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Έγγραφο 32015D0014

Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo [notificata con il numero C(2014) 9909] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 3 del 7.1.2015, σ. 44 έως 58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 04/07/2016; abrog. impl. da 32016R0919

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/14/oj

7.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/44


DECISIONE (UE) 2015/14 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2015

che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo

[notificata con il numero C(2014) 9909]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione C(2010) 2576 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) il mandato di elaborare e rivedere le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), al fine di ampliarne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione, in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE. Il 10 gennaio 2013 l'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione di modifica della STI per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE sull'estensione dell'ambito di applicazione della STI, uno Stato membro non dovrebbe applicare la STI riveduta in caso di progetti in fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione, che non rientrava nel campo di applicazione della STI precedente.

(3)

La versione riveduta della STI controllo-comando e segnalamento (CCS TSI) dovrebbe applicarsi a reti con scartamento nominale da 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Ciò permetterebbe l'interoperabilità all'interno di sistemi con scartamento unico e renderebbe possibile lo sviluppo e l'esercizio di veicoli per scartamenti metrici multipli. Ciò consentirebbe inoltre di sviluppare e utilizzare sottosistemi di controllo-comando e segnalamento e componenti di interoperabilità indipendentemente dallo scartamento. Un'elevata percentuale di veicoli circolano sia sulla rete ferroviaria trans-europea (TEN) che sulla rete ferroviaria non-TEN. I parametri dei sottosistemi di controllo-comando e segnalamento di bordo e a terra dovrebbero quindi essere gli stessi per tutta la rete.

(4)

Alcuni punti in sospeso relativi alla compatibilità dei sistemi di rilevamento del treno possono essere chiusi, tenendo conto dei requisiti per scartamenti diversi (specifica di cui all'allegato A, indice 77). Il punto in sospeso relativo ai requisiti di sicurezza per l'Interfaccia ETCS macchinista/macchina (DMI — Driver/Machine Interface) può essere chiuso e sono stati compiuti progressi per chiarire il punto in sospeso su «affidabilità/disponibilità».

(5)

Le disposizioni in materia di valutazione dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, quando i requisiti sono parzialmente soddisfatti, devono essere chiarite.

(6)

Nella sua funzione di autorità di sistema per il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Rail Traffic Management System), l'Agenzia ha preparato un aggiornamento delle specifiche ERTMS obbligatorie di cui all'allegato A della STI CCS. Finché le specifiche relative all'interfaccia treno (FFFIS — Form Fit Functional Interface Specification) non avranno raggiunto, in entrambi i lati dell'interfaccia, un livello di consenso tra tutte le parti interessate per essere considerate obbligatorie, l'Agenzia dovrebbe farvi riferimento nella guida all'applicazione, in modo che possano essere utilizzate nel bando di gara.

(7)

L'Agenzia dovrebbe pubblicare le specifiche delle prove relative alla baseline 3 non appena possibile.

(8)

Sono stati rilevati errori nel testo della decisione 2012/88/UE (3) della Commissione che devono essere corretti.

(9)

La disponibilità e la qualità dei segnali GSM-R sono essenziali per le operazioni ferroviarie.

(10)

Il roaming del GSM-R alle reti pubbliche è una funzione opzionale. Se viene utilizzato in uno Stato membro, la sua applicazione dovrebbe essere indicata nella riga numero 1.1.1.3.3.3 del registro dell'infrastruttura ferroviaria in conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE (4).

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/88/UE è modificata come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento».

2)

L'allegato III è così modificato:

a)

Alla fine del punto 1.1 è aggiunto il testo seguente:

«La presente STI si applica ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra della rete ferroviaria definita al punto 1.2 (Ambito di applicazione geografico) della presente STI e ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento di bordo dei veicoli che sono (o sono destinati a essere) eserciti su di essa. Questi veicoli appartengono a una delle seguenti tipologie (come definito nell'allegato I, punti 1.2 e 2.2, della direttiva 2008/57/CE):

1)

treni automotori termici o elettrici,

2)

unità di trazione termiche o elettriche,

3)

vetture passeggeri, se dotate di cabina di guida,

4)

mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, se muniti di cabina di guida e destinati ad essere utilizzati in modalità trasporto sulle proprie ruote.»

