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Document 32003L0107

    Direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 7 del 13.1.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/107/oj

    32003L0107

    Direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/2004 pag. 0040 - 0040


    Direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 5 dicembre 2003

    che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 96/16/CE del Consiglio(2) persegue l'obiettivo di fornire dati attendibili e comparabili sulla produzione del latte e sul suo impiego nonché dati precisi, regolari e tempestivi sulla fornitura di latte alle imprese che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri.

    (2) Data la crescente importanza economica dei componenti proteici del latte, è opportuno disporre di informazioni statistiche sul tenore in proteine nei principali prodotti lattiero-caseari.

    (3) Esiste una specializzazione crescente nell'agricoltura in generale e nel settore del latte è attualmente rilevabile una specializzazione regionale che comporta enormi differenze tra le regioni di uno stesso Stato membro. È pertanto necessario disporre di un'informazione dettagliata a livello regionale.

    (4) Per garantire la comparabilità dei risultati è necessario elaborare relazioni metodologiche secondo un formato standard,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 96/16/CE del Consiglio è modificata come segue:

    1) l'articolo 4 è modificato come segue:

    a) al paragrafo 1, lettera b), sono aggiunti i seguenti testi:

    "iv) il contenuto in proteine dei principali prodotti lattiero-caseari secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato per garantire l'affidabilità dei dati;

    v) la quantità di latte di vacca prodotta presso le aziende agricole su base regionale, unità territoriale NUTS 2 secondo il metodo di misurazione o di stima più appropriato al fine di garantire l'affidabilità dei dati.";

    b) il paragrafo 2 è soppresso;

    2) all'articolo 5, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

    "Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione informazioni metodologiche sui dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, in conformità con un questionario stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7."

    3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è modificato come segue:

    a) alla lettera b), il secondo trattino è soppresso;

    b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) nel mese di settembre dell'anno successivo a quello della data di riferimento, i risultati di cui all'articolo 1, punto 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto v) e lettera c)."

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un simile riferimento nella loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    P. Cox

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. Lunardi

    (1) Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2003.

    (2) GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

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