
|
|
|
Francia |
0 |
0 |
|
|
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
|
|
Unione |
0 |
0 |
|
|
|
TAC |
0 |
0 |
|
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Specie: |
Squali di acque profonde |
Zona: |
acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (DWS/F3412C) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Unione |
10 (3) |
10 (3) |
|
|
|
TAC |
10 (3) |
10 (3) |
|
TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (BSF/1234-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
3 |
3 |
|
|
|
Francia |
3 |
3 |
|
|
|
Regno Unito |
3 |
3 |
|
|
|
Unione |
9 |
9 |
|
|
|
TAC |
9 |
9 |
|
TAC precauzionale
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII (BSF/56712-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
34 |
30 |
|
|
|
Estonia |
17 |
15 |
|
|
|
Irlanda |
84 |
74 |
|
|
|
Spagna |
168 |
148 |
|
|
|
Francia |
2 362 |
2 078 |
|
|
|
Lettonia |
110 |
97 |
|
|
|
Lituania |
1 |
1 |
|
|
|
Polonia |
1 |
1 |
|
|
|
Regno Unito |
168 |
148 |
|
|
|
Altri |
9 (4) |
8 (4) |
|
|
|
Unione |
2 954 |
2 600 |
|
|
|
TAC |
2 954 |
2 600 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X (BSF/8910-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Spagna |
10 |
9 |
|
|
|
Francia |
26 |
23 |
|
|
|
Portogallo |
3 294 |
2 965 |
|
|
|
Unione |
3 330 |
2 997 |
|
|
|
TAC |
3 330 |
2 997 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Pesce sciabola nero Aphanopus carbo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Portogallo |
2 488 |
2 189 |
|
|
|
Unione |
2 488 |
2 189 |
|
|
|
TAC |
2 488 |
2 189 |
|
TAC precauzionale
|
Specie: |
Berici Beryx spp. |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (ALF/3X14-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Irlanda |
9 |
9 |
|
|
|
Spagna |
63 |
63 |
|
|
|
Francia |
17 |
17 |
|
|
|
Portogallo |
182 |
182 |
|
|
|
Regno Unito |
9 |
9 |
|
|
|
Unione |
280 |
280 |
|
|
|
TAC |
280 |
280 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Granatiere di roccia Coryphaenoides rupestris |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV (RNG/124-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Danimarca |
1 (5) |
1 (5) |
|
|
|
Germania |
1 (5) |
1 (5) |
|
|
|
Francia |
7 (5) |
7 (5) |
|
|
|
Regno Unito |
1 (5) |
1 (5) |
|
|
|
Unione |
10 (5) |
10 (5) |
|
|
|
TAC |
10 (5) |
10 (5) |
|
TAC precauzionale
|
Specie: |
Granatiere di roccia Coryphaenoides rupestris |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (RNG/03-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Danimarca |
|
|
|||
Germania |
|
|
|||
Svezia |
|
|
|||
Unione |
|
|
|||
TAC |
|
TAC precauzionale
|
Specie: |
Granatiere di roccia Coryphaenoides rupestris |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/5B67-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
|
|
|||
Estonia |
|
|
|||
Irlanda |
|
|
|||
Spagna |
|
|
|||
Francia |
|
|
|||
Lituania |
|
|
|||
Polonia |
|
|
|||
Regno Unito |
|
|
|||
Altri |
|
|
|||
Unione |
|
|
|||
TAC |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Granatiere di roccia Coryphaenoides rupestris |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/8X14-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
|
|
|||
Irlanda |
|
|
|||
Spagna |
|
|
|||
Francia |
|
|
|||
Lettonia |
|
|
|||
Lituania |
|
|
|||
Polonia |
|
|
|||
Regno Unito |
|
|
|||
Unione |
|
|
|||
TAC |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/678-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Irlanda |
4 (13) |
4 (13) |
|
|
|
Spagna |
116 (13) |
104 (13) |
|
|
|
Francia |
6 (13) |
5 (13) |
|
|
|
Regno Unito |
14 (13) |
13 (13) |
|
|
|
Altri |
4 (13) |
4 (13) |
|
|
|
Unione |
144 (13) |
130 (13) |
|
|
|
TAC |
144 (13) |
130 (13) |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX (14) (SBR/09-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Spagna |
137 (15) |
130 (15) |
|
|
|
Portogallo |
37 (15) |
35 (15) |
|
|
|
Unione |
174 (15) |
165 (15) |
|
|
|
TAC |
174 (15) |
165 (15) |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Occhialone Pagellus bogaraveo |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X (SBR/10-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Spagna |
5 |
5 |
|
|
|
Portogallo |
507 |
507 |
|
|
|
Regno Unito |
5 |
5 |
|
|
|
Unione |
517 |
517 |
|
|
|
TAC |
517 |
517 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV (GFB/1234-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
9 |
8 |
|
|
|
Francia |
9 |
8 |
|
|
|
Regno Unito |
15 |
13 |
|
|
|
Unione |
33 |
29 |
|
|
|
TAC |
33 |
29 |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/567-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Germania |
11 (16) |
10 (16) |
|
|
|
Irlanda |
278 (16) |
247 (16) |
|
|
|
Spagna |
628 (16) |
559 (16) |
|
|
|
Francia |
380 (16) |
338 (16) |
|
|
|
Regno Unito |
869 (16) |
774 (16) |
|
|
|
Unione |
2 166 (16) |
1 928 (16) |
|
|
|
TAC |
2 166 (16) |
1 928 (16) |
|
TAC analitico |
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/89-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Spagna |
258 (17) |
230 (17) |
|
|
|
Francia |
16 (17) |
14 (17) |
|
|
|
Portogallo |
11 (17) |
10 (17) |
|
|
|
Unione |
285 (17) |
254 (17) |
|
|
|
TAC |
285 (17) |
254 (17) |
|
TAC analitico
|
Specie: |
Musdea bianca Phycis blennoides |
Zona: |
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII (GFB/1012-) |
||
Anno |
2017 |
2018 |
|
|
|
Francia |
9 |
8 |
|
|
|
Portogallo |
40 |
36 |
|
|
|
Regno Unito |
9 |
8 |
|
|
|
Unione |
58 |
52 |
|
|
|
TAC |
58 |
52 |
|
TAC analitico
|
(1) Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.
(2) Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie nella pesca con palangari di pesce sciabola nero. Non è consentita la pesca diretta.
(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(5) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/124-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.
(6) Non è consentita la pesca diretta di granatiere di roccia nella zona CIEM IIIa.
(7) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.
(8) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).
(9) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.
(10) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.
(11) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).
(12) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) devono essere imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.
(13) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(14) Le catture nella zona della CGPM 37.1.1 devono tuttavia essere dichiarate (SBR/F3711). Le catture nella zona Copace 34.1.11 devono tuttavia essere dichiarate (SBR/F34111)
(15) Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).
(16) Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).
(17) Un massimo dell'8 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII (GFB/*567-).