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Document 32004R1973

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

OJ L 345, 20.11.2004, p. 1–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 58–141 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 190 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 190 - 273

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R1121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1973/oj

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV  bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

SOMMARIO

Capitolo 1

Campo di applicazione e disposizioni generali

Capitolo 2

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

Capitolo 3

Premio per le colture proteiche

Capitolo 4

Aiuto specifico per il riso

Capitolo 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Capitolo 6

Aiuto per le patate da fecola

Capitolo 7

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Capitolo 8

Aiuto per le colture energetiche

Sezione 1

Definizioni

Sezione 2

Contratto

Sezione 3

Modifica o risoluzione del contratto

Sezione 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

Sezione 5

Condizioni di pagamento dell'aiuto

Sezione 6

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

Sezione 7

Cauzione

Sezione 8

Documenti per la vendita, la cessione o la consegna in un altro Stato membro o per l'esportazione

Sezione 9

Controlli

Sezione 10

Esclusione dall'aiuto per le colture energetiche e valutazione

Capitolo 9

Aiuto regionale specifico per i seminativi

Capitolo 10

Aiuto per le sementi

Capitolo 11

Pagamento per superficie per i seminativi

Sezione 1

Disposizioni generali concernenti l'ammissibilità al pagamento per superficie per i seminativi

Sezione 2

Disposizioni specifiche per taluni seminativi

Sezione 3

Superfici di base, rese di riferimento e massimali

Sezione 4

Ritiro dalla produzione

Sezione 5

Comunicazioni

Capitolo 12

Premi per pecora e per capra

Sezione 1

Pagamenti diretti

Sezione 2

Limiti, riserve e trasferimenti

Sezione 3

Pagamenti supplementari

Sezione 4

Disposizioni generali

Capitolo 13

Pagamenti per le carni bovine

Sezione 1

Premio speciale (articolo 123 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Sezione 2

Premio di destagionalizzazione (articolo 124 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Sezione 3

Premio per vacca nutrice (articoli da 125 a 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Sezione 4

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

Sezione 5

Premio all'abbattimento (articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Sezione 6

Pagamenti supplementari (articoli da 133 a 136 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Sezione 7

Disposizioni generali

Sezione 8

Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 14

Regime di pagamento unico per superficie

Capitolo 15

Pagamenti diretti nazionali complementari

Capitolo 16

Uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Sezione 2

Contratto

Sezione 3

Modifica o risoluzione del contratto

Sezione 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

Sezione 5

Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Sezione 6

Obblighi del collettore e del richiedente

Sezione 7

Cauzioni

Sezione 8

Documenti per la vendita, la cessione o la consegna in un altro Stato membro o per l'esportazione

Sezione 9

Controlli

Sezione 10

Esclusione dal regime e comunicazioni

Capitolo 17

Aiuto per superficie per il luppolo

Capitolo 18

Disposizioni finali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 110 e l'articolo 145, lettere c), d), e) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

I titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituiscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Le modalità di applicazione di alcuni di questi regimi sono già state adottate con i seguenti atti: regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi (2); regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione, del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L. (3); regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella (4); regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione, del 19 marzo 1999, recante modalità per la concessione di aiuti ai produttori di luppolo (5); regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (6); regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (7); regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale (8); regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 (9); regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione, per l'anno 2004, del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (10); regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (11). A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare gli atti succitati e sostituirli con un unico regolamento recante modalità di applicazione di tutti i regimi in questione, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2)

Ai fini di una gestione efficiente dei suddetti regimi, i pagamenti per superficie devono essere limitati a determinate superfici e occorre specificarne le condizioni.

(3)

Malta possiede un gran numero di piccole aziende di dimensioni inferiori a 0,3 ettaro. Per evitare che molti agricoltori maltesi si trovino esclusi dal beneficio dei pagamenti diretti per superficie, la dimensione minima per avere diritto ai pagamenti diretti per superficie a Malta deve essere di 0,1 ha e, per gli anni 2005 e 2006, Malta deve essere autorizzata a derogare all'articolo 107, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)

Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda il frumento duro, le colture proteiche e il riso. Data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

(5)

Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa particella coltivata nel corso di un anno, salvo nei casi in cui il pagamento per superficie costituisca un supplemento a titolo della coltura in questione o l'aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.

(6)

I regimi di sostegno basati sull'aiuto per superficie prevedono che, se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto è superiore alla superficie massima garantita, alle superfici di base o alle sottosuperfici di base, la superficie per azienda che forma oggetto della domanda di aiuto viene ridotta proporzionalmente durante l'anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di fissare il coefficiente di riduzione e notificare alla Commissione le superfici per le quali l'aiuto è stato versato. Le stesse disposizioni si applicano alla riduzione dell'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali in caso di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(7)

Conformemente all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'erogazione del premio specifico alla qualità per il frumento duro è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. Affinché tali requisiti siano rispettati, è necessario stabilire i criteri che disciplinano il metodo di esame delle varietà in ciascuno Stato membro, la procedura da seguire per redigere l'elenco delle varietà ammissibili, nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare.

(8)

Considerata la brevità del periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'entrata in vigore del premio specifico alla qualità per il frumento duro, è impossibile redigere sin d'ora l'elenco delle varietà ammissibili alla concessione dell'aiuto nel 2005 sulla base del metodo di esame proposto. È pertanto necessario che gli Stati membri redigano un elenco provvisorio basato su una selezione delle varietà attuali.

(9)

In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.

(10)

E' opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.

(11)

Ai fini dell'efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l'aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi singoli. Occorre pertanto stabilire l'estensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati. Per agevolare la transizione dai piani di miglioramento vigenti, che scadono dopo l'introduzione del nuovo regime di aiuto, è opportuno stabilire misure transitorie.

(12)

Le modalità di pagamento e il calcolo dell'aiuto specifico per il riso dipendono non soltanto dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ma anche dall'eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni nelle quali le particelle coltivate vengono messe a coltura e dall'estensione minima delle stesse. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all'istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione applicabili alle superfici e sottosuperfici di base.

(13)

La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comporta una riduzione dell'aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da adottare e i coefficienti applicabili.

(14)

Ai fini del controllo dei pagamenti dell'aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, come pure le scadenze da rispettare a tale riguardo.

(15)

Gli articoli 93 e 94 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola, in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti del contingente assegnato dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (12). Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di contingentamento stabilito dal regolamento (CE) n. 1868/94.

(16)

Gli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono che i produttori possano beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti compensativi supplementari. Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13), prevede disposizioni specifiche in caso di inattività. Pertanto, se una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi precedente il 31 marzo dell'anno considerato, è opportuno prevedere la sua esclusione dal beneficio del premio e dei pagamenti supplementari.

(17)

Gli articoli da 88 a 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabiliscono un nuovo regime di aiuti per le colture energetiche a favore degli agricoltori. Per analogia con il regolamento (CE) n. 2461/1999, che esclude dal beneficio dell'aiuto la barbabietola da zucchero, è opportuno escludere la barbabietola da zucchero dal regime di aiuti per le colture energetiche.

(18)

È pertanto opportuno definire le condizioni di ammissibilità a tale aiuto. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere stipulato un contratto tra il produttore e il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

(19)

Per garantire che le materie prime siano trasformate nel prodotto energetico previsto, il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso non al primo trasformatore, bensì all'agricoltore. L'importo della cauzione deve essere tale da scongiurare il rischio che le materie prime vengano deviate dalla loro destinazione. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare ad un massimo di due le vendite delle materie prime e dei prodotti semilavorati prima della trasformazione finale.

(20)

Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici.

(21)

Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a controlli che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (14). Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore.

(22)

L'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede una riduzione dell'aiuto regionale specifico per i seminativi nel caso in cui l'importo totale dell'aiuto richiesto superi il massimale prestabilito. Occorre pertanto stabilire le modalità per il calcolo del coefficiente di riduzione.

(23)

L'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie.

(24)

Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (15); direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (16), e direttiva 2002/57CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (17).

(25)

Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati. E' opportuno prevedere le misure necessarie qualora uno stabilimento di sementi o un costitutore di uno Stato membro moltiplichi sementi in un altro Stato membro.

(26)

Per ragioni amministrative, in ciascuno Stato membro l'aiuto deve essere concesso unicamente per i prodotti raccolti nel rispettivo territorio.

(27)

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di Cannabis sativa L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Per garantire, nell'insieme della Comunità, un'applicazione uniforme delle modalità di concessione dell'aiuto, è opportuno riferirsi all'elenco delle varietà ammissibili di Cannabis sativa L. di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (18).

(28)

L'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1782/2003 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi. Lo stesso articolo autorizza alcune deroghe, soggette al controllo degli Stati membri, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del regolamento. Per prevenire tale rischio, occorre prendere misure atte a mantenere la superficie totale delle particelle ammissibili al livello attuale o comunque a precludere ogni aumento considerevole. Dette misure possono prevedere, in certi casi, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

(29)

Gli Stati membri in cui il granturco non è una coltura tradizionale possono rendere ammissibili ai pagamenti per superficie i foraggi insilati. Occorre pertanto definire la nozione di foraggi insilati.

(30)

L'articolo 106 del regolamento (CE) n. 1782/2003 subordina il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre alla stipulazione di un contratto o ad un impegno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (19). E' necessario disporre che una copia del contratto o dell'impegno sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato membro responsabile della gestione delle domande di pagamento. Occorre altresì garantire che le varietà di lino e di canapa destinate alla produzione di fibre siano quelle che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole come piante da fibra e, per il lino in particolare, come «lino tessile». Inoltre, per quanto riguarda la canapa, le varietà autorizzate devono presentare un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Occorre pertanto compilare un elenco delle varietà ammissibili di lino, mentre le varietà ammissibili di canapa sono elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione. Per offrire garanzie più sicure relativamente alla canapa, occorre altresì esigere l'uso di sementi certificate.

(31)

Secondo l'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche devono aver provveduto alla semina entro il 31 maggio. In taluni casi le semine possono essere protratte oltre il 31 maggio a motivo delle condizioni meteorologiche. È opportuno differire il termine per la semina e per la presentazione delle domande per talune colture in determinate zone. Il prolungamento del periodo di semina non deve però compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema di controllo introdotto dal titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(32)

Per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della campagna, è opportuno autorizzare i produttori a scaglionare le semine su un periodo più lungo. Per tale prodotto, occorre differire il termine ultimo per la semina al 15 giugno.

(33)

Ai fini del supplemento per il frumento duro e dell'aiuto specifico, è opportuno prescrivere l'uso di un quantitativo minimo di sementi certificate di frumento duro. Tenuto conto delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di stabilire il quantitativo in parola.

(34)

Ai fini dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre definire la nozione di irrigazione.

(35)

È opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, nonché le modalità di fissazione di detta percentuale. Qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, per i seminativi irrigati o per i foraggi insilati, devono essere stabilite modalità particolari per quanto riguarda le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale di eventuale superamento della superficie di base in questione. Le modalità di fissazione della percentuale di eventuale superamento della superficie di base devono comunque garantire il rispetto di detta superficie. È inoltre opportuno precisare le modalità per il calcolo della percentuale di superamento delle superfici massime garantite per il frumento duro. E' altresì opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione del superamento del massimale stabilito per i pagamenti, di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(36)

Qualora si applichi l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dei pagamenti per superficie per i seminativi è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda. Occorre definire le modalità di applicazione atte a garantire l'efficace funzionamento del regime. A tal fine, le superfici prese in considerazione nell'ambito del ritiro dei seminativi devono essere comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale. Occorre definire la «coltura di leguminose» di cui all'articolo 107, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(37)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 6 e in caso di applicazione dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1782/2003, occorre stabilire modalità di applicazione con riguardo ai terreni ritirati volontariamente. Dette modalità di applicazione devono essere compatibili con l'insieme del sistema introdotto dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(38)

Occorre determinare i criteri di ammissibilità ai premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, in particolare, le relative condizioni.

(39)

L'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone dovrebbero pertanto essere definite in conformità con i criteri specificati nella citata disposizione.

(40)

Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per il 50 % della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate possono richiedere un premio supplementare. L'articolo 113, paragrafo 2, indica le zone geografiche specifiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. E' necessario disporre che gli agricoltori che soddisfano tali requisiti siano tenuti a rilasciare una dichiarazione attestante che almeno la metà della loro superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.

(41)

Ai fini del controllo dell'ammissibilità all'importo applicabile del premio per pecora, gli Stati membri devono compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.

(42)

Ai fini dell'attuazione del sistema dei limiti individuali introdotto dagli articoli 116, 117 e 118 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con particolare riguardo all'utilizzazione dei diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti normali, compresa la percentuale minima di utilizzazione, al trasferimento o alla cessione temporanea di diritti, alla notificazione della modifica del massimale individuale e al trasferimento dei diritti tramite la riserva nazionale. Alcune di queste norme sono disposizioni specifiche per casi eccezionali debitamente motivati quali, in relazione all'utilizzazione dei diritti, i piccoli produttori e i produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento e, sotto il profilo del trasferimento, l'acquisizione di diritti al premio per via di successione ereditaria nonché il caso degli agricoltori che utilizzano solo terreni di proprietà pubblica o collettiva.

(43)

La Commissione dovrà sorvegliare i nuovi dispositivi e quindi è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull'attuazione delle norme sul premio.

(44)

Se del caso, devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

(45)

Il titolo IV, capitolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina i pagamenti per le carni bovine. Occorre stabilirne i criteri di ammissibilità e, in particolare, le relative condizioni.

(46)

Conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali cui si applicano queste due misure non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia di età. Con riguardo al premio di destagionalizzazione, occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio speciale.

(47)

Si deve disporre che il documento amministrativo di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia redatto e rilasciato a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri, devono essere ammesse alcune varianti del documento amministrativo.

(48)

L'articolo 123, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 impongono il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale e del premio all'abbattimento. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo.

(49)

E' opportuno che le modalità di concessione del premio speciale al momento della macellazione siano coerenti con le modalità di concessione del premio all'abbattimento. Occorre precisare i tipi di documenti che devono accompagnare l'animale fino alla macellazione, alla spedizione o all'esportazione. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio all'abbattimento, occorre altresì precisare le condizioni di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa.

(50)

Le condizioni per la concessione del premio di destagionalizzazione devono essere precisate e risultare coerenti con le modalità di concessione del premio all'abbattimento. È opportuno definire la procedura di decisione che consente di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni per l'applicazione di questo regime specifico.

(51)

Occorre definire la nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1782/2003. A tale riguardo, è opportuno fare riferimento alle stesse razze contemplate dal regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione. Possono inoltre continuare ad applicarsi i requisiti essenziali vigenti, con particolare riguardo alla resa lattiera media e al premio nazionale supplementare.

(52)

Le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con riguardo, in particolare, ai massimali individuali, alle comunicazioni concernenti i massimali individuali e la riserva nazionale, ai diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti, nonché al trasferimento tramite la riserva nazionale.

(53)

La Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni per poter avvalersi del regime specifico di cui all'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio.

(54)

E' necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità. E' opportuno stabilire una data per la determinazione del quantitativo di riferimento di latte.

(55)

Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione, il coefficiente di densità deve tener conto in particolare di tutti i bovini di almeno sei mesi presenti nell'azienda. Ciò richiede modalità specifiche per il conteggio degli animali e la dichiarazione, da parte del produttore, della sua adesione al regime. Si deve disporre che venga utilizzata la banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (20).

(56)

Si deve provvedere affinché il pagamento per l'estensivizzazione non venga concesso agli agricoltori che rispettano artificialmente i coefficienti di densità richiesti per la concessione di detto pagamento.

(57)

Occorre definire le procedure che consentano di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per la concessione del pagamento all'estensivizzazione per le vacche da latte. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio. Occorre fissare un periodo di detenzione minimo.

(58)

Occorre adottare disposizioni specifiche per l'applicazione delle norme sui periodi di tempo, le date e i termini al periodo di detenzione.

(59)

Per motivi di semplificazione, la domanda per la concessione del premio all'abbattimento deve consistere nella domanda di aiuto «animali» prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l'animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato.

(60)

La banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 deve poter essere utilizzata per agevolare la gestione del premio all'abbattimento, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria banca dati offre garanzie sufficienti quanto all'esattezza dei dati richiesti per il pagamento dei premi.

(61)

Il premio all'abbattimento per i vitelli è subordinato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale.

