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Document 32005D0671

Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

GU L 253 del 29.9.2005, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 168M del 21.6.2006, p. 350–352 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj

29.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/22


DECISIONE 2005/671/GAI DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa e che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l’Unione europea.

(2)

Il 19 ottobre 2001, il Consiglio europeo ha dichiarato che è determinato a combattere il terrorismo in tutte le sue forme e ovunque nel mondo e proseguirà gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo in tutti i suoi aspetti, ad esempio attraverso il rafforzamento della cooperazione tra i servizi operativi incaricati della lotta al terrorismo: l’Europol, l’Eurojust, i servizi di informazione, le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

(3)

In materia di lotta contro il terrorismo, è fondamentale che tutti i servizi interessati possano disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate, secondo i loro settori di competenza: i servizi nazionali specializzati degli Stati membri, le autorità giudiziarie e le istanze competenti a livello dell’Unione europea, quali l’Europol e l’Eurojust, hanno un’esigenza imperativa di informazioni per portare a termine i loro compiti.

(4)

La decisione 2003/48/GAI del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell’articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC (2), costituisce una tappa importante. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessari maggiori scambi di informazioni. Il campo d’applicazione degli scambi di informazioni deve essere esteso a tutte le fasi dei procedimenti penali, comprese le condanne, e a tutte le persone, gruppi o entità oggetto di un’indagine, di un’azione penale o di una condanna per reati di terrorismo.

(5)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri su base unilaterale, e possono dunque, vista la necessaria reciprocità, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Nell’esecuzione dello scambio d’informazioni, la presente decisione lascia impregiudicati gli interessi essenziali di sicurezza nazionale e non dovrebbe compromettere la sicurezza dei singoli o attività specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato, né il successo di indagini in corso.

(7)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«reati terroristici»: i reati contemplati agli articoli 1, 2 e 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (3);

b)

«convenzione Europol»: la convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (4);

c)

«decisione Eurojust»: la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (5);

d)

«gruppo o entità»: le «organizzazioni terroristiche» ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2002/475/GAI, così come i «gruppi o entità» figuranti nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (6).

Articolo 2

Trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici all’Eurojust, all’Europol e agli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro designa un servizio specializzato tra i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito alle indagini penali riguardanti i reati terroristici, effettuate dalle sue autorità incaricate dell’applicazione della legge e che riunisca tali informazioni inviandole all’Europol conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.   Ciascuno Stato membro designa una o, qualora sia previsto dal proprio ordinamento giuridico, più autorità, quale corrispondente nazionale dell’Eurojust per le questioni legate al terrorismo, ovvero un’autorità giudiziaria o altra autorità competente che, nel rispetto della legislazione nazionale, abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti in merito ai procedimenti e alle condanne penali riguardanti reati di terrorismo e che riunisca tali informazioni inviandole all’Eurojust conformemente al paragrafo 5.

3.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali e le informazioni di cui al paragrafo 5 concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati terroristici, che toccano o possono toccare due o più Stati membri, raccolte dall’autorità competente, siano trasmesse:

a)

all’Europol, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni della Convenzione Europol, per essere elaborate; e

b)

all’Eurojust, conformemente alla legislazione nazionale e nei limiti di quanto consentito nella decisione Eurojust, al fine di consentirle di svolgere le sue funzioni.

4.   Le informazioni da trasmettere all’Europol, conformemente al paragrafo 3, sono le seguenti:

a)

i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità;

b)

gli atti oggetto dell’indagine e relative circostanze specifiche;

c)

la qualificazione del reato perseguito;

d)

il collegamento con altri casi pertinenti;

e)

il ricorso a tecnologie di comunicazione;

f)

la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa.

5.   Le informazioni da trasmettere all’Eurojust, a norma del paragrafo 3, sono le seguenti:

a)

i dati per l’identificazione della persona, del gruppo o dell’entità interessati oggetto di un’indagine o azione penale;

b)

la qualificazione del reato perseguito e le relative circostanze specifiche;

c)

informazioni sulle condanne definitive per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati;

d)

il collegamento con altri casi pertinenti;

e)

le richieste di assistenza giudiziaria esistenti, comprese le rogatorie, presentate a un altro Stato membro o da quest’ultimo, nonché i relativi risultati.

6.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia accessibile il più rapidamente possibile, tenuto conto della necessità di non compromettere le indagini in corso, alle autorità degli altri Stati membri interessati, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali, quando si svolgono o potrebbero essere avviate indagini o quando è avviata un’azione penale in relazione a reati terroristici.

Articolo 3

Squadre investigative comuni

Gli Stati membri, se del caso, adottano le misure necessarie ad istituire squadre investigative comuni per svolgere indagini penali riguardanti i reati terroristici.

Articolo 4

Richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di sentenze

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.

Articolo 5

Abrogazione di disposizioni esistenti

La decisione 2003/48/GAI è abrogata.

Articolo 6

Applicazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 30 giugno 2006.

Articolo 7

Applicazione territoriale

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Parere reso il 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 16 del 22.1.2003, pag. 68.

(3)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(4)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dal protocollo del 27.11.2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

(5)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2003/659/GAI (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44).

(6)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/220/PESC (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 59).


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