;

b)

Il testo del punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«l'ambito di applicazione geografico della presente STI è la rete dell'intero sistema ferroviario, composta da:

1)

la rete del sistema ferroviario transeuropeo (TEN) convenzionale di cui all'allegato I, punto 1.1 “Rete” della direttiva 2008/57/CE;

2)

la rete del sistema ferroviario transeuropeo (TEN) ad alta velocità di cui all'allegato I, punto 2.1 “Rete” della direttiva 2008/57/CE;

3)

altre parti della rete dell'intero sistema ferroviario, a seguito dell'estensione del campo di applicazione di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva 2008/57/CE,

sono esclusi i casi indicati all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.

La STI si applica a reti con scartamenti da 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Tuttavia, essa non si applica a brevi linee di attraversamento della frontiera con scartamento da 1 520 mm che si interconnettono alla rete di paesi terzi»

;

c)

Il testo del quinto paragrafo del punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«I sistemi di classe B per la rete del sistema ferroviario transeuropeo consistono in una serie limitata di sistemi di controllo-comando e segnalamento preesistenti che erano in uso nella rete ferroviaria transeuropea prima del 20 aprile 2001.

I sistemi di classe B per le altre parti della rete del sistema ferroviario nell'Unione europea consistono in una serie limitata di sistemi di controllo-comando e segnalamento preesistenti che erano in uso in quelle reti prima del 1o luglio 2015.

L'elenco dei sistemi di classe B è contenuto nel documento tecnico dell'Agenzia ferroviaria europea List of CCS Class B systems, ERA/TD/2011-11, version 2.0»

.

d)

Nella tabella di cui al punto 4.1, è aggiunto il punto «4.2.1» ai parametri di base relativi al sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra, parte protezione treno, ed è aggiunto il punto «4.2.1.2» ai parametri di base relativi al sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo, parte comunicazioni via radio, e al sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra, parte comunicazioni via radio;

e)

Il testo del punto 4.2.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.1.2.   Disponibilità/affidabilità

Il presente punto si riferisce al verificarsi di modalità di guasto che non causano eventi pericolosi per la sicurezza, ma creano situazioni degradate, la cui gestione potrebbe diminuire la sicurezza globale del sistema.

Nel contesto di questo parametro, per “guasto” si intende l'interruzione della capacità di un elemento di eseguire una funzione richiesta con le prestazioni richieste, e per “modalità di guasto” si intende l'effetto attraverso il quale viene accertato il guasto.

Per garantire che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie pertinenti ricevano tutte le informazioni di cui hanno bisogno per definire le procedure appropriate per gestire situazioni degradate, la documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione “CE” di verifica per un sottosistema CCS a terra o di bordo deve contenere i valori di disponibilità/affidabilità calcolati relativi alle modalità di guasto aventi un impatto sulla capacità del sottosistema CCS di supervisionare la circolazione sicura di uno o più veicoli o di stabilire la comunicazione vocale via radio tra il controllo del traffico e i macchinisti.

Deve essere garantita la conformità ai seguenti valori calcolati:

1)

tempo medio in ore di esercizio tra guasti di un sottosistema CCS di bordo che richiedono l'isolamento delle funzioni di protezione del treno: (punto aperto);

2)

tempo medio in ore di esercizio tra guasti di un sottosistema CCS di bordo che impediscono le comunicazioni vocali via radio tra il controllo del traffico e il macchinista: (punto aperto).

Per permettere ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie di monitorare, durante la vita dei sottosistemi, il livello di rischio e il rispetto dei valori di affidabilità/disponibilità utilizzati per la definizione delle procedure per gestire situazioni degradate, devono essere rispettati i requisiti relativi alla manutenzione indicati al punto 4.5 (Regole di manutenzione)»

.

f)

La seconda riga della tabella al punto «4.3.2. Interfaccia con il sottosistema materiale rotabile» è modificata come segue:

«Compatibilità elettromagnetica tra materiale rotabile e apparecchiature di terra di controllo-comando e segnalamento

4.2.11

Caratteristiche del materiale rotabile che devono essere compatibili con i sistemi di rilevamento treno basati su circuiti di binario

HS RS TSI

LOC & PAS TSI

WAG TSI

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.1

nessuna

 

Caratteristiche del materiale rotabile che devono essere compatibili con i sistemi di rilevamento treno basati su conta-assi

HS RS TSI

LOC & PAS TSI

WAG TSI

4.2.6.6.1

4.2.3.3.1.2

nessuna»

g)