(62)

Devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

(63)

Per consentire agli agricoltori di ricevere quanto prima i pagamenti, è necessario prevedere il versamento di anticipi. Tenuto conto dell'applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l'anticipo sia superiore al saldo finale. È dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a ridurre la percentuale dell'anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali.

(64)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede sanzioni in caso di uso o detenzione illegale di sostanze o di prodotti non autorizzati dalla normativa veterinaria. In caso di recidiva è opportuno che la durata delle sanzioni sia determinata dagli Stati membri, che si trovano in una posizione migliore per giudicare la reale gravità dell'infrazione commessa.

(65)

È necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice. Per garantire una gestione efficace e coerente, è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all'altro con l'intento di ottenere un importo di premio superiore. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni.

(66)

È opportuno fissare il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali premi, una volta convertiti in moneta nazionale, non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno.

(67)

È necessario imporre agli Stati membri una serie di obblighi in materia di comunicazione delle informazioni. Per facilitare la trasmissione e l'analisi dei dati è opportuno prescrivere una presentazione armonizzata degli stessi.

(68)

Per agevolare il passaggio al nuovo regime occorrono disposizioni transitorie per quanto concerne gli obblighi di marchiatura e identificazione degli animali.

(69)

L'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (i nuovi Stati membri) a sostituire i pagamenti diretti con un pagamento unico («regime di pagamento unico per superficie»). La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno optato per questa possibilità. Occorre pertanto definire le modalità di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.

(70)

Conformemente all'articolo 143 ter, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per evitare la gestione di numerose domande che darebbero luogo a pagamenti di importo inferiore a 50 euro per azienda, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno chiesto l'autorizzazione di fissare l'estensione minima della superficie ammissibile per azienda ad un livello superiore a 0,3 ha.

(71)

La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno stimato la proporzione della loro superficie agricola utilizzata che era mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda.

(72)

L'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità, nei nuovi Stati membri, di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. Occorre stabilire le modalità generali di attuazione di tale possibilità.

(73)

L'articolo 55, lettera b), e l'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono l'esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione se i terreni sono utilizzati per produrre materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non direttamente destinati al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

(74)

Non è opportuno escludere, a determinate condizioni, la coltivazione di barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria sui terreni messi a riposo. Queste colture non possono beneficiare di pagamenti per superficie, dato il rischio di interferenze con il mercato dello zucchero. È tuttavia necessario che tali colture siano conformi alle norme sull'utilizzazione dei terreni messi a riposo.

(75)

Occorre definire le condizioni di ammissibilità a detto regime. Occorre precisare a tale riguardo che deve essere stipulato un contratto tra il produttore e il collettore o il primo trasformatore per le materie prime agricole in questione. Occorre altresì definire le condizioni applicabili qualora la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nella propria azienda.

(76)

A fini di conformità con il punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio (21), è necessario stabilire le modalità di applicazione che consentano di ridurre, se del caso, la quantità di sottoprodotti che può essere ottenuta e destinata al consumo umano o animale qualora la quantità totale di tali sottoprodotti superi 1 milione di tonnellate annue espresse in equivalente farina di soia.

(77)

Per garantire che la materia prima sia trasformata nel prodotto previsto, il collettore o il primo trasformatore deve costituire una cauzione, nonostante l'aiuto sia concesso all'agricoltore. Inoltre, per rendere efficace il sistema di controllo del regime, è opportuno limitare il numero di trasformatori.

(78)

Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle, associate al versamento di una cauzione, del collettore o del primo trasformatore, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti.

(79)

Talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a controlli che devono includere l'uso dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93. Occorre prevedere prove alternative in caso di perdita dell'esemplare di controllo T5 a seguito di circostanze non imputabili al collettore o al primo trasformatore. Per garantire l'efficacia e l'oculata gestione del regime di aiuto, occorre adottare disposizioni in materia di controllo.

(80)

Per quanto riguarda l'aiuto per superficie per il luppolo, oltre ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 110 sexdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno stabilire alcuni criteri aggiuntivi per garantire che l'aiuto venga corrisposto per superfici coltivate a luppolo in normali condizioni colturali. La nozione di «superficie piantata a luppolo» deve essere definita a livello comunitario, affinché le superfici che formano oggetto del pagamento supplementare siano calcolate in modo uniforme. E' necessario determinare le modalità di ripartizione dell'importo totale per Stato membro disponibile per i pagamenti supplementari tra le superfici ammissibili.

(81)

Occorre fissare un termine per l'impegno dei pagamenti da parte delle associazioni di produttori di luppolo riconosciute per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (22), e la Commissione deve essere informata del modo in cui è stato utilizzato il pagamento. Gli eventuali importi non impegnati entro un certo periodo di tempo devono essere restituiti. E' necessario determinare le modalità di ripartizione dell'importo totale per Stato membro disponibile per i pagamenti a favore delle associazioni di produttori di luppolo riconosciute.

(82)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003:

a)

premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del suddetto regolamento;

b)

premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del suddetto regolamento;

c)

aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;

d)

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del suddetto regolamento;

e)

aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del suddetto regolamento;

f)

aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 6, del suddetto regolamento;

g)

premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al titolo IV, capitolo 7, del suddetto regolamento.

h)

aiuto regionale specifico per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 8, del suddetto regolamento;

i)

aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, del suddetto regolamento;

j)

pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del suddetto regolamento;

k)

premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 11, del suddetto regolamento;

l)

pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capitolo 12, del suddetto regolamento;

m)

aiuto per i legumi da granella di cui al titolo IV, capitolo 13, del suddetto regolamento;

n)

regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter del suddetto regolamento;

o)

pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 143 quater del suddetto regolamento;

p)

aiuto per superficie per il luppolo di cui al titolo IV, capitolo 10 quinquies, del suddetto regolamento.

2.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative all'utilizzazione dei terreni messi a riposo per la produzione di materie prime nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regime di pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento.

Articolo 2

Condizioni applicabili al pagamento

1.   I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m) e p) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,3 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), e), h), i), j), m) e p) sono concessi, per ciascun tipo di coltura, soltanto per le superfici che sono state oggetto di una domanda riguardante almeno 0,1 ettaro, nel caso in cui ogni particella coltivata superi l'estensione minima fissata dallo Stato membro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   I pagamenti diretti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), h) e j) sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Tuttavia, nel caso del premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10 del medesimo regolamento, le colture praticate su superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

3.   Per un dato anno va presentata, per ogni particella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di un regime il cui finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (23).

Tuttavia:

a)

qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del suddetto regolamento;

b)

qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o di una domanda di premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2 dello stesso regolamento può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, del suddetto regolamento;

c)

qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, fatto salvo il disposto dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o di una domanda di aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capitolo 3, del suddetto regolamento;

d)

qualsiasi particella coltivata che sia oggetto nel corso di un medesimo anno di una domanda di pagamento per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può formare oggetto di una domanda di aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 9, dello stesso regolamento.

4.   I terreni utilizzati per produrre materie prime ai sensi dell'articolo 55, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003 o coltivati a prodotti che beneficiano dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del medesimo regolamento non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario di cui al titolo II, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (24), a meno che non si tratti di un sostegno concesso per le spese di impianto di specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma del precitato regolamento.

Le materie prime di cui all'articolo 55, lettera b), e all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 1782/2003, coltivate su terreni ritirati dalla produzione, nonché i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivati non sono ammessi a beneficiare di alcun finanziamento a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

5.   Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del medesimo regolamento, per «lupini dolci» si intende le varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il 15 settembre dell'anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell'anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;

b)

entro il 31 ottobre dell'anno considerato: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi di cui alla lettera a), ottenuti tenendo conto dei controlli già effettuati;

c)

entro il 31 luglio dell'anno successivo: i dati definitivi relativi alle superfici o ai quantitativi per i quali l'aiuto è stato effettivamente versato a titolo dell'anno civile considerato, previa eventuale detrazione delle riduzioni di superficie di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici sono espresse in ettari con due decimali. I quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali.

Articolo 4

Coefficiente di riduzione

1.   Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all'articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato, in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.

2.   Nei casi previsti agli articoli 75, 82, 85, all'articolo 95, paragrafo 4, agli articoli 98, 143 e all'articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno considerato, il coefficiente di riduzione applicato e, nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, del suddetto regolamento, i criteri oggettivi applicati.

CAPITOLO 2

PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO

Articolo 5

Esame delle varietà

1.   Gli Stati membri elencati all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 redigono l'elenco delle varietà di frumento duro ammissibili al premio specifico alla qualità di cui all'articolo 72 dello stesso regolamento, conformemente al metodo di esame delle varietà stabilito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.   Almeno ogni due anni, gli Stati membri individuano almeno due varietà rappresentative. Si tratta delle varietà di frumento duro più certificate.

3.   Gli Stati membri analizzano le varietà di frumento duro sulla base dei seguenti parametri di qualità, ponderati come segue:

a)

tenore di proteine (40 %);

b)

qualità del glutine (30 %);

c)

indice di giallo (20 %);

d)

peso specifico o peso di 1 000 chicchi (10 %).

La somma delle medie dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), moltiplicata per la percentuale indicata, costituisce l'indice di qualità delle varietà.

Ciascuno Stato membro raffronta, nell'arco di un periodo di almeno due anni, gli indici di qualità delle varietà di frumento duro con quelli delle varietà rappresentative a livello regionale. Le varietà da esaminare sono quelle registrate nel catalogo nazionale di ciascuno Stato membro, ad esclusione delle varietà per le quali non si dispone di dati analitici relativi agli ultimi tre anni, in quanto hanno cessato di essere utilizzate o certificate.

A tale scopo, sulla base dell'indice medio di qualità pari a 100 assegnato alle varietà rappresentative, ogni Stato membro calcola, per ciascuno dei parametri di qualità di cui al primo comma, lettere da a) a d), la percentuale da assegnare alle altre varietà di frumento duro rispetto all'indice 100. Soltanto le varietà di frumento duro con un indice pari o superiore a 98 sono ammesse a beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro.

4.   Uno Stato membro può escludere dall'elenco delle varietà ammissibili quelle che presentano una percentuale media di bianconatura del frumento duro superiore al 27 %.

5.   Anche le varietà registrate nel catalogo nazionale di un altro Stato membro possono formare oggetto di un esame per stabilirne l'ammissibilità.

Articolo 6

Metodi di analisi

1.   I metodi di analisi relativi al tenore di proteine, al peso specifico e alla bianconatura del frumento duro sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (25).

2.   L'indice di giallo è determinato conformemente al metodo ICC 152 o ad un metodo riconosciuto equivalente.

3.   La qualità del glutine è determinata conformemente al metodo ICC 158 o al metodo ICC 151.

Articolo 7

Quantità di sementi certificate

Entro il 1o ottobre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio specifico alla qualità per il frumento duro, gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi, certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE (26), da utilizzare secondo le pratiche agricole vigenti nella zona di produzione in questione.

Articolo 8

Pubblicazioni e comunicazioni

1.   Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili, a livello nazionale o regionale, al premio specifico alla qualità per il frumento duro, entro il 1o ottobre per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno per il quale viene versato il premio, per quanto riguarda le varietà primaverili.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre un mese dopo le date stabilite al paragrafo 1, l'elenco di cui al paragrafo 1 nonché il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare, qualora siano intervenute modifiche.

Articolo 9

Validità

1.   Le varietà che figurano nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono beneficiare del premio specifico alla qualità per il frumento duro per periodi di cinque anni a decorrere dalla data della prima iscrizione nel suddetto elenco.

2.   L'ammissibilità di ogni varietà può essere prorogata per un periodo di cinque anni, alla luce dei risultati delle analisi qualitative effettuate nel corso del secondo e del terzo anno del periodo quinquennale di ammissibilità.

Articolo 10

Misure transitorie

1.   Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle varietà selezionate ammissibili al premio specifico alla qualità per il frumento duro per il 2005 entro il 1o ottobre 2004 per quanto riguarda le varietà invernali ed entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda le varietà primaverili.

2.   Gli Stati membri redigono l'elenco di cui al paragrafo 1 stralciando dall'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale quelle che non sono state certificate nel 2003 e 2004 e quelle che non sono conformi ad almeno due dei parametri seguenti:

a)

tenore minimo di proteine dell'11,5 %;

b)

peso specifico minimo di 78 kg/hl o peso di 1 000 chicchi pari ad almeno 42 g;

c)

tasso massimo di bianconatura del frumento duro del 27 %;

d)

tenore minimo di glutine del 10 %.

3.   Negli elenchi delle varietà che possono beneficiare del premio nel 2005 e 2006 possono essere incluse le varietà che figurano nell'elenco delle varietà selezionate da un altro Stato membro, sulla base dei risultati delle analisi qualitative effettuate dall'altro Stato membro in questione.

CAPITOLO 3

PREMIO PER LE COLTURE PROTEICHE

Articolo 11

Combinazione di cereali e di colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in combinazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato, su richiesta del richiedente, a condizione che quest'ultimo dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche risultano predominanti nella combinazione. Le superfici in questione non possono beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 4

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Articolo 12

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna e il Portogallo;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tuttavia, nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli di semina, al più tardi il 31 dicembre e il 30 giugno precedenti ciascuno di essi e l'aiuto specifico per il riso è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

Articolo 13

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 14

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 3, le informazioni seguenti:

a)

entro il 15 settembre:

i)

l'elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (27);

ii)

le superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base, per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte A, del presente regolamento, compresi i superamenti delle superfici e delle sottosuperfici di base;

b)

entro il 31 ottobre, le modifiche relative alle superfici seminate per le quali sono state presentate domande di aiuto specifico per il riso, comunicate conformemente al comma (a) per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte B;

c)

entro il 31 luglio, le informazioni relative alle superfici seminate per le quali sono stati effettivamente versati aiuti specifici per il riso a titolo della precedente campagna di commercializzazione, secondo il metodo di calcolo definito nell'allegato II, per mezzo del modulo riportato nell'allegato III, parte C.

2.   Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici seminate devono essere comunicate sulla base della media delle superfici seminate negli ultimi due cicli di semina.

3.   Gli Stati membri possono riesaminare annualmente le loro superfici di base o le sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

CAPITOLO 5

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER LA FRUTTA A GUSCIO

Articolo 15

Condizioni di ammissibilità all'aiuto comunitario

1   Ai fini del presente capitolo, per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, piantata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o un semplice filare di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10 % del numero di alberi stabilito al paragrafo 3. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la presenza di alberi di castagno qualora il numero di alberi stabilito al paragrafo 3 sia rispettato per quanto riguarda gli alberi da frutta a guscio ammissibili.

2.   Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio e che sono conformi ai requisiti indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo alla data da fissare a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Nel caso di un frutteto nel quale sono coltivati diversi tipi di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato in funzione dei prodotti, si applicano le condizioni di ammissibilità e il livello dell'aiuto specifici per il tipo di frutta a guscio predominante.

3.   L'estensione minima dei frutteti è fissata a 0,10 ettaro.

Il numero di alberi di frutta a guscio per ettaro di frutteto non può essere inferiore a:

i)

125 per le nocciole

ii)

50 per le mandorle

iii)

50 per le noci comuni

iv)

50 per i pistacchi

v)

30 per le carrube.

4.   Gli Stati membri possono fissare l'estensione minima dell'appezzamento e la densità di alberi a livelli superiori a quelli stabiliti al paragrafo 3, in base a criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici o delle produzioni di cui trattasi.

Articolo 16

Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale

L'articolo 15 si applica all'aiuto nazionale di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003, uno Stato membro può fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.

Articolo 17

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004, le informazioni seguenti:

a)

entro il 31 marzo, i livelli superiori e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 4, nonché i criteri supplementari di cui all'articolo 16;

b)

entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l'aiuto conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita modificata («SNG»).

2.   Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione a norma del paragrafo 1 valgono per l'anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

Articolo 18

Misure transitorie

1.   Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni i piani di miglioramento di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere interrotti prima della data normale di scadenza e se le superfici in questione diventano ammissibili al regime previsto dal titolo IV, capitolo 4 del suddetto regolamento.

2.   Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro provvede affinché:

a)

il piano non venga interrotto prima che sia stato completato un periodo di un anno;

b)

gli obiettivi iniziali del piano siano stati raggiunti in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro.

CAPITOLO 6

AIUTO PER LE PATATE DA FECOLA

Articolo 19

Ammissibilità

L'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2236/2003 (28), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 (29), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

L'aiuto suddetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2236/2003.

