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Έγγραφο 32015D0014
Commission Decision (EU) 2015/14 of 5 January 2015 amending Decision 2012/88/EU on the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystems of the trans-European rail system (notified under document C(2014) 9909) Text with EEA relevance
Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo [notificata con il numero C(2014) 9909] Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 , che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo [notificata con il numero C(2014) 9909] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 3 del 7.1.2015, σ. 44 έως 58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 04/07/2016; abrog. impl. da 32016R0919
Σχέση | Πράξη | Σχόλιο | Σχετική υποδιαίρεση | Από | μέχρι |
---|---|---|---|---|---|
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | allegato III SECTION 4.2.1.2 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | allegato III SECTION 2.2 L5 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | complemento | allegato III SECTION 4.1 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | allegato III SECTION 6.4 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | allegato III SECTION 1.2 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | aggiunta | articolo 7 BI | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | allegato III SECTION 7.3.3 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | complemento | allegato III SECTION 7.2.9.3 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato III SECTION 7.2.9.6 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato A | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | complemento | allegato III SECTION 1.1 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato III SECTION 4.3.2 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato III SECTION 6.1.2 L3 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato III SECTION 7.2.9.7 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | complemento | allegato III SECTION 6.1.1 | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | modifica | allegato G | 01/07/2015 | |
τροποποίηση | 32012D0088 | sostituzione | titolo | 01/07/2015 |
Σχέση | Πράξη | Σχόλιο | Σχετική υποδιαίρεση | Από | μέχρι |
---|---|---|---|---|---|
καταργήθηκε εμμέσως από | 32016R0919 | 05/07/2016 |
7.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/44 |
DECISIONE (UE) 2015/14 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2015
che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo
[notificata con il numero C(2014) 9909]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione C(2010) 2576 (2), la Commissione ha conferito all'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) il mandato di elaborare e rivedere le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), al fine di ampliarne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione, in conformità all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE. Il 10 gennaio 2013 l'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione di modifica della STI per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE sull'estensione dell'ambito di applicazione della STI, uno Stato membro non dovrebbe applicare la STI riveduta in caso di progetti in fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione, che non rientrava nel campo di applicazione della STI precedente. |
(3) |
La versione riveduta della STI controllo-comando e segnalamento (CCS TSI) dovrebbe applicarsi a reti con scartamento nominale da 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm e 1 668 mm. Ciò permetterebbe l'interoperabilità all'interno di sistemi con scartamento unico e renderebbe possibile lo sviluppo e l'esercizio di veicoli per scartamenti metrici multipli. Ciò consentirebbe inoltre di sviluppare e utilizzare sottosistemi di controllo-comando e segnalamento e componenti di interoperabilità indipendentemente dallo scartamento. Un'elevata percentuale di veicoli circolano sia sulla rete ferroviaria trans-europea (TEN) che sulla rete ferroviaria non-TEN. I parametri dei sottosistemi di controllo-comando e segnalamento di bordo e a terra dovrebbero quindi essere gli stessi per tutta la rete. |
(4) |
Alcuni punti in sospeso relativi alla compatibilità dei sistemi di rilevamento del treno possono essere chiusi, tenendo conto dei requisiti per scartamenti diversi (specifica di cui all'allegato A, indice 77). Il punto in sospeso relativo ai requisiti di sicurezza per l'Interfaccia ETCS macchinista/macchina (DMI — Driver/Machine Interface) può essere chiuso e sono stati compiuti progressi per chiarire il punto in sospeso su «affidabilità/disponibilità». |
(5) |
Le disposizioni in materia di valutazione dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, quando i requisiti sono parzialmente soddisfatti, devono essere chiarite. |
(6) |
Nella sua funzione di autorità di sistema per il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Rail Traffic Management System), l'Agenzia ha preparato un aggiornamento delle specifiche ERTMS obbligatorie di cui all'allegato A della STI CCS. Finché le specifiche relative all'interfaccia treno (FFFIS — Form Fit Functional Interface Specification) non avranno raggiunto, in entrambi i lati dell'interfaccia, un livello di consenso tra tutte le parti interessate per essere considerate obbligatorie, l'Agenzia dovrebbe farvi riferimento nella guida all'applicazione, in modo che possano essere utilizzate nel bando di gara. |
(7) |
L'Agenzia dovrebbe pubblicare le specifiche delle prove relative alla baseline 3 non appena possibile. |
(8) |
Sono stati rilevati errori nel testo della decisione 2012/88/UE (3) della Commissione che devono essere corretti. |
(9) |
La disponibilità e la qualità dei segnali GSM-R sono essenziali per le operazioni ferroviarie. |
(10) |
Il roaming del GSM-R alle reti pubbliche è una funzione opzionale. Se viene utilizzato in uno Stato membro, la sua applicazione dovrebbe essere indicata nella riga numero 1.1.1.3.3.3 del registro dell'infrastruttura ferroviaria in conformità alla decisione di esecuzione 2014/880/UE (4). |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/88/UE è modificata come segue:
1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento». |
2) |
L'allegato III è così modificato:
|
Articolo 2
Alla decisione 2012/88/UE è aggiunto l'articolo seguente:
«Articolo 7 bis
1. Entro il 1o luglio 2015, l'Agenzia ferroviaria europea pubblica le specifiche obbligatorie di cui alla tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, al riferimento 37b e 37c colonna “gruppo di specifiche # 2”.
Prima della loro pubblicazione, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere tecnico sull'inserimento di tali documenti nella tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, con riferimento, nome e versione. La Commissione informa di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.
2. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica le specifiche relative all'interfaccia treno (FFFIS — Form Fit Functional Interface Specification, riferimento 81 e 82 della tabella A2 dell'allegato A della presente decisione) quando ritiene che siano mature. L'Agenzia ferroviaria europea presenta periodicamente una relazione sulla valutazione di tale grado di maturità al comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Prima della loro pubblicazione, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere tecnico sull'inserimento di tali documenti nella tabella A2 dell'allegato A della presente decisione, con riferimento, nome e versione. La Commissione informa di conseguenza il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.»
Articolo 3
La presente decisione si applica a partire dal 1o luglio 2015.
Gli Stati membri e l'Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2015
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Decisione C(2010) 2576 final, del 29 aprile 2010, che conferisce all'Agenzia ferroviaria europea il mandato di elaborare e rivedere le specifiche tecniche di interoperabilità al fine di ampliarne l'ambito di applicazione all'intero sistema ferroviario dell'Unione europea.
(3) Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).
ALLEGATO
L'allegato alla decisione 2012/88/UE è modificato come segue:
1) |
nella tabella A1 è soppressa la riga seguente:
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2) |
La seguente riga alla tabella A1 è modificata come segue:
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3) |
La tabella A2 è sostituita dalla tabella seguente e relative note:
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4) |
La tabella A3 è sostituita dalla tabella seguente e relative note:
|