Alla fine del punto 6.1.1 è aggiunto il testo seguente:

«Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei requisiti essenziali attraverso la conformità ai parametri di base, e fatti salvi gli obblighi di cui al capitolo 7 della presente STI, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi controllo-comando e segnalamento che non attuano tutte le funzioni, le interfacce e le prestazioni, come specificato nel capitolo 4 (incluse le specifiche di cui all'allegato A), possono ottenere i certificati CE di conformità o, rispettivamente, i certificati CE di verifica, alle seguenti condizioni per il rilascio e l'utilizzo dei certificati:

1)

spetta al richiedente la verifica CE di un sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra decidere quali funzioni, interfacce e prestazioni è necessario applicare per conseguire gli obiettivi del servizio e per garantire che non vengano esportati ai sottosistemi controllo-comando e segnalamento di bordo requisiti in contraddizione o che vadano oltre la STI;

2)

l'esercizio di un sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo, che non applica tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI, può essere soggetto al rispetto di condizioni o restrizioni per motivi di compatibilità e/o di integrazione in condizioni di sicurezza con i sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra. Fatti salvi i compiti di un organismo notificato descritti nella rispettiva legislazione dell'UE e nei documenti correlati, il richiedente la verifica CE è responsabile di assicurare che la documentazione tecnica contenga tutte le informazioni che sono necessarie ad un operatore per identificare tali condizioni e restrizioni;

3)

lo Stato membro può rifiutare, per motivi debitamente giustificati, l'autorizzazione di messa in servizio, o porre condizioni e restrizioni relative all'esercizio, di sottosistemi controllo-comando e segnalamento che non applichino tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI.

Se alcuni requisiti essenziali sono soddisfatti da norme nazionali o se un sottosistema controllo-comando e segnalamento o un componente di interoperabilità del sottosistema non applichi tutte le funzioni, le prestazioni e le interfacce specificate nella presente STI, si applica il disposto del punto 6.4.2.»

.

h)

Il testo del terzo paragrafo del punto 6.1.2 è modificato come segue: nel comma 2 è rimosso il testo «cfr. allegato A, punto 4.2.2.c» e nel comma 3 è rimossa la frase «se non diversamente specificato nell'allegato A, punto 4.2.2.c».

i)

Il testo del punto 6.4 è sostituito dal seguente:

«6.4   Disposizioni per i casi di conformità parziale ai requisiti della STI

6.4.1.   Valutazione delle parti dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento

A norma dell'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, l'organismo notificato può rilasciare certificati di verifica per determinate parti di un sottosistema, se autorizzato a farlo in conformità alla pertinente STI.

Come indicato nel punto 2.2 (Ambito di applicazione) della presente STI, il sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra consta di tre parti, mentre il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo si articola in due parti, precisate nel punto 4.1 (Introduzione).

Può essere rilasciato un certificato di verifica per ogni parte specificata nella presente STI; l'organismo notificato verifica solo se tale parte soddisfa i requisiti della STI.

Indipendentemente dal modulo scelto, l'organismo notificato verifica che:

1)

siano stati rispettati i requisiti della STI per la parte in esame e

2)

i requisiti della STI già valutati per altre parti dello stesso sottosistema continuino ad essere soddisfatti.

6.4.2.   Conformità parziale ai requisiti da parte del sottosistema controllo-comando e segnalamento dovuta all'applicazione limitata della STI.

Se alcuni requisiti essenziali sono soddisfatti da norme nazionali, il certificato CE di conformità di un componente di interoperabilità e il certificato CE di verifica per un sottosistema deve contenere un riferimento preciso alle parti della presente STI la cui conformità è stata valutata e alle parti la cui conformità non è stata valutata.

Se un componente di interoperabilità non applica tutte le funzioni, prestazioni e interfacce specificate nella presente STI, un certificato CE di conformità può essere rilasciato soltanto se le funzioni, interfacce o prestazioni non applicate non sono necessarie per l'integrazione del componente di interoperabilità in un sottosistema per l'utilizzo indicato dal richiedente, ad esempio (5),

a)

l'interfaccia tra ERTMS/ETCS di bordo e STM, se il componente di interoperabilità è destinato ad essere installato su veicoli nei quali non è necessario un STM esterno,

b)

l'interfaccia tra l'RBC e altri RBC, se l'RBC è destinato ad essere utilizzato in un'applicazione per la quale non sono previsti RBC adiacenti.