Articolo 20

Prezzo minimo

La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell'avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1868/94, secondo i tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Si applica l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2236/2003.

Articolo 21

Pagamento

1.   Fatto salvo l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto per le patate da fecola è versato dallo Stato membro sul cui territorio è stata fabbricata la fecola a ciascun produttore i cui quantitativi di patate per la campagna di commercializzazione considerata sono stati interamente consegnati alle fecolerie, entro quattro mesi dalla data in cui è stata fornita la prova di cui all'articolo 20 del presente regolamento e sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 19.

2.   A decorrere dal 1o dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola per i quali sia stata fornita la prova di cui all'articolo 20 e siano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 19.

3.   Il tasso di conversione da utilizzare per esprimere in valuta nazionale l'aiuto per le patate da fecola è quello applicato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2236/2003.

CAPITOLO 7

PREMIO PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Articolo 22

Casi di inattività

1.   Quando una persona fisica o giuridica che detiene quantitativi di riferimento individuali non risponde alla definizione di produttore di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1788/2003 nell'arco di un periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dell'anno considerato, essa viene esclusa dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dal pagamento supplementare per l'anno considerato, a meno che non dimostri all'autorità competente, prima del termine per la presentazione della domanda, che la produzione è ripresa.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi di forza maggiore e in casi debitamente giustificati, riconosciuti dall'autorità competente, che compromettano temporaneamente la capacità di produzione del produttore.

CAPITOLO 8

AIUTO PER LE COLTURE ENERGETICHE

SEZIONE 1

Definizioni

Articolo 23

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:

a)

per «richiedente» si intende l'agricoltore che coltiva le superfici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l'aiuto di cui al suddetto articolo;

b)

per «primo trasformatore» si intende l'utilizzatore delle materie prime agricole che effettua la loro prima trasformazione al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

SEZIONE 2

Contratto

Articolo 24

Utilizzazione della materia prima

1.   Qualsiasi materia prima agricola, ad esclusione della barbabietola da zucchero, può essere coltivata sulle superfici oggetto dell'aiuto di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché sia utilizzata principalmente per la fabbricazione di uno dei prodotti energetici di cui al secondo comma del suddetto articolo.

Il valore economico dei prodotti energetici ottenuti dalla trasformazione delle materie prime deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la stessa trasformazione, determinato secondo il metodo di valutazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

2.   Le materie prime di cui al paragrafo 1 formano oggetto di un contratto, conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alle condizioni stabilite nella presente sezione.

3.   Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce che un quantitativo equivalente di tale materia prima venga utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di uno o più prodotti energetici di cui all'articolo 88, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta per la fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto per la fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

Nel caso di cui al secondo comma, il primo trasformatore informa l'autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri in causa si informano reciprocamente sull'operazione.

4.   Fatte salve le disposizioni nazionali che disciplinano le relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare ad una terza persona la raccolta della materia prima presso il richiedente. Il delegato deve agire in nome e per conto del trasformatore, che rimane l'unico responsabile ai fini degli obblighi previsti dal presente capitolo.

Articolo 25

Deroghe

1.   In deroga all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

a)

utilizzare alberi da bosco a rotazione breve (NC ex 0602 90 41) o tutti i cereali e i semi oleosi corrispondenti ai codici NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 e 1206 00 99 raccolti:

i)

come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola;

ii)

per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocarburanti;

b)

trasformare tutta la materia prima raccolta in biogas (NC 2711 29 00) nella propria azienda.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il richiedente:

a)

si impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 26, a utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; gli articoli da 26 a 40 si applicano a questi casi per quanto compatibili;

b)

fa pesare tutta la materia prima raccolta da un organismo o da un'impresa designati dallo Stato membro e tiene una contabilità separata per la materia prima utilizzata e per i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione; tuttavia, per i cereali, i semi oleosi e le paglie, e nel caso in cui venga utilizzata la pianta intera, la pesatura può essere sostituita dalla misurazione volumetrica della materia prima.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista al paragrafo 1 istituiscono misure di controllo atte a garantire che le materie prime vengano utilizzate direttamente nell'azienda o trasformate in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

4.   I cereali e i semi oleosi utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a), devono essere denaturati secondo il metodo stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio ottenuto dalla trasformazione dei semi oleosi ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, a condizione che tale denaturazione sia effettuata immediatamente dopo la trasformazione in olio e che l'utilizzazione dei semi sia sottoposta a controllo.

Articolo 26

Contratto

1.   A corredo della domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il primo trasformatore.

2.   Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

a)

nome e indirizzo dei contraenti;

b)

durata;

c)

le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;

d)

eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;

e)

l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 3;

f)

le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1 e dell'articolo 39, paragrafo 3.

3.   Il richiedente provvede affinché il contratto venga stipulato entro una data che consenta al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 34, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa stipulare un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

SEZIONE 3

Modifica o risoluzione del contratto

Articolo 27

Modifica o risoluzione del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modifica o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato.

Articolo 28

Circostanze eccezionali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata, oppure risolto.

Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente perde il diritto all'aiuto di cui al presente capitolo per le superfici ritirate dal contratto.

Articolo 29

Modifica delle utilizzazioni finali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto gli è stata consegnata e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma.

La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 39, paragrafo 3.

Il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

SEZIONE 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

Articolo 30

Rese rappresentative

Gli Stati membri determinano annualmente, con una apposita procedura, le rese rappresentative da ottenere e ne informano i richiedenti interessati.

Articolo 31

Quantità da consegnare

1.   Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

2.   Il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa rappresentativa.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore, del 10 % massimo, alla resa rappresentativa.

Inoltre, qualora l'autorità competente abbia autorizzato la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 28, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.

SEZIONE 5

Condizioni di pagamento dell'aiuto

Articolo 32

Pagamento

1.   L'aiuto può essere pagato al richiedente prima che la materia prima venga trasformata. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente capitolo è stata consegnata al primo trasformatore e se:

a)

è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1;

b)

una copia del contratto è stata consegnata all'autorità competente del primo trasformatore a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, e le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 sono state soddisfatte;

c)

è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

d)

l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 26.

2.   Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di cui all'articolo 26, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

a)

adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo;

b)

adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché dell'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma.

Per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione, il pagamento può essere effettuato senza che sia necessario costituire una cauzione.

3.   Nel caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Le condizioni stabilite al paragrafo 2 si applicano per quanto compatibili.

SEZIONE 6

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

Articolo 33

Numero di trasformatori

I prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

Articolo 34

Contratto e obblighi del richiedente e del primo trasformatore

1.   Il primo trasformatore presenta una copia del contratto all'autorità competente nei tempi fissati dallo Stato membro interessato e comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno considerato nello Stato membro in questione.

Se in un dato anno il richiedente e il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 27, il primo trasformatore consegna all'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

2.   Il primo trasformatore fornisce all'autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma.

3.   Il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo indicato all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se lo Stato membro del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente del primo trasformatore comunica all'autorità competente del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

SEZIONE 7

Cauzione

Articolo 35

Cauzione del primo trasformatore

1.   Il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per l'anno in questione nello Stato membro interessato.

2.   La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 60 EUR/ha moltiplicato per la somma di tutte le superfici che sono oggetto di un contratto firmato dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3.   Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 27 o dell'articolo 28, la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.

4.   Per ciascuna materia prima la cauzione viene svincolata proporzionalmente, sempreché all'autorità competente del primo trasformatore sia stata fornita la prova che i quantitativi di materie prime in questione sono stati trasformati rispettando le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate a norma dell'articolo 29.

Articolo 36

Esigenze principali e subordinate

1.   I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (30):

a)

l'obbligo di trasformare i quantitativi di materia prima principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto. La trasformazione deve essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta;

b)

l'obbligo che il prodotto sia scortato da un esemplare di controllo T5 conformemente agli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

2.   I seguenti obblighi del primo trasformatore costituiscono esigenze subordinate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a)

l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 24, paragrafo 3 del presente regolamento;

b)

l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 34, paragrafo 1;

c)

l'obbligo di comunicare le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma;

d)

l'obbligo di costituire una cauzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 1.

SEZIONE 8

Documenti per la vendita, la cessione o la consegna in un altro Stato membro o per l'esportazione

Articolo 37

Esemplare di controllo T5

Se il primo trasformatore vende o cede ad un secondo trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto di cui all'articolo 26, il prodotto è scortato da un esemplare di controllo T5 rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 viene apposta, alla rubrica «Altri» nella casella 104, una delle seguenti diciture:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Articolo 38

Prove alternative all'esemplare di controllo T5

Se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine per la trasformazione della materia prima previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

a)

fatture di acquisto dei prodotti intermedi;

b)

attestati del secondo trasformatore circa la trasformazione finale delle materie prime nei prodotti energetici di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

fotocopie certificate, a cura del secondo trasformatore, dei documenti contabili che dimostrano l'avvenuta trasformazione.

SEZIONE 9

Controlli

Articolo 39

Tenuta dei registri

1.   L'autorità competente dello Stato membro precisa i registri che il trasformatore deve tenere e la relativa frequenza, che deve essere almeno mensile.

Nei registri sono riportati almeno i dati seguenti.

a)

i quantitativi delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;

b)

i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;

c)

le perdite inerenti alla lavorazione;

d)

le quantità distrutte con relativa motivazione;

e)

i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;

f)

se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

2.   L'autorità competente del primo trasformatore verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.

3.   Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti energetici con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base alle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 40

Controlli presso i trasformatori

1.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti energetici e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti dalla stessa trasformazione.

b)

un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esame dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

2.   Per le trasformazioni di cui all'articolo 25, i controlli vengono effettuati sul 10 % dei richiedenti, selezionati sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti:

a)

l'ammontare degli aiuti;

b)

il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto;

c)

l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d)

i risultati dei controlli degli anni precedenti;

e)

altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

3.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 2 emergano irregolarità in almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

4.   Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

5.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

a)

la data del controllo;

b)

le persone presenti;

c)

il periodo oggetto del controllo;

d)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

e)

i risultati del controllo.

Articolo 41

Produzione di canapa

Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (31) e all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 42

Misure supplementari e reciproca assistenza

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2.   Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

SEZIONE 10

Esclusione dall'aiuto per le colture energetiche e valutazione

Articolo 43

Esclusione di materie prime dal regime di aiuto e superficie minima coltivata

1.   Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente, al diritto penale o ad una percentuale ridotta di prodotti energetici finiti.

2.   Per qualsiasi materia prima di cui all'articolo 24, gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata.

Articolo 44

Valutazione

Anteriormente al 15 ottobre successivo alla fine dell'anno per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il regime di aiuto per le colture energetiche.

Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:

a)

le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;

b)

i quantitativi di ogni tipo di materia prima, prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;

c)

le misure adottate in applicazione del paragrafo 25;

d)

le materie prime escluse dal regime in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, e le superfici minime coltivate di cui all'articolo 43, paragrafo 2.

CAPITOLO 9

AIUTO REGIONALE SPECIFICO PER I SEMINATIVI

Articolo 45

Termine per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto regionale specifico per i seminativi di cui all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata deve essere seminata entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri e che non deve essere posteriore al 15 giugno.

CAPITOLO 10

AIUTO PER LE SEMENTI

Articolo 46

Sementi certificate

Qualora si applichi l'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto è concesso per la produzione di sementi di base e di sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli da 47 a 50 del presente regolamento.

Articolo 47

Produzione delle sementi

1.   Le sementi sono prodotte:

a)

in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore, oppure

b)

direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

2.   Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell'insieme della Comunità.

3.   Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all'autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all'aiuto.

Articolo 48

Ammissibilità territoriale

Ciascuno Stato membro concede l'aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

L'aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.

Articolo 49

Commercializzazione delle sementi

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un'altra persona.

Articolo 50

Varietà di Cannabis sativa L.

Sono ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le varietà di Cannabis sativa L. elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004.

CAPITOLO 11

PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI

SEZIONE 1

Disposizioni generali concernenti l'ammissibilità al pagamento per superficie per i seminativi

Articolo 51

Terreni ammissibili

1.   Ai fini dell'applicazione del capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003:

a)

la definizione di «pascolo permanente» è quella che figura all'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione;

b)

la definizione di «colture permanenti» è quella che figura all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 108, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni destinati al pascolo permanente nel 2003 sono:

a)

i terreni dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003 come terreni adibiti a pascolo permanente

e

b)

i terreni non dichiarati dagli agricoltori nella loro domanda di aiuto per il 2003, a meno che sia possibile dimostrare che tali terreni non erano adibiti a pascolo permanente nel 2003.

3.   In virtù dell'articolo 108, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono derogare al primo comma del suddetto articolo unicamente alle seguenti condizioni:

a)

per le zone soggette a un programma di ristrutturazione, inteso come «modificazione della struttura e/o della superficie ammissibile di un'azienda imposta dalle autorità pubbliche», gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un incremento sostanziale della superficie agricola totale ammissibile al pagamento per superficie per i seminativi; tali misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili; le superfici dichiarate ammissibili ex novo dagli Stati membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5 % le superfici dichiarate inammissibili ex novo nell'ambito dello stesso programma;

b)

qualora una qualsiasi forma di intervento pubblico induca un agricoltore a coltivare seminativi su terreni precedentemente considerati inammissibili al pagamento per superficie per i seminativi al fine di proseguire la sua normale attività agricola e, in seguito all'intervento in questione, terreni originariamente ammissibili diventino inammissibili, gli Stati membri non possono aumentare la loro superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1 % della superficie di base totale;

c)

ove gli agricoltori siano in grado di fornire motivazioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi con terreni ammissibili nella loro azienda, gli Stati membri verificano che non esistano validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di rischi ambientali, e presentano alla Commissione un piano comprovante che la superficie totale ammissibile rimane invariata; in nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda; gli Stati membri predispongono un sistema di preavviso e di approvazione preventiva di tali scambi.

Articolo 52

Condizioni applicabili al pagamento

Fatto salvo l'articolo 2, i pagamenti per superficie per i seminativi sono concessi esclusivamente per le superfici seguenti:

a)

superfici situate in regioni idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi; gli Stati membri hanno facoltà di dichiarare una data regione non idonea alla coltura di taluni seminativi;

b)

superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita.

Per quanto riguarda il frumento duro, la coltura deve essere inoltre praticata secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno dell'anno per il quale è concesso il pagamento, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione prima di tale data.

Articolo 53

Importo regionale

1.   Se un produttore possiede superfici ammissibili al pagamento per superficie per i seminativi situate in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.

2.   Gli Stati membri che applicano un sistema distinto per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.

SEZIONE 2

Disposizioni specifiche per taluni seminativi

Articolo 54

Foraggi insilati

1.   Agli effetti dell'articolo 100, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per foraggi insilati si intendono le colture di una superficie seminata principalmente a graminacee erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno, per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto.

Le superfici registrate per la coltivazione di sementi foraggere certificate in conformità della direttiva 66/401/CEE durante la campagna di commercializzazione in questione non possono beneficiare del pagamento per superficie per i seminativi.

2.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai foraggi insilati, ad eccezione della condizione relativa al periodo di fioritura di cui all'articolo 52, primo comma, lettera b).

3.   Possono beneficiare di pagamenti per superficie per i foraggi insilati i produttori degli Stati membri che prevedono una superficie specifica per tali foraggi (vedasi allegato IV).

Articolo 55

Frumento duro

1.   La validità della domanda di aiuto avente ad oggetto il supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è subordinata:

a)

alla presentazione di una domanda di pagamento per superficie ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per lo stesso numero di ettari coltivati a frumento duro;

b)

all'utilizzazione del quantitativo minimo di sementi certificate di cui alla direttiva 66/401/CEE.

2.   Entro il 1o ottobre dell'anno precedente quello per il quale è concesso l'aiuto, gli Stati membri fissano e comunicano ai produttori il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.

Articolo 56

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre

1.   Il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

la presentazione di una copia del contratto o dell'impegno di cui all'articolo 106, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 15 settembre dell'anno per il quale è concesso il pagamento o entro una data precedente fissata dallo Stato membro;

b)

l'utilizzazione di sementi delle seguenti varietà:

i)

per il lino destinato alla produzione di fibre, le varietà che figurano nell'allegato V al 15 maggio dell'anno per il quale è concesso il pagamento;

ii)

per la canapa destinata alla produzione di fibre, le varietà che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 al 15 maggio dell'anno per il quale è concesso il pagamento e certificate conformemente alla direttiva 2002/57/CEE (32).

