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Document 32002R0473

Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

GU L 75 del 16.3.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/473/oj

32002R0473

Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0021 - 0024


Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione

del 15 marzo 2002

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione(2), del 2 marzo 2001, in particolare l'articolo 13, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) È necessario definire con maggior precisione quando deve iniziare in linea di principio il periodo di conversione e stabilire le condizioni da soddisfare per poter riconoscere retroattivamente un periodo che ne precede l'inizio come parte del periodo di conversione.

(2) In casi eccezionali, quali l'insorgere di focolai di malattie infettive, contaminazioni accidentali o fenomeni naturali, gli allevatori possono riscontrare difficoltà nell'approvvigionamento di mangimi biologici e occorre pertanto che l'autorità competente dello Stato membro accordi un'autorizzazione temporanea e limitata ad utilizzare mangimi che non provengono dall'agricoltura biologica.

(3) La parte A dell'allegato II, riservata ai prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno, prevede la possibilità di utilizzare i rifiuti domestici compostati o fermentati soltanto per un periodo provvisorio che scade il 31 marzo 2002. L'utilizzo di tali rifiuti è effettivamente necessario in taluni Stati membri e tali prodotti sono rigorosamente disciplinati per quanto concerne l'origine, il funzionamento del sistema di raccolta, che deve essere stato autorizzato dallo Stato membro, e il tenore massimo di metalli pesanti, fatti salvi altri requisiti per l'impiego di tali prodotti nell'agricoltura in generale. Potrebbe essere necessario riconsiderare tali requisiti nel quadro di nuove norme comuni in materia di rifiuti domestici. L'autorizzazione vigente può pertanto essere prorogata per un periodo massimo di 4 anni.

(4) I piretroidi (deltametrina e lambdacialotrina), utilizzati nell'agricoltura biologica soltanto in trappole, rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Poiché l'impiego di tali sostanze è effettivamente necessario per alcune colture, è opportuno autorizzarlo per un periodo indeterminato.

(5) La Germania ha chiesto che il fosfato ferrico sia incluso nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di consentirne l'impiego come molluschicida nell'agricoltura biologica. Dopo aver esaminato la richiesta, è stato constatato che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Inoltre il fosfato ferrico è stato di recente valutato per stabilirne la conformità con i criteri relativi alla salute dell'uomo e all'ambiente a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dalla direttiva 2002/18/CE della Commissione(4). È pertanto necessario aggiungere tale prodotto all'allegato II, parte B.

(6) L'impiego della metaldeide come molluschicida è autorizzato nell'agricoltura biologica per un periodo che scade il 31 marzo 2002. Tale periodo andrebbe prorogato per un periodo transitorio limitato di 4 anni che consentirebbe di sostituire, negli Stati membri, la metaldeide utilizzata come molluschicida con l'ortofosfato ferrico (III).

(7) L'impiego del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico) e ossido rameoso, nonché l'utilizzo di oli minerali come fungicidi sono considerati pratiche tradizionali dell'agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Sembra che, per il momento, tali sostanze siano indispensabili per numerose colture e che soltanto sforzi più intensi nel campo della ricerca consentiranno di trovare, a medio o lungo termine, soluzioni alternative appropriate. Pertanto, tali sostanze andrebbero per il momento autorizzate. Siffatta autorizzazione verrebbe riesaminata alla luce di nuovi sviluppi e prove concernenti alternative esistenti.

(8) L'impiego del rame nelle forme sopracitate può tuttavia comportare conseguenze a lungo termine a causa del suo accumulo nel suolo. Poiché ciò appare incompatibile con la vocazione al rispetto dell'ambiente che caratterizza l'agricoltura biologica, occorre limitarne le condizioni di utilizzo fissando un massimale espresso in chilogrammi di rame per ettaro per anno. Tale massimale dovrebbe essere fissato al livello di 8 kg di rame per ettaro e, dopo un periodo transitorio limitato di 4 anni, andrebbe ridotto a 6 kg di rame per ettaro, a meno che non sia dimostrato che per talune coltivazioni tale massimale inferiore non è efficace. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare siffatto massimale in media per un periodo di 5 anni. Gli Stati membri che dovessero avvalersi di tale facoltà devono riferire sull'attuazione della misura in parola e sui quantitativi effettivamente utilizzati, in vista dell'eventuale riesame del regime, se necessario.

(9) La proroga dell'impiego di prodotti fitosanitari disposta dal presente regolamento non pregiudica le decisioni adottate in relazione a tali prodotti nell'agricoltura in generale nel quadro del programma di riesame previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. La Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, per esame, la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente regolamento saranno riesaminati, se del caso, alla luce delle conclusioni dell'esame della relazione in parola.

(10) L'articolo 5 dispone che nell'etichettatura o nella pubblicità di un prodotto si possa fare riferimento al modo di produzione biologico unicamente se il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola non sono stati sottoposti a trattamenti che prevedono l'uso di sostanze non elencate nell'allegato VI, punto B. L'idrossido di sodio figura in tale allegato per la produzione di olio da semi di colza (Brassica spp.) unicamente per un periodo che termina il 31 marzo 2002. Sembra infatti che tale sostanza sia effettivamente necessaria per la produzione di taluni tipi di olio di colza biologico utilizzato negli alimenti. Pertanto l'impiego di tale prodotto deve essere autorizzato per un periodo indeterminato.

