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Document 32007R1548

    Regolamento (CE) n. 1548/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

    GU L 337 del 21.12.2007, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1548/oj

    21.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/71


    REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere d bis) e d quinquies),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce le norme relative al sostegno accoppiato per gli ortofrutticoli. Il titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e un pagamento transitorio per i frutti rossi. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all'erogazione di questi aiuti.

    (2)

    L'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 autorizza i nuovi Stati membri ad integrare i pagamenti diretti comunitari con pagamenti complementari. Alcuni pagamenti diretti sono stati interamente o parzialmente inclusi nel regime di pagamento unico in tutti gli Stati membri, esclusi i nuovi Stati membri che applicano ancora il regime di pagamento unico per superficie. Tenuto conto di questa evoluzione nell'attuazione del regime di pagamento unico, l'esperienza relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari mostra che i nuovi Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione delle norme previste nell'articolo 143 quater del regolamento sopra citato. Ai fini di una maggiore chiarezza occorre pertanto precisare il significato di alcuni termini impiegati nell'articolo 143 quater, paragrafi 2 e 7, del suddetto regolamento.

    (3)

    L'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori ammessi a beneficiare di pagamenti diretti nazionali complementari in Bulgaria e in Romania nel quadro della misura di sviluppo rurale supplementare temporanea. È opportuno che, in caso di partecipazione comunitaria, a tali pagamenti diretti nazionali complementari si applichi il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (2), recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale disposizione deve essere applicata a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

    (4)

    L'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e l'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, subordinano la concessione degli aiuti di cui ai medesimi articoli alla stipula di contratti di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che per le materie prime agricole in questione venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore accreditato, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore accreditato che rappresenti il produttore.

    (5)

    Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori accreditati sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.

    (6)

    Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all'inizio dell'anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell'inizio del periodo fissato per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.

    (7)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3).

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

    1)

    nell'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera t):

    «t)

    pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del suddetto regolamento.»;

    2)

    nell'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

    Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m), p) e t) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

    Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, lettera t), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

    Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 1, lettera t), è concesso, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;

    3)

    nell'articolo 2, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il pagamento diretto di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h), j) e t) è concesso soltanto per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.»;

    4)

    nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), è aggiunto il seguente punto v):

    «v)

    l'importo totale dell'aiuto versato nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capitoli 10 octies e 10 nonies, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»;

    5)

    l'articolo seguente è inserito dopo l'articolo 139:

    «Articolo 139 bis

    Condizioni di ammissibilità

    1.   Ai fini dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, per “corrispondente regime di pagamento diretto negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004” di cui al paragrafo 2, quarto comma, del suddetto articolo si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I di tale regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare interessato.

    2.   In applicazione dell'articolo 143 quater, paragrafo 7, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 5, del suddetto regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al pagamento diretto corrispondente applicabile agli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.»;

    6)

    nell'articolo 140, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati a norma dell'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 o, nel caso della Bulgaria e della Romania, a norma dell'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»;

    7)

    Il seguente capitolo 17 quinquies è inserito dopo il capitolo 17 quater:

    «CAPITOLO 17 quinquies

    PAGAMENTI TRANSITORI PER GLI ORTOFRUTTICOLI E PAGAMENTO TRANSITORIO PER I FRUTTI ROSSI

    Articolo 171 quinquies

    Definizioni

    Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

    a)

    per “richiedente” si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui ai suddetti articoli;

    b)

    per “aiuto” si intende il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto nell'articolo 110 unvicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 o il pagamento transitorio per i frutti rossi previsto nell'articolo 110 tervicies del medesimo regolamento;

    c)

    per “primo trasformatore” si intende l'utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 110 unvicies e 110 tervicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (4);

    d)

    per “collettore” si intende qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente nell'articolo 68 ter, paragrafo 2, terzo comma, o nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    e)

    per “organizzazione di produttori riconosciuta” si intende qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 (5) e riconosciuta dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4 del suddetto regolamento, nonché le associazioni di produttori riconosciute in applicazione dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

    Articolo 171 quinquies bis

    Contratto

    1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista nell'articolo 110 duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 110 duovicies, paragrafo 3, e nell'articolo 110 tervicies, paragrafo 2, del suddetto regolamento è concluso tra un primo trasformatore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore accreditato ai sensi dell'articolo 171 quinquies ter, dall'altra.

    Qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore accreditato, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

    2.   Il contratto o l'impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

    a)

    il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell'impegno di conferimento;

    b)

    le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;

    c)

    ove del caso, un impegno del richiedente di consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

    Qualora il contratto venga concluso tra un primo trasformatore accreditato e un'organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore accreditato che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome, il cognome e l'indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.

    Articolo 171 quinquies ter

    Accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori

    1.   Ai fini del presente capitolo, gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di accreditamento che consentano di garantire almeno:

    a)

    che i primi trasformatori e i collettori accreditati dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all'articolo 171 quinquies bis;

    b)

    che i primi trasformatori accreditati dispongono di capacità di produzione sufficienti.

    2.   Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo degli accreditamenti.

    Gli accreditamenti conferiti a norma del regolamento (CE) n. 2201/96 e del regolamento (CE) n. 2202/96 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente capitolo.

    3.   Se un collettore o un primo trasformatore accreditato risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capitolo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se un collettore o primo trasformatore accreditato non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L'importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell'infrazione.

    4.   Gli Stati membri pubblicano un elenco dei collettori e dei primi trasformatori accreditati almeno due mesi prima della data fissata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 13 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004.

    Articolo 171 quinquies quater

    Livello dell'aiuto nell'ambito dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

    1.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano e pubblicano, anteriormente al 15 marzo dell'anno per cui è chiesto l'aiuto, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro.

    2.   Conformemente all'articolo 110 duovicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

    (2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

    (3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2007 (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 10).

    (4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (5)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1


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