2.   Ai fini della concessione del pagamento per superficie per la canapa destinata alla produzione di fibre, gli Stati membri possono fissare la dosi minima di sementi compatibile con le buone pratiche colturali.

Articolo 57

Termine per la semina

In deroga all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono differire il termine ultimo per la semina delle colture elencate nell'allegato VIII del presente regolamento non oltre il 15 giugno in determinate zone, che devono essere specificate dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni indicate nello stesso allegato.

SEZIONE 3

Superfici di base, rese di riferimento e massimali

Articolo 58

Terreni irrigati e non irrigati

1.   Qualora il piano di regionalizzazione di cui all'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1782/2003 preveda rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

a)

l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su superfici irrigate;

b)

il materiale di irrigazione di cui deve disporre l'agricoltore, commisurato alla superficie da irrigare e tale da consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

c)

il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle particelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle regioni di produzione «regadío» in Spagna.

Articolo 59

Superamento della superficie di base

1.   Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base a norma dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione:

a)

la superficie di base regionale di cui all'allegato IV del presente regolamento;

b)

la somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di pagamento per superficie per ciascuna coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio in caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il ritiro volontario dei seminativi è preso in considerazione per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate a foraggi insilati.

2.   In sede di calcolo della somma delle superfici per le quali sono state presentate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o delle parti di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di controlli amministrativi.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.   Alla somma delle superfici per le quali sono state presentate domande, eventualmente rettificata in applicazione del paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del titolo IV, capitolo 12 dello stesso regolamento.

4.   La percentuale di superamento della superficie di base è calcolata secondo lo schema di cui all'allegato VI.

Articolo 60

Superamento della superficie limitata per il frumento duro

1.   Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata di frumento duro ammissibile al supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la somma delle superfici per le quali è chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro, rettificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Il disposto del paragrafo 1 si applica ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie limitata ammissibile all'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 61

Percentuale definitiva di superamento delle superfici e coefficiente di riduzione

1.   Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, lo Stato membro stabilisce, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, la percentuale definitiva di superamento calcolata fino alla seconda cifra decimale.

2.   La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile:

a)

al pagamento per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

al relativo supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa applicazione dell'articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 62

Sottosuperfici di base

Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:

a)

la superficie di base nazionale da suddividere,

b)

i criteri da essi adottati per determinare le sottosuperfici di base,

c)

le sottosuperfici di base (numero, denominazione e area),

d)

le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.

Articolo 63

Massimale della somma dei pagamenti

Ai fini della constatazione di un eventuale superamento del massimale dei pagamenti e del calcolo del relativo coefficiente di riduzione a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le autorità competenti degli Stati membri prendono in considerazione la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili di cui all'articolo 102, paragrafo 1, e all'articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

SEZIONE 4

Ritiro dalla produzione

Articolo 64

Definizione

Agli effetti dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «ritiro dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.

Articolo 65

Condizioni

1.   Si applica l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 795/2004.

2.   In deroga all'articolo 107, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta è autorizzata a fissare, per gli anni 2005 e 2006, l'estensione minima delle superfici da ritirare dalla produzione a meno di 0,1 ettaro, con una larghezza minima di 10 metri.

Articolo 66

Suddivisione regionale

1.   Le domande di aiuto di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono suddivise per regioni secondo il piano di regionalizzazione di cui all'articolo 103 dello stesso regolamento.

2.   A ciascuna domanda di pagamento per superficie in una data regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno equivalente di ettari nella medesima regione di produzione.

3.   Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 in base a criteri oggettivi.

4.   In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie può essere effettuato totalmente o parzialmente nelle seguenti regioni:

a)

in Spagna, nella regione «secano», nel caso di aziende situate in regioni di produzione dette «secano» e «regadío»;

b)

in un'altra regione di produzione, purché le superfici da ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a quelle in cui si trovano le superfici coltivate.

5.   Qualora si applichino i paragrafi 3 e 4, la superficie da ritirare deve essere rettificata in funzione della differenza tra le varie rese utilizzate per il calcolo del pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente paragrafo non può comportare una diminuzione degli ettari di superficie messa a riposo rispetto a quelli richiesti dall'obbligo di ritiro.

Articolo 67

Coltura di leguminose

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «coltura di leguminose» si intende la coltivazione di una o più specie di leguminose foraggere elencate nell'allegato VII del presente regolamento. La semina in combinazione con cereali e/o graminacee erbacee è autorizzata a condizione che:

a)

la superficie sia seminata principalmente a leguminose foraggere;

b)

non sia possibile un raccolto separato.

Qualora la superficie che può essere seminata a leguminose foraggere sia limitata da specifiche norme regionali in materia ambientale stabilite dagli Stati membri per le colture biologiche, la condizione di cui alla lettera a) del comma precedente è soddisfatta se è rispettato almeno l'85 % del limite fissato dagli Stati membri.

2.   Le superfici coltivate a leguminose ai sensi del paragrafo 1 che fruiscono, tra il 15 gennaio e il 31 agosto, dell'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1786/2003 (33) non sono ammissibili ai pagamenti per superficie.

Articolo 68

Pagamento per il ritiro volontario dalla produzione

Agli effetti dell'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in caso di applicazione dell'articolo 66 dello stesso regolamento, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori a ritirare dalla produzione fino al 10 % della superficie per la quale è presentata una domanda di pagamento per superficie per i seminativi e che non da luogo al pagamento di diritti di ritiro. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.

L'importo di base per il ritiro volontario è di 63,00 EUR/t a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati.

Gli Stati membri applicano misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione al fine di garantire il mantenimento delle stesse in buone condizioni agronomiche e ambientali e la tutela dell'ambiente.

SEZIONE 5

Comunicazioni

Articolo 69

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati indicati nell'allegato IX, utilizzando il formato uniforme ivi definito, distinti per regione di produzione, superficie di base e Stato membro, secondo il calendario previsto all'articolo 3.

2.   Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1o dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.

3.   Qualora la percentuale di superamento sia suddivisa secondo quanto indicato all'articolo 102, paragrafo 5, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro comunica tale suddivisione alla Commissione entro il 15 novembre.

4.   Se si applica l'articolo 63, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il coefficiente di riduzione definitivo entro il 1o dicembre dell'anno in corso.

CAPITOLO 12

PREMI PER PECORA E PER CAPRA

SEZIONE 1

Pagamenti diretti

Articolo 70

Domanda e periodo di detenzione

1.   Oltre ai requisiti prescritti nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 («il sistema integrato»), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l'anno per il quale è richiesto il premio.

2.   Le domande di premio a favore degli agricoltori che allevano pecore e/o capre vanno presentate all'autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1o novembre che precede l'inizio dell'anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo.

Per l'Irlanda del Nord, il Regno Unito può stabilire un periodo diverso da quello stabilito per la Gran Bretagna.

3.   Il periodo di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il quale l'agricoltore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio («periodo di detenzione»), è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 71

Zone ammissibili al premio per capra

Le zone che rispondono ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono elencate nell'allegato X.

Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell'allegato X. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di modificare l'allegato X entro il 31 luglio dell'anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. Tale comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell'allegato X, che non rispondono più ai criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell'allegato X. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.

Articolo 72

Domanda di premio supplementare e di premio per capra

1.   Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l'agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50 % ma non per il 100 % della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, deve presentare una o più dichiarazioni in cui sia precisata l'ubicazione del suo terreno conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L'agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, indica in tale dichiarazione le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.

L'agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione specifica avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

Nella suddetta dichiarazione specifica l'agricoltore indica l'ubicazione di tutti i terreni che egli possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le particelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso. Gli Stati membri possono disporre che tale dichiarazione specifica sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione specifica sia presentata tramite un modulo di domanda per il pagamento unico.

3.   La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dalle autorità locali o regionali che abbiano messo a disposizione dell'agricoltore i terreni a fini agricoli. L'attestato dovrà riportare la superficie data in concessione all'agricoltore e indicare le particelle situate in zone di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o in zone elencate nell'allegato X del presente regolamento, a seconda del caso.

Articolo 73

Agricoltori che praticano la transumanza

1.   Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che desiderano beneficiare del premio supplementare devono recare:

a)

il luogo o i luoghi di transumanza nell'anno in corso;

b)

il periodo di almeno 90 giorni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilito per l'anno in corso.

2.   Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati che abbiano inciso pregiudizievolmente sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 devono essere corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 74

Ammissibilità

1.   I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre tenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all'articolo 70, paragrafo 3.

2.   Sono ritenuti ammissibili gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all'articolo 112 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 75

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all'articolo 70, paragrafo 1.

Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.

Articolo 76

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni sulle domande di premio presentate per l'anno in corso, per mezzo del modulo riportato nell'allegato XI;

b)

entro il 31 luglio di ogni anno, il numero e l'importo dei premi versati nell'anno precedente, previa applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 120 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per mezzo del modulo riportato nell'allegato XII del presente regolamento;

c)

entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all'articolo 73 del presente regolamento.

I dati di cui al primo comma sono, su richiesta, messi a disposizione degli organismi nazionali incaricati di elaborare le statistiche ufficiali per il settore delle carni ovine e caprine.

2.   In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento deve essere comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.

SEZIONE 2

Limiti, riserve e trasferimenti

Articolo 77

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.

Articolo 78

Utilizzazione dei diritti

1.   L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro agricoltore.

2.   Qualora nel corso di un anno un agricoltore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne:

a)

nel caso in cui un agricoltore che detenga un massimo di 20 diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei suoi diritti durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile sarà trasferita alla riserva nazionale;

b)

nel caso in cui un agricoltore partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c)

nel caso in cui un agricoltore partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

d)

in casi eccezionali debitamente motivati.

3.   La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 79, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un agricoltore recupera — salvo in caso di trasferimento — tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l'agricoltore non fa valere egli stesso almeno la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale — tranne in casi eccezionali debitamente motivati — la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (34) o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per l'intera durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia ai casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %.

Tuttavia, gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 100 %. Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

Articolo 79

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

2.   Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia solo dopo la loro notificazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell'agricoltore che li riceve.

Tale notificazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

3.   In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.

Articolo 80

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non è applicabile nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 81

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 82

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che dispongono che il trasferimento dei diritti debba essere effettuato tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nel presente capitolo. Inoltre, in tal caso:

a)

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea sia effettuata tramite la riserva nazionale;

b)

qualora il trasferimento dei diritti al premio o la cessione temporanea abbia luogo a norma della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto dopo la notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 117, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 83

Calcolo dei limiti individuali

Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, verrà considerato il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

Articolo 84

Comunicazioni

1.   Entro il 1o marzo 2005 gli Stati membri comunicano alla Commissione la parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo e, anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, le eventuali modifiche.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo delle tabelle di cui agli allegati XIII e XIV:

a)

il numero di diritti al premio ceduti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

b)

il numero di diritti al premio non utilizzati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno precedente;

d)

il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell'anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate;

e)

i periodi e i termini relativi ai trasferimenti di diritti e alle domande di premio.

SEZIONE 3

Pagamenti supplementari

Articolo 85

Pagamenti supplementari

Gli Stati membri che applicano l'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 informano la Commissione circa le loro disposizioni nazionali riguardanti la concessione dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 119 dello stesso regolamento. Se del caso, tale informazione comprende segnatamente i seguenti dati:

a)

per quanto riguarda i pagamenti per capo:

i)

importi indicativi per capo e modalità di concessione;

ii)

previsione indicativa della spesa totale e numero di animali in questione;

iii)

requisiti specifici circa il coefficiente di densità;

iv)

altre informazioni circa le modalità di applicazione;

b)

per quanto riguarda i pagamenti per superficie, se del caso:

i)

calcolo delle superfici di base regionali;

ii)

importi indicativi per ettaro,

iii)

previsione indicativa della spesa totale e numero di ettari in questione;

iv)

altre informazioni circa le modalità di applicazione;

c)

precisazioni su altri regimi istituiti per la concessione di pagamenti supplementari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle rispettive disposizioni nazionali entro un mese dall'introduzione di tali modifiche.

SEZIONE 4

Disposizioni generali

Articolo 86

Conversione in moneta nazionale

Il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l'inizio dell'anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento.

Il tasso di cambio applicabile è la media pro rata temporis dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore. Esso è fissato dalla Commissione durante il mese precedente la data del fatto generatore.

CAPITOLO 13

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

SEZIONE 1

Premio speciale

(Articolo 123 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 87

Domande

1.   A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contiene quanto segue:

a)

il numero di animali, ripartito per fascia di età,

b)

i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2.   Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data di inizio del periodo di detenzione di cui all'articolo 90, abbiano la seguente età:

a)

nel caso dei tori, almeno sette mesi;

b)

nel caso dei manzi:

i)

non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età;

ii)

almeno 20 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 88

Concessione del premio

Gli animali non ammessi al beneficio del premio speciale in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o all'applicazione del coefficiente di densità di cui all'articolo 131 di detto regolamento, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio.

Articolo 89

Passaporti e documenti amministrativi

1.   Qualora, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il passaporto non fosse disponibile, esso è sostituito da un documento amministrativo nazionale ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro provvedono affinché il passaporto o il documento amministrativo consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età. A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

3.   Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:

a)

un documento che scorta ogni singolo animale;

b)

un registro tenuto dall'agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione;

c)

un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;

d)

un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

4.   Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 3 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate regioni di uno Stato membro.

Articolo 90

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare all'agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non disti più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 91

Massimale regionale

1.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se gli Stati membri decidono di procedere alla definizione di regioni distinte ai sensi dell'articolo 122, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o alla modificazione delle regioni esistenti all'interno del proprio territorio, ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, precisando la definizione della regione e il massimale in questione. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

Articolo 92

Limite del numero di animali per azienda

1.   Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.

Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.

2.   Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

Articolo 93

Concessione del premio al momento della macellazione

1.   Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini.

a)

nel caso dei tori, per la singola fascia di età;

b)

nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.

2.   Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3.   Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, per quanto compatibili, la presente sezione nonché l'articolo 120 e l'articolo 121, paragrafi 1 e 2.

4.   La domanda di aiuto deve recare le informazioni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, precisare se l'animale di cui trattasi è un toro o un manzo ed essere corredata da un documento recante le indicazioni richieste ai fini dell'articolo 89, paragrafo 2. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

a)

passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;

b)

una copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all'autorità competente per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all'originale;

c)

il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Gli Stati membri possono sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.

Se la banca dati informatizzata prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma.

In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 121, paragrafo 2, primo comma, esso adotta le misure necessarie affinché l'agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5.   Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6.   In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che precisi, in particolare, lo Stato membro di destinazione dell'animale.

In tale ipotesi, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

a)

il nome e l'indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);

b)

il numero di identificazione dell'animale;

c)

una dichiarazione in cui si attesti che l'animale ha raggiunto almeno l'età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita dell'animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

Articolo 94

Modalità del sistema di concessione

1.   In deroga all'articolo 90, il premio è versato al produttore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione.

Nel caso dei manzi il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

a)

il pagamento per la prima fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l'animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22;

b)

il pagamento per la seconda fascia di età può essere eseguito soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

c)

i due pagamenti possono essere eseguiti in un'unica soluzione soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando le condizioni relative all'età di cui alle lettere a) e b);

d)

se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi, può essere corrisposto soltanto il pagamento relativo alla seconda fascia di età.

2.   Ai fini del calcolo del coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

3.   Per la determinazione del peso della carcassa viene fatto riferimento ad una carcassa conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio (35).

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti correttivi precisati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione (36).

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.

Articolo 95

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, la loro decisione, o eventuali modifiche, in merito all'applicazione del sistema di concessione previsto nella presente sezione e le relative modalità.

SEZIONE 2

Premio di destagionalizzazione

(Articolo 124 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 96

Applicazione del premio

Entro il 1o settembre di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri possono concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno civile successivo.

Entro il 1o gennaio dell'anno civile di concessione del premio, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione di applicare l'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 97

Diritto al premio

1.   Il premio di destagionalizzazione può essere concesso soltanto per i manzi che abbiano già ottenuto il premio speciale, o per i manzi ad essi equiparati a norma dell'articolo 88, in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione, e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

2.   Può fruire del premio soltanto l'agricoltore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.

Articolo 98

Domande

1.   L'agricoltore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata l'azienda.

2.   La domanda è redatta secondo le disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 4, e dell'articolo 121, in quanto compatibili.