(11) Il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000(6), ha definito il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 ed ha stabilito le condizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del citato regolamento. Gli Stati membri hanno chiesto di includere nell'allegato VI, parte C, gli involucri animali. In seguito all'esame è stato stabilito che la richiesta soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 207/93.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Se uno Stato membro decide di applicare la deroga prevista per i tenori massimi di composti di rame di cui all'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere comunicato quanto segue alla Commissione e agli altri Stati membri:

- prima del 30 giugno 2002, informazioni sulle misure adottate per applicare tale disposizione e per garantirne il rispetto, segnatamente nelle singole aziende,

- prima della 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione e sui risultati delle misure in parola, in special modo indicando i quantitativi effettivamente richiesti durante ogni periodo di coltivazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Se del caso, la Commissione adotta appropriate misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 della parte A dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91, che erano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento:

- agli appezzamenti il cui periodo di riconversione iniziava anteriormente al 31 dicembre 2002,

- a tutti gli appezzamenti che fanno parte di un piano di riconversione, della durata massima di cinque anni, concordato con le autorità competenti e che iniziava anteriormente al 1o settembre 2002; la presente deroga non si applica agli appezzamenti aggiunti al piano dopo la sua approvazione iniziale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4) GU L 55 del 26.2.2002, pag. 29.

(5) GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

(6) GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39.

ALLEGATO

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1.1. Il testo del punto 1 della parte A dell'allegato I "VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI" è sostituito dal seguente: "1.1. Le norme di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), figuranti nel presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell'articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9.

1.2. L'autorità o l'organismo di controllo può tuttavia decidere, d'intesa con l'autorità competente, di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

a) gli appezzamenti facevano parte di un programma di applicazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale(1), o del capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(2) ovvero nel quadro di un altro programma ufficiale, a condizione che i programmi di cui trattasi garantiscano che nessun prodotto non compreso nell'allegato II, parti A e B, sia stato utilizzato su detti appezzamenti;

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con nessuno dei prodotti non compresi nell'allegato II, parti A e B. Tale periodo potrà essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità o l'organismo di controllo abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte per un periodo di almeno tre anni.

1.3. L'autorità o l'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo di conversione sia prolungato oltre la durata stabilita al punto 1.1, tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.

1.4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non figurante nell'allegato II, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione ad una durata inferiore a quella stabilita al punto 1.1 nei due casi seguenti:

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria per una determinata coltura vegetale dall'autorità competente dello Stato membro nel suo territorio o in alcune parti di esso;

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II, parte A o B, nel quadro di prove scientifiche approvate dall'autorità competente dello Stato membro.

La durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne,

- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al modo di produzione biologico,

- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di effettuare il trattamento obbligatorio."

1.2. Parte B "Animali e prodotti animali delle seguenti specie: bovini (comprese le specie bubalus e bison) suini, ovini, caprini, equidi, pollame" è modificata come segue:

1.2.1. Il testo del punto 4.9 è sostituito da quanto segue: "In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzione foraggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazione dell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controllo applica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse".

1.2.2. Al punto 7.4, il termine "esclusivamente" è inserito dopo la parola "cooperazione".

2. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

2.1. La parte A "Prodotti per la concimazione e l'ammendamento del terreno" è modificata come segue: Nella tabella, la scadenza del 31 marzo 2002 consentita per l'impiego dei rifiuti domestici compostati o fermentati è sostituita dal 31 marzo 2006.

2.2. La parte B "Antiparassitari" è modificata come segue:

2.2.1. Nella tabella III "Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici" la restrizione per l'impiego dei piretroidi per un periodo che scade il 31 marzo 2002 è soppressa;

2.2.2. Nella tabella III "Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici" la scadenza del 31 marzo 2002 per la metaldeide è sostituita dal 31 marzo 2006.

2.2.3. Nella tabella IV "Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica" le disposizioni relative al rame sono sostituite dalle disposizioni seguenti: >SPAZIO PER TABELLA>

2.2.4. Nella tabella IV "Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica" è soppresso il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego degli oli minerali.

2.3. È aggiunta una tabella III bis del seguente tenore denominata "Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate":

">SPAZIO PER TABELLA>"

3. L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

3.1. La parte B "Ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti che possono essere utilizzati nella trasformazione di ingredienti di origine agricola ottenuti con metodi biologici di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 5 bis, lettera e), del regolamento citato" è modificata come segue: è soppresso il termine massimo del 31 marzo 2002 consentito per l'impiego dell'idrossido di sodio.

3.2. Nella Parte C "Ingredienti di origine agricola che non sono stati ottenuti con metodi biologici, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento citato" aggiungere quanto segue al paragrafo C.3. "Involucri animali soltanto fino al 1o aprile 2004".

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

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