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Document 32005D0671
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
GU L 253 del 29.9.2005, p. 22–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 168M del 21.6.2006, p. 350–352
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2023
29.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/22 |
DECISIONE 2005/671/GAI DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l’Unione europea. |
(2) |
Il 19 ottobre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo in tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l’Europol, l’Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie. |
(3) |
In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell’Unione europea, quali l’Europol e l’Eurojust, hanno un’esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti. |
(4) |
La decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell’articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2), costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d’applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone, gruppi o entità oggetto di un’indagine, di un’azione penale o di una condanna per reati di terrorismo. |
(5) |
Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri su base unilaterale, e possono dunque, vista la necessaria reciprocità, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(6) |
Nell’esecuzione dello scambio d’informazioni, la presente decisione lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non dovrebbe compromettere la sicurezza dei singoli o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato, né il successo di indagini in corso. |
(7) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a) |
«reati terroristici»: i reati contemplati agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (3); |
b) |
«convenzione Europol»: la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (4); |
c) |
«decisione Eurojust»: la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (5); |
d) |
«gruppo o entità»: le «organizzazioni terroristiche» ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2002/475/GAI, così come i «gruppi o entità» figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (6). |
Articolo 2
Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Eurojust, all’Europol e agli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell’applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all’Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.
2. Ciascuno Stato membro designa una o, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, più autorità, quale corrispondente nazionale dell’Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un’autorità giudiziaria o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo e che riunisca tali informazioni inviandole all’Eurojust conformemente al paragrafo 5.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali e le informazioni di cui al paragrafo 5 concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati terroristici, che toccano o possono toccare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse:
a) |
all’Europol, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni della Convenzione Europol, per essere elaborate; e |
b) |
all’Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni. |
4. Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:
a) |
i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità; |
b) |
gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche; |
c) |
la qualificazione del reato perseguito; |
d) |
il collegamento con altri casi pertinenti; |
e) |
il ricorso a tecnologie di comunicazione; |
f) |
la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa. |
5. Le informazioni da trasmettere all’Eurojust, a norma del paragrafo 3, sono le seguenti:
a) |
i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità interessati oggetto di un’indagine o azione penale; |
b) |
la qualificazione del reato perseguito e le relative circostanze specifiche; |
c) |
informazioni sulle condanne definitive per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati; |
d) |
il collegamento con altri casi pertinenti; |
e) |
le richieste di assistenza giudiziaria esistenti, comprese le rogatorie, presentate a un altro Stato membro o da quest’ultimo, nonché i relativi risultati. |
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile il più rapidamente possibile, tenuto conto della necessità di non compromettere le indagini in corso, alle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un’azione penale in relazione a reati terroristici.
Articolo 3
Squadre investigative comuni
Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.
Articolo 4
Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.
Articolo 5
Abrogazione di disposizioni esistenti
La decisione 2003/48/GAI è abrogata.
Articolo 6
Applicazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 30 giugno 2006.
Articolo 7
Applicazione territoriale
La presente decisione si applica a Gibilterra.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) Parere reso il 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 16 del 22.1.2003, pag. 68.
(3) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27.11.2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).
(5) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).
(6) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/220/PESC (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 59).