Gli Stati membri provvedono affinché sia verificata l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui all'articolo 121 mediante controlli regolari e non preannunciati.

SEZIONE 3

Premio per vacca nutrice

(Articoli da 125 a 129 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 99

Vacche ad orientamento «carne»

Ai fini dell'applicazione degli articoli 122, lettera d), e 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato XV del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento «carne».

Articolo 100

Quantitativo di riferimento individuale massimo

1.   Se lo Stato membro modifica il massimale di 120.000. kg per il quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.

2.   Qualsiasi successiva modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi.

Articolo 101

Periodo di detenzione

Il semestre di detenzione, di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 102

Domande

1.   Fatti salvi i requisiti prescritti nell'ambito del sistema integrato, nel caso di presentazione di una domanda di premio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contiene quanto segue:

a)

una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all'autorità competente non appena possibile;

b)

un impegno dell'agricoltore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il limite di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2.   Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.

Articolo 103

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato XVI. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per il calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera dell'agricoltore.

Articolo 104

Premio nazionale supplementare

1.   Può essere concesso un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, soltanto all'agricoltore che fruisca per lo stesso anno civile del premio per vacca nutrice.

Esso viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio, ove del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare per vacca nutrice, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore.

3.   Entro il 1o settembre di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 105

Massimale individuale

Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 106

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo 2005, qualsiasi modifica delle procedure utilizzate per la riduzione dei massimali individuali a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a)

entro il 1o marzo 2005, qualsiasi modifica del metodo di calcolo della riduzione di cui all'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

anteriormente al 1o gennaio di ogni anno, se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

3.   Mediante la tabella di cui all'allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione quanto segue, entro il 1o marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:

a)

il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

b)

il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 107

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferire né a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi.

Articolo 108

Utilizzazione dei diritti

1.   L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2.   Qualora, nel corso di ogni anno, un agricoltore non utilizzi almeno la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei casi seguenti:

nel caso in cui un agricoltore detenga un massimo di sette diritti al premio e non abbia utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il paragrafo 4, durante ciascuno dei due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

se l'agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

se l'agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

in casi eccezionali debitamente motivati.

3.   La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e almeno il numero di animali precisato all'articolo 109, paragrafo 1. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, un agricoltore recupera — salvo in caso di trasferimento — tutti i suoi diritti per farli valere egli stesso nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Se l'agricoltore non si avvale di almeno la percentuale minima dei propri diritti stabilita secondo il paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale — tranne in casi eccezionali debitamente motivati — la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che aderiscono a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (37) o ad un programma di estensivizzazione a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 (38), non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permetta il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'ottenimento di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

Articolo 109

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, tenendo conto delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro comunicazione congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dall'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dall'agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione ha luogo entro un termine fissato dallo Stato membro, e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

Articolo 110

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.

Articolo 111

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 112

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Se uno Stato membro dispone che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 109 a 111. In tal caso:

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

all'atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa comunicazione da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa comunicazione all'agricoltore da parte delle stesse autorità.

Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 113

Diritti parziali

1.   Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 105 a 112 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se l'applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3.   Se un agricoltore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 104 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 118.

Articolo 114

Regime specifico per le giovenche

1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, comunicando al contempo i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, di detto regolamento.

Gli Stati membri in causa comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.

La Commissione decide quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 notificano alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio dell'anno in questione, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.

3.   Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato ad agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra tali criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Anteriormente al 1o gennaio dell'anno di cui trattasi, lo Stato membro comunica alla Commissione i criteri stabiliti. Qualsiasi successiva modifica viene comunicata alla Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno in questione.

4.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si ottiene come risultato un numero non intero di animali aventi diritto al premio, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale complementare di cui all'articolo 104 e del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 118. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

5.   Negli Stati membri che applicano il regime specifico, l'obbligo di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo al numero minimo di animali da detenere deve essere ottemperato al 100 % con vacche nutrici, se l'agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l'agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.

6.   Le disposizioni degli articoli da 105 a 113 non si applicano nell'ambito del regime specifico.

Articolo 115

Arrotondamento del numero di animali

Qualora il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 116

Domande di premio speciale e di premio per vacca nutrice

1.   Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono stabilire che le domande di aiuto per i pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, relative al premio speciale e al premio per vacca nutrice, possano essere presentate per un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 102, paragrafo 2, e dell'articolo 118 quater, paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di premio, nonché il numero di domande che un agricoltore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

Articolo 117

Coefficiente di densità

1.   Per ciascun agricoltore che, per lo stesso anno civile, presenti una domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relativa al premio speciale o al premio per vacca nutrice, le autorità competenti stabiliscono il numero di unità di bovini adulti (UBA) corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio speciale o un premio per vacca nutrice, in considerazione della superficie foraggera aziendale.

2.   Per calcolare il coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si procede come segue:

a)

si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte a disposizione dell'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa;

b)

si determina, a norma dell'articolo 103 del presente regolamento, il numero di vacche da latte necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.

3.   Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio si procede come segue:

a)

il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte a disposizione dell'agricoltore;

c)

dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini oggetto di una domanda di premio.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

4.   Gli Stati membri comunicano ad ogni agricoltore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.

Sottosezione 2

Regime di pagamento per l'estensivizzazione

(Articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 118

Partecipazione al regime di pagamento per l'estensivizzazione

1.   Per beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione, l'agricoltore deve precisare, nella domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.

2.   Gli animali equiparati ad animali per i quali è stato pagato il premio speciale secondo l'articolo 88 non possono dar luogo al pagamento per l'estensivizzazione.

Articolo 118 bis

Determinazione del coefficiente di densità mediante censimento

1.   Per accertare che il numero di animali calcolato conformemente all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 rispetti i coefficienti di densità di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro stabilisce annualmente almeno cinque date di censimento degli animali e le comunica alla Commissione.

Salvo nel caso in cui lo Stato membro decida che, ai fini del censimento, siano utili tutti i giorni dell'anno, le date di censimento sono ripartite in modo aleatorio così da risultare rappresentative dell'intero anno e sono modificate ogni anno; inoltre, ciascuna data di censimento è determinata a posteriori e comunicata all'agricoltore al più presto due settimane dopo essere stata stabilita.

2.   Per l'esecuzione del censimento degli animali alle date di censimento, lo Stato membro può scegliere uno dei metodi seguenti:

a)

lo Stato membro chiede all'agricoltore di dichiarare, sulla base del proprio registro di stalla ed entro una data determinata dallo Stato membro, il numero di UBA o il numero di animali di ciascuna delle due categorie di bovini di cui alla tabella di conversione contenuta nell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

lo Stato membro può avvalersi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 per determinare il numero di UBA, sempreché ritenga che essa offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini dell'applicazione del regime del pagamento per l'estensivizzazione.

3.   Il numero di UBA utilizzato per stabilire se l'agricoltore rispetta i coefficienti di densità di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrisponde alla media aritmetica dei numeri di UBA determinati alle date di censimento, ai quali vanno aggiunte le UBA corrispondenti agli ovini e caprini oggetto di una domanda di premio per lo stesso anno civile.

Tuttavia, nel caso in cui decida che ai fini del censimento sono utili tutti i giorni dell'anno, lo Stato membro può disporre che i numeri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), siano calcolati pro rata temporis in base alla durata della presenza degli animali nell'azienda.

4.   Lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di agricoltori che, per mezzo di coefficienti di densità anormalmente bassi in una parte dell'anno, creino artificialmente le condizioni richieste dall'articolo 132 di detto regolamento.

Articolo 118 ter

Determinazione semplificata del coefficiente di densità

1.   In deroga all'articolo 118 bis, lo Stato membro può offrire all'agricoltore la possibilità di scegliere un metodo semplificato per calcolare il coefficiente di densità.

In tal caso, nella propria domanda di aiuto l'agricoltore include:

a)

una dichiarazione secondo cui ha rispettato ogni giorno il coefficiente di densità massimo definito all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al momento della presentazione della domanda di aiuto;

b)

una dichiarazione di impegno a rispettare ogni giorno detto coefficiente di densità, dal giorno di presentazione della domanda di aiuto fino al 31 dicembre.

Qualora lo Stato membro abbia deciso di applicare l'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il produttore precisa, nella propria domanda, quale dei due coefficienti di densità massimi rispetta. L'agricoltore può modificare la propria scelta prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali.

L'agricoltore può comunicare all'autorità competente la decisione di revocare l'impegno di cui al secondo comma, lettera b), prima che venga annunciata l'esecuzione di un controllo in loco del numero di animali. In tal caso l'agricoltore non beneficia del pagamento per l'estensivizzazione.

Alla dichiarazione e all'impegno di cui al secondo comma si applicano le disposizioni di controllo e sanzionatorie previste dal sistema integrato.

2.   Qualora lo Stato membro decida di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, ne informa la Commissione anteriormente al 1o gennaio dell'anno civile in questione.

Articolo 118 quater

Agricoltori in zone montane

1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ne informano la Commissione, trasmettendo contemporaneamente i dati che consentono di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «agricoltore in zona montana» si intende:

a)

un agricoltore la cui azienda è situata in una zona montana, oppure

b)

un agricoltore con una superficie foraggera situata per almeno il 50 % in una zona montana.

La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, paragrafo 1, l'agricoltore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo è tenuto ad indicarlo nella propria domanda di aiuto. Egli deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 118, un numero di vacche da latte almeno pari al numero di vacche da latte per le quali è stato chiesto il pagamento per l'estensivizzazione. Il periodo di detenzione di sei mesi decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Le domande vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi di presentazione distinti.

Articolo 118 quinquies

Numero massimo di vacche da latte ammissibili al pagamento

Il numero di vacche da latte per le quali un agricoltore riceve il pagamento per l'estensivizzazione non può essere superiore a nessuno dei due valori seguenti:

a)

il numero di vacche da latte necessario per produrre il quantitativo di riferimento individuale di latte assegnato all'agricoltore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che tale numero di vacche è calcolato in riferimento alla resa lattiera media definita all'allegato XVI;

b)

il numero totale di vacche dell'azienda, determinato conformemente all'articolo 118 bis, diminuito del numero di vacche nutrici corrispondente al massimale individuale.

Articolo 119

Disposizioni generali

1.   Anteriormente al 1o gennaio dell'anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro definizione di «pascolo» ai fini dell'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Per il calcolo del coefficiente di densità ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, si tiene conto soltanto dei primi due decimali.

3.   Qualora le autorità veterinarie competenti decidano che nessun animale può uscire dall'unità produttiva tranne per la macellazione, il numero di capi registrati in azienda è moltiplicato per il coefficiente 0,8 ai fini dell'applicazione della presente sottosezione.

Tale misura è limitata al periodo, aumentato di 20 giorni, entro cui si applica la decisione di cui al primo comma, sempreché l'agricoltore abbia informato l'autorità competente, per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data della decisione, della presenza degli animali in oggetto e abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire e/o circoscrivere l'insorgenza dell'epizoozia.

SEZIONE 5

Premio all'abbattimento

(Articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 120

Gli Stati membri possono disporre che, per poter fruire del premio all'abbattimento per un determinato anno civile, ogni agricoltore debba presentare, anteriormente o contemporaneamente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se l'agricoltore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

Articolo 121

Domande

1.   La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.

La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non potrà eccedere un periodo di sei mesi dalla macellazione dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né concludersi dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di esportazione o spedizione. Fatto salvo tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per singolo anno civile.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall'agricoltore. In questo caso, la domanda reca nome e indirizzo dell'agricoltore che può beneficiare del premio all'abbattimento.

A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a)

nel caso di concessione al momento della macellazione, un attestato del macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, con il quale si certifichino:

i)

il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii)

la data di macellazione, nonché i numeri di identificazione e i numeri di macellazione degli animali,

iii)

ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (salvo in caso di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 4);

b)

nel caso di esportazione dell'animale verso un paese terzo:

i)

il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente),

ii)

il numero di identificazione degli animali;

iii)

la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l'età, per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli, (salvo in caso di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg;

iv)

la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

Tuttavia, lo Stato membro può prevedere che la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a) e b) venga effettuata per il tramite di uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, i quali possono ricorrere all'uso della tecnologia dell'informazione.

Lo Stato membro accerta l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le informazioni relative alla macellazione degli animali, inserite nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, trasmesse dai macelli ai servizi competenti, equivalgono ad una domanda di premio all'abbattimento a nome del produttore, sempreché lo Stato membro interessato ritenga che tale banca dati offra sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all'abbattimento e, se del caso, del versamento al momento della macellazione del premio speciale, dei pagamenti supplementari se sono erogati alla macellazione e/o del premio di destagionalizzazione.

Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione qualsiasi successiva modifica prima di applicarla.

Esso provvede affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare quanto segue:

a)

il tipo e la quantità di animali di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, macellati durante l'anno considerato;

b)

i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo e del periodo di detenzione di cui all'articolo 123 del presente regolamento;

c)

se del caso, i dati necessari per il versamento del premio speciale al momento della macellazione, dei pagamenti supplementari, qualora siano corrisposti alla macellazione, e/o del premio di destagionalizzazione.

3.   Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'articolo 123, il macello deve rilasciare il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono concordare l'applicazione reciproca del sistema di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri collaborano per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine lo Stato membro nel quale è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.

Articolo 122

Peso e presentazione della carcassa

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 130, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2.   Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3.   Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è aumentato delle seguenti quantità:

a)

3,5 kg per il fegato,

b)

0,5 kg per i rognoni,

c)

3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4.   Lo Stato membro può prevedere che, se il vitello ha un'età inferiore a sei mesi al momento della macellazione o dell'esportazione, la condizione relativa al peso di cui all'articolo 130, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia considerata rispettata.

Nel caso in cui il peso carcassa non possa essere determinato presso il macello, la condizione di peso di cui all'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è considerata rispettata se il peso vivo non supera i 300 kg.

Articolo 123

Beneficiario del premio

1.   Il premio è versato all'agricoltore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell'esportazione.

2.   Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

Articolo 124

Massimali nazionali

1.   I massimali nazionali di cui all'articolo 130, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.

2.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 130, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1728/2003, il numero ottenuto di animali aventi diritto al premio è un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

SEZIONE 6

Pagamenti supplementari

(Articoli da 133 a 136 del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 125

Modalità nazionali

Le informazioni particolareggiate circa le disposizioni nazionali di cui all'articolo 137 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comprendono gli elementi seguenti:

(1)

per i pagamenti per capo, se del caso:

a)

importi indicativi per capo, a seconda delle categorie di animali, e modalità di concessione;

b)

previsione indicativa delle spese totali per ogni categoria di animali, precisando se i pagamenti saranno erogati sotto forma di supplemento al premio all'abbattimento, e del numero di animali interessati;

c)

requisiti specifici relativi al coefficiente di densità, salvo in caso di pagamento sotto forma di supplemento al premio all'abbattimento;

d)

limite al numero di capi di bovini maschi per azienda, se del caso;

e)

altre informazioni circa le modalità di applicazione.

Le categorie di animali di cui alle lettere a) e b) sono: tori, manzi, vacche nutrici, vacche da latte, giovenche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice, altre giovenche o qualsiasi altro gruppo di animali determinato dallo Stato membro e compreso nelle categorie precedenti;

(2)

per i pagamenti per superficie, se del caso:

a)

calcolo delle superfici di base regionali;

b)

importi indicativi per ettaro;

c)

previsione indicativa delle spese totali e del numero di ettari in questione;

d)

altre informazioni circa le modalità di applicazione.

SEZIONE 7

Disposizioni generali

Articolo 126

Versamento di anticipi

1.   Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa all'agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all'abbattimento.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all'articolo 114 e/o del premio all'abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.

Inoltre, in base ai controlli amministrativi e in loco, lo Stato membro può decidere di versare agli agricoltori un anticipo di un massimo del 60 % sull'importo dei pagamenti supplementari di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio o è concesso il pagamento supplementare.

2.   Il saldo del premio o del pagamento supplementare è un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio o il pagamento supplementare cui l'agricoltore ha diritto.

Articolo 127

Anno di imputazione

1.   La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale, premio per vacca nutrice, premio di destagionalizzazione e pagamento per l'estensivizzazione, sia il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, se il premio speciale è concesso conformemente all'articolo 93, l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno di macellazione o di esportazione nei seguenti casi:

a)

se l'animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre;

b)

se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data.

2.   Per quanto concerne il premio all'abbattimento, per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell'articolo 124, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione.

