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Document 52022XX1130(01)
Summary of the Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a Regulation on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products 2022/C 454/04 (The full text of this Opinion can be found in English, French and German on the EDPS website https://edps.europa.eu)
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli 2022/C 454/04 [Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli 2022/C 454/04 [Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
GU C 454 del 30.11.2022, p. 112–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 454/112 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli
(2022/C 454/04)
[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD https://edps.europa.eu)
Il 2 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (la «proposta»).
Gli obiettivi generali della proposta sono due: garantire un’efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell’Unione, comprendente procedure di registrazione efficienti, al fine di ricompensare in modo equo i produttori per il loro impegno, e facilitare l’adozione delle indicazioni geografiche (IG) in tutta l’Unione.
Il GEPD nota con soddisfazione che la proposta definisce i ruoli della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure previste dalla stessa.
Nel contempo, il GEPD raccomanda di menzionarvi esplicitamente il ruolo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in qualità di contitolare del trattamento insieme alla Commissione europea. Il GEPD raccomanda inoltre di prevedervi un accordo, come previsto all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), e/o all’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (2) (regolamento generale sulla protezione dei dati). A tale riguardo il GEPD raccomanda di includere nel suddetto accordo una disposizione atta a conferire alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione che contempli disposizioni dettagliate finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
Il GEPD raccomanda di specificare nella proposta stessa le diverse categorie di dati personali che devono figurare nei documenti giustificativi a integrazione delle domande di registrazione, delle opposizioni e delle osservazioni ufficiali, negli estratti del registro dell’Unione e nel documento unico. La proposta dovrebbe inoltre specificare in quali circostanze e/o in quali situazioni sia necessario rendere pubblici dati personali nonché quali categorie degli stessi, oltre a definire chiaramente con quali obiettivi. In aggiunta, per limitare la divulgazione di dati personali al pubblico, il GEPD raccomanda di valutare se sia opportuno istituire una procedura in base alla quale solo le persone che dimostrino di avere un interesse legittimo possano accedere a ulteriori categorie di dati personali, come i recapiti.
Infine, il GEPD ritiene che occorra motivare ulteriormente il periodo di conservazione dei dati prescelto per la documentazione relativa alla cancellazione di indicazioni geografiche o, in alternativa, che detto periodo debba essere ridotto.
1. INTRODUZIONE
1. |
Il 2 maggio 2022 la Commissione europea ha emanato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (3) (la «proposta»). |
2. |
Gli obiettivi generali perseguiti dalla proposta sono: a) garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale («DPI») nell’Unione, comprendente procedure di registrazione efficienti; b) aumentare l’adozione delle indicazioni geografiche («IG») in tutta l’Unione a beneficio dell’economia rurale (4). |
3. |
La proposta modificherebbe l’attuale quadro legislativo delle IG al fine di armonizzare le norme comuni a tutti i settori, in particolare le procedure di registrazione di una denominazione o di modifica del disciplinare, la protezione delle denominazioni stesse, i controlli e l’applicazione (5). Attribuirebbe inoltre un ruolo all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO») nella procedura di registrazione. Più specificamente, mentre la valutazione a livello nazionale rimarrebbe di competenza degli Stati membri, l’EUIPO fornirebbe assistenza tecnica alla Commissione durante l’esame a livello dell’UE delle domande e delle opposizioni (6). |
4. |
Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 23 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 42 paragrafo 1, del EUDPR. A tale riguardo, il GEPD invita i colegislatori a inserire un riferimento esplicito a tale consultazione in uno dei considerando della proposta. |
4. CONCLUSIONI
23. |
Alla luce di quanto precede, il GEPD:
|
Bruxelles, 18 luglio 2022
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) GU L 295 dell’21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 119 dell’4.5.2016, pag. 1.
(3) COM(2022) 134 final.
(4) COM(2022) 134 final/2, pag. 2.
(5) COM(2022) 134 final/2, pag. 4.
(6) COM(2022) 134 final/2, pag. 10.