Il certificato CE di conformità (o i documenti di accompagnamento) per il componente di interoperabilità deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a)

indicare quali funzioni, interfacce o prestazioni non sono applicate,

b)

fornire informazioni sufficienti per permettere di identificare le condizioni alle quali è possibile utilizzare il componente di interoperabilità,

c)

fornire informazioni sufficienti per consentire di individuare le condizioni e restrizioni d'uso che si applicheranno all'interoperabilità di un sottosistema in cui esso sarà incorporato.

Se un sottosistema controllo-comando e segnalamento non applica tutte le funzioni, prestazioni e interfacce della presente STI (ad esempio perché non sono applicate da un componente di interoperabilità in esso integrato), il certificato CE di verifica deve indicare quali requisiti sono stati valutati e le relative condizioni e restrizioni d'uso del sottosistema, nonché la sua compatibilità con altri sottosistemi.

In ogni caso, gli organismi notificati devono coordinare con l'Agenzia il modo in cui le condizioni e i limiti d'uso dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi sono gestiti nei pertinenti certificati e nella documentazione tecnica, in seno al gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

6.4.3.   Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)

Se la conformità è valutata per parti di sottosistemi specificati dal richiedente e diversi dalle parti consentite dal punto 4.1 (Introduzione) della presente STI, o se solo determinate fasi della procedura di verifica sono state eseguite, può essere rilasciata solo una dichiarazione intermedia di verifica.

(5)  Le procedure descritte in questo capitolo non pregiudicano la possibilità di raggruppare più componenti."

(6)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce una Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull'Agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).»"

j)

Al punto 7.2.9.3, sono aggiunte le seguenti righe alla fine della tabella:

«4.2.10   Sistemi di terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.3.1:

La larghezza minima del cerchio della ruota (BR) per reti con scartamento da 1 600 mm è 127 mm

T3

Applicabile in Irlanda del Nord

4.2.10   Sistemi di terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.3.3:

Lo spessore minimo del bordino (Sd) per reti con scartamento da 1 600 mm è 24 mm

T3

Applicabile in Irlanda del Nord»

k)

Il titolo del punto 7.2.9.6 è sostituito dal seguente: «Lituania, Lettonia ed Estonia»

l)

La tabella al punto 7.2.9.6 è sostituita da

«Caso specifico

Categoria

Note

4.2.10   Sistemi di terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.3.3:

Lo spessore minimo del bordino (Sd) per reti con scartamento da 1 520 mm è 20 mm

T3

Questo caso specifico è necessario finché sulla rete da 1 520 mm operano locomotive ČME

4.2.10   Sistemi di terra di rilevamento treno

Riferimento 77, punto 3.1.3.4:

L'altezza minima del bordino (Sh) per reti con scartamento da 1 520 mm è 26,25 mm

T3

Questo caso specifico è necessario finché sulla rete da 1 520 mm operano locomotive ČME»

m)

Al punto 7.2.9.7, «riferimento 65» è sostituito da «riferimento 33»;

n)

Il testo del punto 7.3.3. è sostituito dal seguente:

«7.3.3.   Applicazione dell'ERTMS di bordo

7.3.3.1.   Veicoli nuovi

I nuovi veicoli autorizzati a essere messi in servizio per la prima volta devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS, in linea con il gruppo di specifiche #1 o con il gruppo di specifiche #2 di cui alla tabella A2 dell'allegato A.

Dal 1o gennaio 2018, i nuovi veicoli autorizzati a essere messi in servizio per la prima volta devono essere equipaggiati con il sistema ERTMS, in linea solo con il gruppo di specifiche #2 di cui alla tabella A2 dell'allegato A.

L'obbligo di essere dotate del sistema ERTMS non si applica ai nuovi mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, alle nuove locomotive da manovra o ad altri veicoli nuovi non destinati a servizi ad alta velocità, se essi sono destinati esclusivamente al servizio nazionale esercito al di fuori dei corridoi definiti al punto 7.3.4 e al di fuori delle linee che assicurano i collegamenti con i principali porti, impianti di smistamento, terminali merci e aree per il trasporto merci europei di cui al punto 7.3.5, o se sono destinati al servizio transfrontaliero al di fuori della rete TEN, vale a dire al servizio fino alla prima stazione nel paese confinante o alla prima stazione in cui vi siano ulteriori collegamenti nel paese confinante.