Articolo 128

Conversione in moneta nazionale

La conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l'estensivizzazione e dei pagamenti supplementari è effettuata in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione determinato conformemente all'articolo 127. Il tasso medio di cambio è fissato dalla Commissione nel corso del mese successivo.

Articolo 129

Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti, previsto dall'articolo 140, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 130

Determinazione del quantitativo di riferimento individuale di latte

Fino al termine dell'undicesimo periodo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1788/2003, in deroga all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 117, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 118 quinquies, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quantitativi di riferimento individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell'articolo 5, lettere j) e k) del regolamento (CE) n. 1788/2003 o conformemente a disposizioni nazionali adottate ai fini dell'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del medesimo regolamento, il 1o aprile è la data che determina:

a)

il limite massimo del quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice nonché il numero massimo di vacche nutrici;

b)

la concessione di pagamenti supplementari per capo per le vacche da latte;

c)

il numero di vacche da latte ai fini della concessione del pagamento per l'estensivizzazione per le vacche da latte tenute in aziende situate in zone montane;

d)

il coefficiente di densità.

Articolo 130 bis

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui agli articoli 90, 94, paragrafo 1, 101, 118 quater, paragrafo 2, e 123 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

Articolo 131

Comunicazioni

1.   In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;

b)

annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i)

il numero di vitelli per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati;

ii)

il numero di vitelli per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

2.   In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente:

i)

il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

ii)

il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;

b)

annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i)

il numero di vacche e giovenche per le quali è stato effettivamente concesso il premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il numero degli agricoltori interessati da ciascun regime;

ii)

se del caso, il numero di animali per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale nazionale specifico per le giovenche, non è stato concesso il premio per l'anno civile precedente;

iii)

l'eventuale concessione del premio nazionale complementare al premio per vacca nutrice, indicando:

le condizioni di concessione,

l'importo concesso per capo;

iv)

il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se l'aiuto è stato concesso alla macellazione o all'esportazione, e il numero di agricoltori interessati;

v)

il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

3.   In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;

b)

annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i)

il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali è stato effettivamente concesso il premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati, e il numero di agricoltori interessati;

ii)

il numero di bovini, tranne i vitelli, per i quali, a seguito dell'applicazione dei massimali nazionali, non è stato concesso il premio all'abbattimento per l'anno civile precedente.

4.   In caso di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

annualmente, entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);

b)

annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i)

il numero di bovini maschi per i quali è stato effettivamente concesso il premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo), e il numero di agricoltori interessati;

ii)

il numero di animali, suddivisi per fascia di età, per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

5.   Entro il 31 luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente, gli importi dei premi effettivamente versati, secondo la scelta operata riguardo all'applicazione parziale del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui all'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6.   In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

se del caso, annualmente entro il 15 settembre per i dati relativi al primo semestre dell'anno in corso ed entro il 1o marzo per i dati relativi al secondo semestre dell'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;

b)

annualmente, entro il 31 luglio per il precedente anno civile:

i)

il numero di bovini maschi, suddiviso secondo i limiti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti;

ii)

il numero di vacche e giovenche, suddiviso in base ai limiti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione, nonché il numero di agricoltori interessati, suddiviso secondo detti limiti,

iii)

il numero di vacche da latte per le quali è stato effettivamente concesso il pagamento per l'estensivizzazione;

iv)

il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio esente dal coefficiente di densità, nonché il numero di agricoltori interessati.

7.   Gli Stati membri comunicano i dati specificati al presente articolo utilizzando le tabelle di cui agli allegati XVIII e XIX.

SEZIONE 8

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 132

Disposizioni transitorie

L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 92/102/CEE del Consiglio (39), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.

Articolo 133

Disposizioni applicabili nel periodo transitorio di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003

Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, gli articoli 96, 97, 98 e 117, gli articoli da 118 a 119 e l'articolo 125 si applicano nel corso degli anni civili 2005 e 2006 qualora gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPITOLO 14

REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

[ARTICOLO 143 TER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003]

Articolo 134

Estensione minima della superficie ammissibile per azienda

L'estensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti ad un livello superiore a 0,3 ha, conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, figura nell'allegato XX.

Articolo 135

Superfici agricole

Le superfici agricole nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, figurano nell'allegato XXI.

Articolo 136

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatto salvo l'articolo 143 ter, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, al regime unico di pagamento per superficie si applica il regolamento (CE) n. 796/2004 ad eccezione dei seguenti articoli: articolo 6, paragrafo 3; articolo 7; articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c); articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2; articolo 13, paragrafi da 2 a 8; articolo 14, paragrafi 2 e 3; articoli 16 e 17; articolo 21, paragrafo 3; articolo 24, paragrafo 1, lettere b), d) ed e); articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettere b), c) e d); articolo 27, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j); articolo 28, paragrafo 1, lettera d); articolo 30, paragrafo 3; articolo 31; articoli da 34 a 40; articolo 49, paragrafi 2 e 3; articolo 50, paragrafi 2, 4, 5 e 6; articoli da 51 a 64; articolo 69 e articolo 71, paragrafo 1.

Articolo 137

Domanda di pagamento unico per superficie

1.   La domanda di pagamento unico per superficie è considerata una domanda unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 796/2004 ai fini dell'applicazione di detto regolamento.

2.   La domanda di pagamento unico per superficie indica le superfici ammissibili conformemente al disposto dell'articolo 143 ter, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 138

Riduzioni ed esclusioni relative alle condizioni di ammissibilità

1.   Tranne i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004, qualora, a seguito di un controllo amministrativo o sul posto, si constati che la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, è superiore al 3 % ma non superiore al 30 % della superficie determinata, l'importo da concedere nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie è decurtato, per l'anno in causa, del doppio della differenza rilevata.

Se tale differenza è superiore al 30 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per l'anno in causa.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

2.   Qualora le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata siano dovute ad irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile in questione.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è dedotto dai pagamenti ai quali l'agricoltore ha diritto nell'ambito delle domande che egli presenterà nei tre anni civili successivi a quello della constatazione.

3.   Per ottenere la superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (CE) n. 796/2004, si applicano l'articolo 143 ter, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'articolo 137 del presente regolamento.

CAPITOLO 15

PAGAMENTI DIRETTI NAZIONALI COMPLEMENTARI

(ARTICOLO 143 QUATER DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003)

Articolo 139

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 143 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

Articolo 140

Controlli e sanzioni

1.   Il regolamento (CE) n. 796/2004 si applica ai pagamenti diretti nazionali complementari cofinanziati a norma dell'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

2.   In mancanza di cofinanziamento, i nuovi Stati membri interessati applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari, definite dall'autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 143 quater, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 141

Comunicazioni

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;

b)

per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari o di unità di pagamento erogate;

c)

un resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate a norma dell'articolo 140.

Articolo 142

Aiuti di Stato

I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 782/2003 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (40).

CAPITOLO 16

USO DI SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE ALLO SCOPO DI OTTENERE MATERIE PRIME

SEZIONE 1

Oggetto e definizioni

Articolo 143

Oggetto

1.   I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere utilizzati, conformemente all'articolo 55, lettera b), e all'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del medesimo regolamento, per la produzione di materie prime utili per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano o animale alle condizioni di cui al presente capitolo.

2.   Nessun pagamento è dovuto per terreni ritirati dalla produzione su cui sono coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Le disposizioni del presente capitolo sono tuttavia applicabili a tali colture sui terreni ritirati dalla produzione alle medesime condizioni previste nel caso in cui sia versato il pagamento.

Sono consentite le colture di tali materie prime sui terreni messi a riposo a condizione che:

a)

la barbabietola da zucchero non sia destinata alla produzione di zucchero ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/2002 (41) né come prodotto intermedio né come prodotto connesso né come sottoprodotto;

b)

le radici di cicoria e i topinambur non siano sottoposti ad idrolisi ai sensi del regolamento (CEE) n. 314/2002 né allo stato naturale né come prodotto intermedio quale l'inulina o come prodotto connesso quale un oligofruttosio né come eventuale sottoprodotto.

Articolo 144

Definizioni

Ai fini del presente capitolo si intende per:

a)

«richiedente», l'agricoltore che utilizzi i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 55, lettera b) e 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

«collettore», il firmatario del contratto di cui all'articolo 147 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'articolo 145 destinate agli usi di cui all'allegato XXIII;

c)

«primo trasformatore», colui che usa le materie prime agricole per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato XXIII del presente regolamento.

SEZIONE 2

Contratto

Articolo 145

Utilizzazione della materia prima

1.   Qualsiasi materia prima agricola può essere coltivata sulle superfici ritirate dalla produzione conformemente agli articoli 53, lettera b) e 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il valore economico dei prodotti utilizzati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII del presente regolamento, ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime, deve risultare superiore, secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 163, paragrafo 3, del presente regolamento, al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi, ottenuti durante la stessa trasformazione.

2.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 148, le materie prime di cui al paragrafo 1 devono formare oggetto di un contratto ai sensi dell'articolo 147.

3.   Il richiedente consegna tutta la materia prima raccolta al collettore o al primo trasformatore, che la prende in consegna e garantisce l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti destinati a fini non alimentari di cui all'allegato XXIII.

Il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui al primo comma.

Nel caso di cui al secondo comma o qualora il collettore venda in equivalenza la materia prima raccolta, il primo trasformatore o il collettore ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

4.   Nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, il primo trasformatore può delegare a un terzo la raccolta della materia prima presso l'agricoltore che ha richiesto l'aiuto. Il trasformatore resta l'unico responsabile per quanto concerne gli obblighi previsti dal presente capitolo.

Articolo 146

Deroga

1.   In deroga all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

a)

utilizzare tutti i cereali o tutti i semi oleosi raccolti di cui ai codici NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 e 1206 00 99:

i)

come combustibile per il riscaldamento dell'azienda agricola;

ii)

per la produzione, all'interno dell'azienda agricola, di energia o di biocarburanti;

b)

trasformare, nell'azienda agricola, tutta la materia prima raccolta in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, il richiedente:

a)

si impegna, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 147, a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; gli articoli da 147 a 164 si applicano in quanto compatibili.

b)

fa pesare tutta la materia prima raccolta da un organismo o un impresa designata dallo Stato membro e istituisce una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione; tuttavia, per i cereali e i semi oleosi, per la paglia e in caso di utilizzazione della pianta intera, la pesa può essere sostituita dalla determinazione volumetrica della materia prima.

3.   Lo Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 istituisce idonee misure di controllo che garantiscano l'uso diretto della materia prima in azienda o la sua trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

4.   I cereali o i semi oleosi utilizzati conformemente al paragrafo 1, lettera a), formano oggetto di una denaturazione il cui metodo è stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio derivante dalla trasformazione dei semi oleosi di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, sempreché tale processo avvenga immediatamente dopo la trasformazione in olio e siano istituite misure di controllo riguardanti l'utilizzazione dei semi.

Articolo 147

Contratto

1.   Unitamente alla domanda di aiuto, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui stipulato con il collettore o il primo trasformatore. Nondimeno, lo Stato membro può decidere che il contratto possa essere stipulato esclusivamente tra il richiedente e un primo trasformatore.

2.   Il richiedente si assicura che il contratto rechi i seguenti elementi:

a)

nome e indirizzo dei contraenti;

b)

durata del contratto;

c)

specie di ciascuna materia prima e relativa superficie;

d)

tutte le condizioni applicabili alla consegna e, per i semi oleosi, la quantità prevedibile, ritenuta rappresentativa dall'autorità competente, della materia prima di cui trattasi;

e)

l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 145, paragrafo 3;

f)

le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui trattasi, in conformità dell'articolo 145, paragrafo 1 e dell'articolo 163, paragrafo 3.

3.   Il richiedente provvede affinché il contratto sia stipulato entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente da cui dipende il collettore o il trasformatore, rispettando i termini stabiliti all'articolo 157, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

5.   Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2, il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità totale prevedibile e la quantità prevedibile di sottoprodotti destinati a scopi diversi dal consumo umano o animale, in entrambi i casi distinta per specie.

Dette quantità sono calcolate in base alle relazioni seguenti:

a)

100 kg di semi di ravizzone e/o di colza di cui al codice NC 1205 10 90 o NC 1205 90 00 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

b)

100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 o NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

c)

100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti.

Articolo 148

Materie prime che non sono oggetto di un contratto

In deroga all'articolo 147, le materie prima elencate nell'allegato XXII non devono necessariamente formare oggetto di un contratto.

Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi tali materie prime si impegna mediante una dichiarazione scritta presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento della presentazione della domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII.

Articolo 149

Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soia

1.   L'autorità competente interessata comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 30 giugno dell'anno in cui ha luogo la raccolta della materia prima, la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, distinta per specie, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 147, se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 901201 00 901201 00 901201 00 901201 00 901201 00 90, nonché la superficie per specie di dette colture oleaginose.

2.   In base ai dati di cui al paragrafo 1, la Commissione calcola la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia, applicando i coefficienti seguenti:

panelli di soia: 48 %,

panelli di colza: 32 %,

panelli di girasole: 28 %.

Se, in base al calcolo effettuato conformemente al primo comma, la Commissione constata un superamento del massimale di 1 milione di tonnellate di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, essa fissa quanto prima, e comunque entro il 31 luglio dell'anno durante il quale ha luogo la raccolta della materia prima, la percentuale di riduzione da applicare a ciascun contratto al fine di calcolare la quantità massima di sottoprodotti da destinare al consumo umano o animale.

SEZIONE 3

Modifica o risoluzione del contratto

Articolo 150

Modifica o risoluzione del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di aiuto, il richiedente conserva il diritto all'aiuto soltanto se ne informa l'autorità competente da cui dipende entro il termine fissato per la modifica della domanda di aiuto nello Stato membro interessato, onde consentire tutti i necessari controlli.

Articolo 151

Circostanze eccezionali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 150, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze eccezionali, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima prevista dal contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto.

Qualora la modifica del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure in caso di risoluzione, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento:

a)

deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente;

b)

non deve vendere, cedere o utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle superfici ritirate dal contratto.

Articolo 152

Modifica delle utilizzazioni finali

Fatto salvo il disposto dell'articolo 150, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per le materie prime di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), dopo che le materie prime oggetto del contratto gli siano state consegnate e siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 1, e all'articolo 157, paragrafo 3, primo comma.

La modifica delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 145, paragrafo 1, e all'articolo 163, paragrafo 3.

Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

SEZIONE 4

Rese rappresentative e quantità da consegnare

Articolo 153

Rese rappresentative

Gli Stati membri stabiliscono ogni anno secondo una procedura idonea le rese rappresentative da ottenere effettivamente e ne informano i richiedenti interessati.

Tuttavia, le materie prime elencate nell'allegato XXII possono essere esenti dalle rese rappresentative.

Articolo 154

Quantità da consegnare

1.   Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

2.   La quantità che deve essere effettivamente consegnata dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere quantomeno alla resa rappresentativa.

Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che tale quantità sia inferiore alla suddetta resa di una percentuale massima del 10 %.

Inoltre, qualora abbia consentito la modifica o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 151, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma.

SEZIONE 5

Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Articolo 155

Pagamento

1.   Il pagamento dell'aiuto al richiedente può avvenire prima della trasformazione della materia prima. Tuttavia, tale pagamento è effettuato soltanto se la quantità di materia prima da consegnare prevista dal presente capitolo è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:

a)

è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 154, paragrafo 1;

b)

è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende il collettore o il primo trasformatore, a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 1;

c)

è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 158, paragrafo 2;

d)

l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 147.

2.   Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla stipulazione del contratto di cui all'articolo 147, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

a)

adempimento, fin dal primo anno di coltivazione, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

adempimento, nel secondo anno, degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3, primo comma.

Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 158, paragrafo 2. Per il secondo anno di coltivazione, il pagamento può essere effettuato a prescindere dalla costituzione della cauzione.

3.   In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipulazione del contratto. Le condizioni di cui al paragrafo 2 si applicano in quanto compatibili.

SEZIONE 6

Obblighi del collettore e del richiedente

Articolo 156

Numero di trasformatori

I prodotti non alimentari devono essere ottenuti al massimo da un terzo trasformatore.

Articolo 157

Obblighi

1.   Il collettore o il primo trasformatore deposita una copia del contratto presso l'autorità competente da cui dipende, alle scadenze stabilite dallo Stato membro interessato, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto nello stesso Stato membro nel corso dell'anno in questione.

Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 150, il collettore o il primo trasformatore deposita presso la propria autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

2.   Il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai prezzi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, secondo comma.

3.   Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente comunica alla propria autorità competente la quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato entro il termine di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

SEZIONE 7

Cauzioni

Articolo 158

Cauzione del collettore o del primo trasformatore

1.   Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.

2.   La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 euro per ettaro, moltiplicato per la somma di tutte le superfici coltivate che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3.   Qualora un contratto sia modificato o risolto in applicazione dell'articolo 150 o dell'articolo 151, la cauzione deve essere adeguata di conseguenza.

4.   La cauzione è svincolata proporzionalmente per ogni materia prima, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore siano state fornite le prove seguenti:

a)

la prova che i quantitativi di materia prima sono stati trasformati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modifiche apportate in virtù del disposto dell'articolo 152;

b)

se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole o soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90 e se si applica la procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 2, secondo comma, la prova che i quantitativi di sottoprodotti superiori alla quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale hanno trovato sbocchi diversi dal mercato alimentare.

5.   Fatto salvo il paragrafo 4, se il collettore ha costituito la cauzione, quest'ultima è svincolata dopo la consegna della materia prima al primo trasformatore, sempreché l'autorità competente del collettore disponga della prova della costituzione di una cauzione equivalente da parte del primo trasformatore presso la propria autorità competente.

Articolo 159

Esigenze principali e subordinate

1.   I seguenti obblighi costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione:

a)

l'obbligo di trasformare a titolo principale quantitativi di materia prima nei prodotti finiti indicati nel contratto. La trasformazione deve avere luogo entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di raccolta della materia prima;

b)

l'obbligo di trovare, entro la data di cui alla lettera a), sbocchi diversi dal mercato alimentare per i quantitativi di sottoprodotti che superano la quantità massima che può essere destinata al consumo umano o animale, se si applica la procedura prevista dall'articolo 149, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;

c)

l'obbligo che il prodotto sia scortato da un esemplare di controllo T5 conformemente agli articoli 160 e 161 del presente regolamento.

2.   I seguenti obblighi del collettore o del primo trasformatore costituiscono esigenze subordinate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a)

l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 145, paragrafo 3, del presente regolamento;

b)

l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento;

c)

l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 157, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento;

d)

l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 158, paragrafo 1, del presente regolamento.

SEZIONE 8

Documenti per la vendita, la cessione o la consegna in un altro Stato membro o per l'esportazione

Articolo 160

Esemplare di controllo T5

1.   Se un trasformatore vende o cede ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro prodotti intermedi oggetto di un contratto a norma dell'articolo 147, la merce è scortata da un esemplare di controllo T5 rilasciato secondo il regolamento (CEE) n. 2454/93.

Se un collettore vende o cede materie prime oggetto di un contratto a un primo trasformatore stabilito in un altro Stato membro, si applica il primo comma.

2.   Nell'esemplare di controllo T5 viene apposta, alla rubrica «Altri» nella casella 104, una delle seguenti diciture:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión;

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Articolo 161

Esemplare di controllo T5 per l'esportazione

Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 147 siano destinati all'esportazione verso paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario deve essere effettuato sotto scorta di un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nell'esemplare di controllo T5 viene apposta, alla rubrica «Altri» nella casella 104, una delle seguenti diciture:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να τύχει καμιάς από τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punktā noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Il primo e il secondo comma si applicano soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato XXIII, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 14 possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

Articolo 162

Prove alternative all'esemplare di controllo T5

In deroga all'articolo 159, paragrafo 1, lettera b), se l'esemplare di controllo T5 non viene restituito all'ufficio di partenza dell'organismo responsabile del controllo nello Stato membro in cui è stabilito il collettore o il primo trasformatore due mesi dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a), a seguito di circostanze non imputabili al primo trasformatore, possono essere accettati come prove alternative all'esemplare di controllo T5 i seguenti documenti:

a)

fatture di acquisto dei prodotti intermedi;

b)

attestati dell'ultimo trasformatore che certifichino la trasformazione finale in prodotti non alimentari;

c)

fotocopie certificate dall'ultimo trasformatore dei documenti contabili comprovanti l'avvenuta trasformazione.

SEZIONE 9

Controlli

Articolo 163

Tenuta dei registri

1.   L'autorità competente dello Stato membro precisa quali registri deve tenere il collettore o il trasformatore e la periodicità delle registrazioni, che sarà almeno mensile.

Nel caso del collettore, i registri recano almeno i dati seguenti:

a)

i quantitativi di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime;

b)

il nome e l'indirizzo del primo trasformatore.

Nel caso del trasformatore, i registri recano almeno i dati seguenti:

a)

i quantitativi di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate;

b)

i quantitativi di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, prodotti connessi e sottoprodotti da esse ottenuti;

c)

le perdite inerenti alla lavorazione;

d)

le quantità distrutte con relativa giustificazione;

e)

i quantitativi e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti,

f)

se del caso, il nome e l'indirizzo del trasformatore successivo.

2.   L'autorità competente del collettore o del primo trasformatore si accerta che il contratto ottemperi alle condizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente ne è informata.

3.   Per calcolare il valore economico dei prodotti di cui all'articolo 145, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto corrispondente per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui all'articolo 157, paragrafo 2.

Articolo 164

Controlli presso collettori e trasformatori

1.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti i collettori procedono a controlli presso almeno il 25 % dei collettori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli consistono in verifiche materiali e nell'esame dei documenti commerciali, al fine di accertare la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le rispettive consegne.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri in cui hanno avuto luogo le trasformazioni controllano il rispetto delle disposizioni dell'articolo 146, paragrafo 1, presso almeno il 25 % dei trasformatori stabiliti sul loro territorio, selezionati in base ad un'analisi del rischio. Tali controlli devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

un raffronto tra la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari e la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati ad altri usi ottenuti dalla medesima trasformazione;

b)

un'analisi del sistema di produzione del trasformatore, segnatamente controlli materiali ed esame dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

Ai fini della verifica di cui al primo comma, lettera b), l'autorità competente effettua i controlli avvalendosi, in particolare, dei coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime in causa. Ove esistano nella normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In mancanza di questi, si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

3.   Per le trasformazioni di cui all'articolo 146, i controlli sono effettuati presso il 10 % dei richiedenti, selezionati in base ad un'analisi del rischio che tiene conto degli elementi seguenti:

a)

l'importo degli aiuti;

b)

il numero di particelle agricole e la superficie che forma oggetto di una domanda di aiuto;

c)

l'evoluzione rispetto all'anno precedente;

d)

i risultati dei controlli degli anni precedenti;

e)

altri parametri stabiliti dagli Stati membri in base alla rappresentatività delle dichiarazioni presentate.

4.   Qualora dai controlli di cui al paragrafo 3 emergano irregolarità in almeno il 3 % dei casi, l'autorità competente procede ad ulteriori controlli in loco durante l'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo.

5.   Se è previsto che taluni elementi dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati mediante campionamento, quest'ultimo deve garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.

6.   Ciascun controllo forma oggetto di una relazione di controllo firmata dall'ispettore, contenente tutti i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:

a)

la data del controllo;

b)

le persone presenti;

c)

il periodo controllato;

d)

le tecniche di controllo utilizzate e, se del caso, un riferimento ai metodi di campionatura;

e)

i risultati del controllo.

Articolo 165

Produzione di canapa

Si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 e all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 166

Misure supplementari e reciproca assistenza

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie alla corretta applicazione del presente capitolo e si prestano reciproca assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente capitolo. Qualora il presente capitolo non preveda riduzioni o esclusioni adeguate, gli Stati membri possono applicare idonee sanzioni nazionali agli operatori che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto.

2.   Ove ciò sia necessario o previsto dalle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e l'esattezza dei dati scambiati.

SEZIONE 10

Esclusione dal regime e comunicazioni

Articolo 167

Esclusioni di materie prime dal regime

Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente capitolo le materie prime per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale o a una percentuale ridotta di prodotti finiti non alimentari.

Articolo 168

Superficie minima

Gli Stati membri possono fissare una superficie minima coltivata per ciascuna materia prima di cui all'articolo 145, paragrafo 1.

Articolo 169

Comunicazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre successivo alla fine dell'anno in questione, tutte le seguenti informazioni:

a)

le superfici risultanti dai contratti di cui all'articolo 147 e dalle dichiarazioni di cui agli articoli 146, paragrafo 2, e 148, per ciascuna materia prima;

b)

i quantitativi di ciascun tipo di materia prima, prodotto finito, prodotto connesso e sottoprodotto ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata;

c)

le misure adottate in applicazione dell'articolo 146;

d)

le materie prime escluse dal regime in conformità dell'articolo 167;

e)

le superfici minime fissate in conformità dell'articolo 168.

CAPITOLO 17

AIUTO PER SUPERFICIE PER IL LUPPOLO

Articolo 170

Pagamento supplementare a favore dei produttori di luppolo

1.   Il pagamento supplementare di cui all'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è concesso ai produttori di luppolo in base agli ettari coltivati per le superfici che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 110 sexdecies del medesimo regolamento, sempreché:

a)

siano state piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro in caso di puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro in caso di puntellatura semplice;

b)

siano state sottoposte a normali operazioni colturali.

2.   Per superficie «piantata a luppolo» ai sensi dell'articolo 110 sexdecies, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si intende una superficie delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, è aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie comprende le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri e non sia situata sulla pubblica via.

3.   Le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio non sono ammissibili al pagamento supplementare.

4.   L'importo complessivo disponibile per i pagamenti supplementari è ripartito in modo uniforme tra le superfici piantate a luppolo sul territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 171

Aiuto alle associazioni di produttori di luppolo riconosciute

1.   La associazioni di produttori riconosciute presentano domanda di pagamento di cui all'articolo 68 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro il 1o settembre dell'anno del raccolto.

2.   L'importo versato all'associazione di produttori riconosciuta è impegnato per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 entro tre anni dalla data del pagamento. Gli importi non impegnati entro il termine stabilito sono rimborsati all'organismo pagatore e detratti dalla spesa finanziata a carico del FEAOG, sezione Garanzia.

3.   L'aiuto trattenuto in relazione ai raccolti precedenti il 2005 a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1696/71 deve essere speso entro il 31 dicembre 2008.

4.   Lo Stato membro che versi un pagamento ad associazioni di produttori riconosciute trasmette annualmente alla Commissione una relazione sull'uso del pagamento da parte di dette associazioni, comprendente una descrizione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) n. 1696/71 finanziate grazie al medesimo pagamento. La relazione è trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.

5.   L'importo totale disponibile in un determinato Stato membro per i pagamenti ad associazioni di produttori riconosciute di cui all'articolo 68 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ripartito tra dette associazioni proporzionalmente alle superfici conformi al disposto dell'articolo 170 del presente regolamento per le quali i soci hanno presentato una domanda a norma della parte II, titolo II, del regolamento (CE) n. 796/2004.

CAPITOLO 18

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 172

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CEE) n. 1686/72, (CEE) n. 1445/76, (CE) n. 1644/1996, (CE) n. 2316/1999, (CE) n. 2461/1999, (CE) n. 2550/2001, (CE) n. 2199/2003 e (CE) n. 2237/2003 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Tuttavia, essi continuano ad applicarsi alle domande di aiuto relative alla campagna o al periodo di erogazione del premio 2004/2005 e precedenti. In caso di applicazione dell'articolo 66 o dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli articoli 20, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 2316/1999 rimangono applicabili fino alla scadenza degli impegni sottoscritti dagli agricoltori.

2.   Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2005. Esso rimane applicabile alle domande presentate per il 2004.

3.   Il regolamento (CE) n. 609/1999 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2005. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti per i raccolti 2004 e 2005 in caso di applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 173

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o al periodo di erogazione del premio aventi inizio il 1o gennaio 2005, ad eccezione dell'articolo 10 che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

F. FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(2)  GU L 177 del 4.8.1972, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 14).

(3)  GU L 161 del 23.6.1976, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/2001 (GU L 173 del 27.6.2001, pag. 27).

(4)  GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1.

(5)  GU L 75 del 20.3.1999, pag. 20.

(6)  GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 (GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33).

(7)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1777/2001 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 66).

(8)  GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 10).

(9)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 92).

(10)  GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1766/2004 (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 27).

(11)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 52.

(12)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(13)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

(14)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(15)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18).

(16)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(17)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(18)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(19)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

(20)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(21)  GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

(22)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

(23)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(24)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(25)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

(26)  GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

(27)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(28)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45.

(29)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

(30)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 96.

(31)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

(32)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(33)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114.

(34)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(35)  GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

(36)  GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.

(37)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(38)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(39)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.

(40)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(41)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40.


ALLEGATO I

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 5

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.


ALLEGATO II

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 13

1.

Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'autorità competente dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all'articolo 81 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra.

2.

Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.

3.

Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. Quando un superamento è prevedibile, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.

4.

Il coefficiente di riduzione del pagamento specifico per il riso è calcolato, conformemente all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.


ALLEGATO III

Pagamento specifico per il riso

A.   Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (dati provvisori) Dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

Stato membro ……

(solo per la Francia) superficie di base: ……………

Sottosuperficie

Superficie di riferimento (in ha) (1)

Varietà

Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (in ha) (2)

Superamento in percentuale

Nome della sottosuperficie 1

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 2

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 3

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

…..

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

TOTALE

 

 

 

 

B.   Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (dati definitivi) Dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

Stato membro ……

(solo per la Francia) superficie di base:……

Sottosuperficie

Superficie di riferimento (in ha) (3)

Varietà

Superficie seminata oggetto della domanda di aiuto (in ha) (4)

Superamento in percentuale

Nome della sottosuperficie 1

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 2

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 3

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

…..

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

TOTALE

 

 

 

 

C.   Superficie seminata per la quale è stato erogato un aiuto. Dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Stato membro ……

(solo per la Francia) superficie di base:…………………

Sottosuperficie

Superficie di riferimento (in ha) (5)

Varietà

Superficie seminata per la quale è stato erogato un aiuto (in ha)

Aiuto specifico versato (EUR/ha) (6)

Nome della sottosuperficie 1

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 2

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

Nome della sottosuperficie 3

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

…..

 

Varietà 1

 

 

Varietà 2

 

Varietà 3

 

Varietà 4

 

Varietà 5

 

…..

 

TOTALE

 

TOTALE

 

 

 

 


(1)  Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2)  Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)  Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)  Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(5)  Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)  Articolo 82 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e allegato II del presente regolamento.


ALLEGATO IV

di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 1

SUPERFICI DI BASE

(1000 ha)

Regione

Tutte le colture

di cui granturco

di cui foraggi insilati

BELGIO

Totale

489,5

96,4

 

di cui Fiandre-Bruxelles

 

 

 

DANIMARCA

2 018,6

 

 

GERMANIA

10 159,4 (1)

540,3 (3)

 

Schleswig-Holstein

506,2

 

 

Hamburg

5,1

 

 

Niedersachsen

1 424,7

 

 

Bremen

1,8

 

 

Nordrhein-Westfalen

948,5

 

 

Rheinland-Pfalz

368,6

 

 

Hessen

461,4

 

 

Baden-Württemberg

735,5

122,1

 

Bayern

1 776,0

418,2

 

Saarland

36,6

 

 

Berlin

2,9

 

 

Brandenburg

889,6

 

 

Mecklenburg-Vorpommern

968,2

 

 

Sachsen

599,0

 

 

Sachsen-Anhalt

880,9

 

 

Thüringen

554,4

 

 

GRECIA

1 491,7

222,1

 

SPAGNA

Regadío

1 371,1

403,4

 

Secano

7 849,0

 

 

FRANCIA

Totale

13 582,1

 

 

Superficie di base per il granturco

 

613,8 (2)

 

Superficie di base irrigata

1 209,7 (2)

 

 

IRLANDA

345,6

0,2

 

ITALIA

5 801,2

400,8

 

LUSSEMBURGO

42,8

 

 

PAESI BASSI

441,7

208,3

 

AUSTRIA

1 203,5

 

 

PORTOGALLO

Azzorre

9,7

 

 

Madeira

 

 

 

— Regadío

0,31

0,29

 

— Altre

0,30

 

 

Continentale

 

 

 

— Regadío

293,4

221,4

 

— Altre

622,7

 

 

FINLANDIA

1 591,5

 

200,0

SVEZIA

1 737,1

 

130,0

REGNO UNITO

Inghilterra

3 794,6

33,2 (3)

 

Scozia

551,6

 

 

Irlanda del Nord

52,9

 

 

Galles

61,4

1,2 (1)

 


(1)  In caso di applicazione dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2)  Compresi 284 000 ha di superficie di base irrigata per il granturco.

(3)  Tranne il granturco.


ALLEGATO V

di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b)

Varietà di lino destinato alla produzione di fibre ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola


ALLEGATO VI

di cui all'articolo 59, paragrafo 4 e all'articolo 69, paragrafo 2

Image


ALLEGATO VII

Leguminose foraggere di cui all'articolo 67

Codice NC

 

0713 90

Vicia spp. tranne Vicia faba e Vicia sativa, quando il raccolto è effettuato alla piena maturazione

Vicia sativa quando il raccolto è effettuato in un momento diverso dalla piena maturazione

ex 1209 29 50

Lupinus spp. diverso dai lupini dolci

ex 1214 90 99

Medicago spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


ALLEGATO VIII

COLTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 57

Colture

Stato membro

Regione

Tutte le colture ammissibili

Estonia

Finlandia

L'intero territorio

L'intero territorio

Svezia

L'intero territorio

Granturco dolce

Canapa destinata alla produzione di fibre

Tutti gli Stati membri

L'intero territorio


ALLEGATO IX

DATI DA COMUNICARE ALLA COMMISSIONE

(di cui all'articolo 69, paragrafo 1)

I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

un primo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

un secondo gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento,

una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.

Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.

Formule per superfici

:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Osservazioni:

Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

La resa è quella utilizzata per il calcolo dei pagamenti per superficie per i seminativi secondo il titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La distinzione tra «irrigato» e «non irrigato» va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:

 

(d) = (e) + (f)

 

(j) = (k) + (l)

La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La riga 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto speciale di cui all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La riga 19 riguarda soltanto le superfici messe a riposo o imboschite ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, considerate come seminativi ritirati dalla produzione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La riga 20 riporta le superfici di cui all'articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

I dati devono essere comunicati anche per i produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro a titolo dei pagamenti per superficie per i seminativi (titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003). Tali dati vanno indicati nelle colonne «m» e «n» sotto la voce «Altro» e riguardano principalmente i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.

La riga 23 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria).

La riga 24 riguarda il ritiro dalla produzione di superfici utilizzate per colture di leguminose foraggere in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

DATI

Nome della regione: …………………………………

Data: ………………………………

COLTURE

n.

Domanda > 92 tonnellate

Domanda < 92 tonnellate

Altro

Numero totale di domande =

Numero totale di domande =

Numero totale di domande =

Resa (t/ha)

Superficie (ha)

Resa (t/ha)

Superficie (ha)

Resa (t/ha)

Superficie (ha)

Totale

Non irrigato

Irrigato

Totale

Non irrigato

Irrigato

Totale

Non irrigato

Irrigato

Totale

Non irrigato

Irrigato

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Frumento duro, art. 105, par. 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumento duro, art. 105, par. 3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granturco (superficie di base separata)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri cereali

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale cereali

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— di cui insilati

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fave di soia

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di ravizzone

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale semi oleosi

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale colture proteiche

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale semi di lino

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale lino destinato alla produzione di fibre

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale canapa destinata alla produzione di fibre

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foraggi insilati

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale seminativi ritirati dalla produzione (art. 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— di cui seminativi oggetto di ritiro obbligatorio dalla produzione

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— di cui seminativi oggetto di ritiro volontario dalla produzione, art. 107, par. 6

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— di cui seminativi ritirati dalla produzione senza compenso, art. 107, par. 8

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminativi ritirati dalla produzione destinati a colture non alimentari

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— di cui senza compenso

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminativi ritirati dalla produzione e coltivati a leguminose foraggere

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO X

Zone ammissibili al premio per capra

1.

Germania: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

2.

Grecia: l'intero paese. (1)

3.

Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Leon, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori delle suddette comunità autonome.

4.

Francia: Corsica, i dipartimenti d'oltremare (1) e tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori della suddetta regione.

5.

Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 situate al di fuori delle suddette regioni.

6.

Cipro: l'intero paese.

7.

Austria: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

8.

Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre. (1)

9.

Slovenia: l'intero paese.

10.

Slovacchia: tutte le zone montane ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.


(1)  I dipartimenti francesi d'oltremare, Madeira, le isole Canarie e le isole dell'Egeo sono considerati esclusi dal presente allegato in caso di applicazione dell'esclusione facoltativa di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 da parte degli Stati membri interessati.


ALLEGATO XI

DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA

STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO

Tipo di animale femmina

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Totale animali femmine

Numero di domande  (1)

Numero totale di animali femmine dichiarati per domanda  (2)

10/20 (3)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Numero di premi oggetto della domanda

TOTALE

 

 

 

 

Di cui con premio supplementare  (4)

 

 

 

 


(1)  Ad esempio, in un'azienda mista con capre e pecore non nutrici si avrà «1» nelle caselle di questa riga relative alle capre e alle pecore non nutrici — nonché nella colonna «totale animali femmine» — e «0» nella casella relativa alle pecore nutrici. Ciò indica che in questa riga la colonna «totale animali femmine» può avere un valore inferiore alla somma delle altre tre cifre della stessa riga.

(2)  La riga da utilizzare (patrimonio ovino o caprino) deve basarsi sul numero complessivo di animali femmine. Per le righe che rientrano sotto questo titolo, la colonna «Totale animali femmine» deve essere pari alla somma del numero delle «pecore non nutrici», delle «pecore nutrici» e delle «capre» delle tre colonne precedenti.

(3)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, non è possibile presentare domanda per un numero di pecore e/o capre inferiore a dieci.

(4)  Conformemente agli articoli 4 e 5 del presente regolamento (zone svantaggiate).


ALLEGATO XII

PAGAMENTO

PREMI PER PECORA E PER CAPRA. . . . . . . . . . .

STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA

Tipo di animale femmina

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

Totale animali femmine o importo totale

Numero di premi versati

(capi)

Numero di pagamenti supplementari per capo  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Numero di premi supplementari  (2)

 

 

 

 

Numero di premi per pecora o per capra

 

 

 

 

Importi versati

(EUR)

Importo dei pagamenti supplementari diversi da quelli per capo  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Importo dei pagamenti supplementari per capo  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Importo dei premi supplementari  (2)

 

 

 

 

Importo dei premi per pecora o per capra

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 


(1)  In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio).

(2)  A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).


ALLEGATO XIII

FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA NAZIONALE

STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO

Trasferimento di diritti durante l'anno sopraindicato

Numero dei diritti al premio

a)

SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALL'INIZIO DELL'ANNO (= FINE DELL'ANNO PRECEDENTE)

 

DIRITTI RESTITUITI ALLA RISERVA NAZIONALE SENZA PAGAMENTO COMPENSATORIO

b)

A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI SENZA TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

 

c)

DIRITTI AL PREMIO INUTILIZZATI (UTILIZZO INSUFFICIENTE)

 

d)

TOTALE = b) + c)

 

e)

DIRITTI ASSEGNATI

 

f)

DIRITTI CONCESSI AD AGRICOLTORI IN ZONE SVANTAGGIATE

 

g)

SALDO DELLA RISERVA NAZIONALE ALLA FINE DELL'ANNO = a) + d) — e)

 


ALLEGATO XIV

PERIODI E TERMINI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DOMANDE DI PREMIO

STATO MEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 30 APRILE DI OGNI ANNO

 

Data di inizio

Scadenza

TERMINE PER IL TRASFERIMENTO PERMANENTE DI DIRITTI

XXXXX

 

TERMINE PER LA CESSIONE TEMPORANEA DI DIRITTI

XXXXX

 

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE

 

 

TERMINE PER L'ASSEGNAZIONE DI DIRITTI PROVENIENTI DALLA RISERVA NAZIONALE

XXXXX

 

PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PREMIO

 

 

PERIODO DI DETENZIONE

 

 


ALLEGATO XV

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD)

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


ALLEGATO XVI

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 103

(kg)

Belgio

5 450

Danimarca

6 800

Germania

5 800

Grecia

4 250

Spagna

4 650

Francia

5 550

Irlanda

4 100

Italia

5 150

Lussemburgo

5 700

Paesi Bassi

6 800

Austria

4 650

Portogallo

5 100

Finlandia

6 400

Svezia

7 150

Regno Unito

5 900


ALLEGATO XVII

MASSIMALI NAZIONALI RELATIVI AL PREMIO ALL'ABBATTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 124, PARAGRAFO 1, APPLICABILI DAL 1o GENNAIO 2005

 

Bovini adulti

Vitelli

Belgio

711 232

335 935

Danimarca

711 589

54 700

Germania

4 357 713

652 132

Grecia

235 060

80 324

Spagna (1)

1 982 216

25 629

Francia (2)

4 041 075

2 045 731

Irlanda

1 776 668

0

Italia

3 426 835

1 321 236

Lussemburgo

21 867

3 432

Paesi Bassi

1 207 849

1 198 113

Austria

546 557

129 881

Portogallo (3)

325 093

70 911

Finlandia

382 536

10 090

Svezia

502 063

29 933

Regno Unito

3 266 212

26 271


(1)  Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(2)  Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001.

(3)  Fatti salvi gli articoli 13 e 22 del regolamento (CE) n. 1453/2001.


ALLEGATO XVIII

Tabella di cui all'articolo 106, paragrafo 3, e all'articolo 131

1.   PREMIO SPECIALE

Numero di capi

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale e regime alla macellazione

Esclusivamente regime alla macellazione

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

Tori

Manzi

Manzi

Manzi

Art. 131, par. 4, a)

15 settembre

1.1

Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno

 

 

 

 

1o marzo

1.2

Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre

 

 

 

 

Art. 131, par. 4, b), i);

31 luglio

1.3

Numero di capi accettati (tutto l'anno)

 

 

 

 

Art. 131, par. 4, b), ii)

31 luglio

1.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 

Numero di produttori

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale e regime alla macellazione

Esclusivamente regime alla macellazione

Unicamente fascia di età unica o prima fascia di età

Unicamente seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

Unicamente entrambe le fasce di età

Art. 131, par. 4, b), i)

31 luglio

1.5.

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

2.   PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

Art. 131, par. 6, a)

15 settembre

2.1.

Numero di capi oggetto di domanda

 

 

 

2.2.

Numero di produttori

 

 

 

1o marzo

2.3.

Numero di capi accettati

 

 

 

2.4.

Numero di produttori

 

 

 

3.   PREMIO PER VACCA NUTRICE

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Mandrie di sole vacche nutrici

Mandrie miste

Art. 131, par. 2, a), i)

15 settembre

3.1.

Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno

 

 

1o marzo

3.2

Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre

 

 

Art. 131, par. 2, b), i);

31 luglio

3.3.

Numero di vacche accettate (tutto l'anno)

 

 

3.4.

Numero di giovenche accettate (tutto l'anno)

 

 

3.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio (tutto l'anno)

 

 

 

 

 

 

Importo per capo

 

Art. 131, par. 2, b), iii)

31 luglio

3.6.

Premio nazionale

 

 

Art. 131, par. 2, b), ii)

31 luglio

3.7.

Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche

 

 

4.   PAGAMENTO ALL'ESTENSIVIZZAZIONE

4.1.   Applicazione del coefficiente di densità unico (articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

TOTALE

Art. 131, par. 6, b), i); Art. 131, par. 6, b), ii); Art. 131, par. 6, b), iii)

31 luglio

4.1.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

4.1.2.

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

4.2.   Applicazione di entrambi i coefficienti di densità (articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003)

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

TOTALE

1.4. - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

1.4 - 1.8

< 1.4

Art. 131, par. 6, b), i);

31 luglio

4.2.1.

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Animali

Produttori

Art. 131, par. 6, b), iv)

31 luglio

5

Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità

 

 

6.   PREMIO ALL'ABBATTIMENTO

Numero di capi

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Bovini adulti

Vitelli

Bovini adulti

Vitelli

Art. 131, par. 1, a); Art. 131, par. 2, a), ii); Art. 131, par. 3, a)

15 settembre

6.1.

Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno

 

 

 

 

1o marzo

6.2.

Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre

 

 

 

 

Art. 131, par. 1, b), i); Art. 132, par. 2, b), iv); Art. 132, par. 3, b), i)

31 luglio

6.3.

Numero di capi accettati (tutto l'anno)

 

 

 

 

Art. 131, par. 1, b), ii); Art. 131, par. 2, b), v); Art. 131, par. 3, b), ii)

31 luglio

6.4.

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 

Numero di produttori

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Macellazione

Esportazione

Bovini adulti

Vitelli

Bovini adulti

Vitelli

Art. 131, par. 1, b), i); Art. 131, par. 2, b), iv); Art. 131, par. 3, b), i)

31 luglio

6.5.

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

7.   CONTINGENTAMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Regolamento (CE) n. .../2004

Termine di presentazione

Rif.

Saldo dei diritti all'inizio dell'anno

Diritti ceduti alla riserva nazionale derivanti da

Diritti ottenuti dalla riserva nazionale

Saldo dei diritti alla fine dell'anno

Art. 106, par. 3

1o marzo (dati provvisori)

7.1

 

a)

Trasferimento senza l'azienda

b)

Utilizzo insufficiente

 

 

Art. 106, par. 3

31 luglio (dati definitivi)

7.2.

 

 

 

 

 


ALLEGATO XIX

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 131, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 5 DELLO STESSO ARTICOLO

 

Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli)

Fino al 100 % Premio per vacca nutrice

Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 75 % Premio speciale

Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003

Art. 68, par. 1

Art. 68, par. 2, a), i)

Art. 68, par. 2, a), ii)

Art. 68, par. 6, b), i)

Art. 68, par. 2, b), ii)

Importo in euro effettivamente versato (previa riduzione di cui all'art. 139)

 

 

 

 

 


ALLEGATO XX

Estensione minima della superficie ammissibile per azienda nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie

Nuovi Stati membri

Estensione minima della superficie ammissibile per azienda

(ha)

Cipro

0,3

Repubblica ceca

1

Estonia

1

Ungheria

1

Possono tuttavia inoltrare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti

Lettonia

1

Lituania

1

Polonia

1

Slovacchia

1


ALLEGATO XXI

SUPERFICI AGRICOLE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Superficie agricola nell'ambito del pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003

(migliaia di ha)

Cipro

140

Repubblica ceca

3 469

Estonia

800

Ungheria

4 355

Lettonia

1 475

Lituania

2 289

Polonia

14 843

Slovacchia

1 976


ALLEGATO XXII

MATERIE PRIME DI CUI ALL'ARTICOLO 148

Codice NC

Breve descrizione dei prodotti

ex 0602 90 41

Alberi da bosco a rotazione breve con un ciclo di raccolto massimo di 20 anni

ex 0602 90 49

Alberi, arbusti e arboscelli, che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211 e al capitolo 14 della nomenclatura combinata, tranne quelli che possono essere destinati al consumo umano o animale

ex 0602 90 51

Piante pluriennali coltivate in piena aria (ad es. Miscanthus sinensis) diverse dalle piante utilizzabili per il consumo umano o animale, in particolare quelle che producono materiale vegetale di cui al codice NC 1211, diverse dalla lavanda, lavandina e salvia, e al capitolo 14 della nomenclatura combinata

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium e Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum e Hypericum perforatum, tranne il materiale vegetale utilizzabile per il consumo umano o animale


ALLEGATO XXIII

Prodotti finiti per la cui fabbricazione possono essere utilizzate le materie prime di cui all'articolo 145:

tutti i prodotti di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura combinata;

tutti i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale;

i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;

il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 158, paragrafo 4, del presente regolamento;

il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10;

la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami naturali di cui al codice NC 1301;

i succhi e gli estratti di oppio di cui al codice NC 1302 11 00;

i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00;

le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

tutti i prodotti agricoli di cui all'articolo 146, paragrafo 1, ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione di energia;

tutti i prodotti di cui all'articolo 146, paragrafo 1, ed i loro derivati destinati ad usi energetici;

Miscanthus sinensis di cui al codice NC 0602 90 51, triturato, destinato ad essere utilizzato come lettiera per cavalli, concime organico, additivo per migliorare il compostaggio, lettiera per essiccare e pulire le piante, nonché destinato ad essere utilizzato come materiale edile allo stato di materia prima o di fibra.

tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (2), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione;

tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 30/2004 (4) della Commissione, sempreché non siano ottenuti dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati dalla barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.


(1)  GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112.

(2)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 36.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(4)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.


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