7.3.3.2.   Ristrutturazione e rinnovo di veicoli esistenti

È obbligatorio installare l'ERTMS/ETCS a bordo dei veicoli esistenti in caso di installazione di una qualunque nuova parte di protezione treno del sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo su veicoli esistenti destinati al servizio alta velocità.

7.3.3.3.   Ulteriori requisiti

Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari a livello nazionale, in particolare per:

1)

permettere l'accesso alle linee equipaggiate con il sistema ERTMS ai soli veicoli equipaggiati con tale sistema, in modo che i sistemi nazionali esistenti possano essere smantellati;

2)

esigere che i mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, le locomotive di manovra e/o altri veicoli, siano essi/e nuovi, rinnovati o ristrutturati, anche se destinati esclusivamente al servizio nazionale, siano equipaggiati con il sistema ERTMS.»

o)

L'allegato A è modificato in conformità all'allegato della presente decisione;

p)

La tabella dell'allegato G è modificata come segue:

1)

la riga relativa a «massa metallica del veicolo» è soppressa;

2)

la riga relativa a «Componenti CC e a bassa frequenza della corrente di trazione» è soppressa;

3)

la riga relativa a «requisiti di sicurezza per le funzioni della DMI dell'ETCS» è soppressa.

Articolo 2

Alla decisione 2012/88/UE è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

1.   Entro il 1o luglio 2015, l'Agenzia ferroviaria europea pubblica le specifiche obbligatorie di cui alla tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, al riferimento 37b e 37c colonna “gruppo di specifiche # 2”.

Prima della loro pubblicazione, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere tecnico sull'inserimento di tali documenti nella tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, con riferimento, nome e versione. La Commissione informa di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

2.   L'Agenzia ferroviaria europea pubblica le specifiche relative all'interfaccia treno (FFFIS — Form Fit Functional Interface Specification, riferimento 81 e 82 della tabella A2 dell'allegato A della presente decisione) quando ritiene che siano mature. L'Agenzia ferroviaria europea presenta periodicamente una relazione sulla valutazione di tale grado di maturità al comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Prima della loro pubblicazione, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere tecnico sull'inserimento di tali documenti nella tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, con riferimento, nome e versione. La Commissione informa di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.»

Articolo 3

La presente decisione si applica a partire dal 1o luglio 2015.

Gli Stati membri e l'Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  Decisione C(2010) 2576 final, del 29 aprile 2010, che conferisce all'Agenzia ferroviaria europea il mandato di elaborare e rivedere le specifiche tecniche di interoperabilità al fine di ampliarne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione europea.

(3)  Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).


ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2012/88/UE è modificato come segue:

1)

nella tabella A1 è soppressa la riga seguente:

«4.2.1 b

28»

2)

La seguente riga alla tabella A1 è modificata come segue:

«4.2.2.f

7, 81, 82»

3)

La tabella A2 è sostituita dalla tabella seguente e relative note:

«N. riferimento

Gruppo di specifiche # 1

(ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 0)

Gruppo di specifiche # 2

(ETCS baseline 3 e GSM-R baseline 0)

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

2

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

3

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.1.0

 

4

SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

SUBSET-026

System Requirements Specification

3.4.0

 

5

SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Nota 1

SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.1.0

 

6

SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.4.0

 

7

SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

SUBSET-034

Train Interface FIS

3.1.0

 

8

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.1.0

 

9

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.1.0

 

11

SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

3.1.0

 

13

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.3.0

 

14

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

16

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

18

SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

19

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

22

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

23

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

25

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.3.0

 

28

Deliberatamente soppresso

 

 

Nota 8

Deliberatamente soppresso

 

 

Nota 8

29

SUBSET-102

Test specification for interface “K”

1.0.0

 

SUBSET-102

Test specification for interface “K”

2.0.0

 

30

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

31

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

3.0.0

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.4.0

Nota 10

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.4.0

Nota 10

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.4.0

Nota 10

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.4.0

Nota 10

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

36 a

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

36 b

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

36 c

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

3.0.0

 

37 a

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

37 b

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

Nota 11

37 c

SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Riservato

Test sequences generation: methodology and rules

 

Nota 11

37 d

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

3.0.0

 

37 e

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2,0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2,0

 

39

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

42

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

43

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

Nota 9

45

SUBSET-101

Interface “K” Specification

1.0.0

 

SUBSET-101

Interface “K” Specification

2.0.0

 

46

SUBSET-100

Interface “G” Specification

1.0.1

 

SUBSET-100

Interface “G” Specification

2.0.0

 

47

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

48

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Nota 4

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

Nota 4

49

SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0

 

50

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Riservato

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

52

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.1.0

 

53

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

54

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

55

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

56

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

57

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

58

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

59

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

60

Deliberatamente soppresso

 

 

 

SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.2.0

 

61

Deliberatamente soppresso

 

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

62

Riservato

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

 

63

SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requisiti per funzionamento GSM su ferrovie

2.3.0

Nota 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM); Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 3

66

TS 103169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

TS 103169

ASCI Options for Interoperability

1.1.1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.2

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.2

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM; Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.3.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

5.0

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4.1

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

2.0

Nota 7

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

2.0

Nota 7

78

Riservato

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

Nota 6

79

Non pertinente

Non pertinente

 

 

SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Non pertinente

Non pertinente

 

 

Deliberatamente soppresso

 

 

Nota 5

81

Non pertinente

Non pertinente

 

 

SUBSET-119

Train Interface FFFIS

 

Nota 12

82

Non pertinente

Non pertinente

 

 

SUBSET-120

FFFIS TI — Safety Analysis

 

Nota 12

Nota 1:

soltanto la descrizione funzionale delle informazioni da registrare è obbligatoria, mentre non lo sono le caratteristiche tecniche dell'interfaccia.

Nota 2:

le clausole delle specifiche elencate al punto 2.1 della norma EN 301 515, che sono riportate nel riferimento 32 e nel riferimento 33 come “MI” sono obbligatorie.

Nota 3:

le richieste di modifica (change request — CR) elencate alla tabella 1 e 2 della ST EN 102 281 che incidono sulle clausole riportate nel riferimento 32 e nel riferimento 33 come “MI” sono obbligatorie.

Nota 4:

il riferimento 48 si riferisce solo ai casi di prova per le apparecchiature mobili GSM-R. È mantenuto il termine “riservato” per il momento. La guida all'applicazione conterrà un elenco di casi di prova armonizzati disponibili per la valutazione di reti e apparecchiature mobili, secondo le fasi indicate al punto 6.1.2 della presente STI.

Nota 5:

i prodotti che si trovano sul mercato sono già adeguati alle esigenze delle IF connesse all'interfaccia GSM-R macchinista/macchina e pienamente interoperabili, pertanto non vi è alcuna necessità di una norma nella STI CCS.

Nota 6:

le informazioni previste per il riferimento 78 figurano ora al riferimento 27 (SUBSET-091).

Nota 7:

il presente documento è indipendente dalle baseline ETCS e GSM-R.

Nota 8:

i requisiti di affidabilità/disponibilità figurano ora nella STI (punto 4.2.1.2).

Nota 9:

l'analisi dell'ERA ha dimostrato che non vi è alcuna necessità di una specifica obbligatoria per l'interfaccia “odometria”.

Nota 10:

solo i requisiti (MI) sono imposti dalla STI CCS.

Nota 11:

specifiche da gestire attraverso un parere tecnico dell'Agenzia ferroviaria europea

Nota 12:

i riferimenti a tali specifiche saranno pubblicati nella guida all'applicazione, in attesa di chiarimenti sulla parte materiale rotabile dell'interfaccia.»

4)

La tabella A3 è sostituita dalla tabella seguente e relative note:

«N.

Riferimento

Nome del documento e osservazioni

Versione

Nota

1

EN 50126

Applicazioni ferroviarie — La specificazione e dimostrazione dell'affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza (RAMS)

1999

1

2

EN 50128

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento ed elaborazione — Software per sistemi ferroviari di controllo e di protezione

2011 o 2001

 

3

EN 50129

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento ed elaborazione — Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento

2003

1

4

EN 50159

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di comunicazione, segnalamento ed elaborazione — Comunicazioni di sicurezza nei sistemi di trasmissione

2010

1

Nota 1:

la presente norma è armonizzata, cfr. comunicazione della Commissione nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU C 345 del 26.11.2013, pag. 3) dove sono indicate anche le rettifiche editoriali pubblicate.»


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