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Document L:2009:079:FULL
Official Journal of the European Union, L 79, 25 March 2009
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 79, 25 marzo 2009
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 79, 25 marzo 2009
ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/289/CE |
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2009/290/CE |
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Commissione |
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2009/291/CE |
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Decisione della Commissione, del 20 marzo 2009, relativa al progetto di regolamento di applicazione dell'Irlanda concernente l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine [notificata con il numero C(2009) 1931] ( 1 ) |
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2009/292/CE |
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Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2009) 1959] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 246/2009 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2009
relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)
(Versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 83,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione occorre procedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
In conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l’articolo 81, paragrafo 1, può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3. |
(3) |
In conformità dell’articolo 83 del trattato le disposizioni d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, devono essere emanate mediante regolamento o direttiva. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), tali disposizioni devono determinare le modalità d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di assicurare, da una parte, una sorveglianza efficace e di semplificare nel contempo, per quanto possibile, il controllo amministrativo. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera d), tali disposizioni devono definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia. |
(4) |
Il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; il sistema di trasporto per container ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione. La marina mercantile degli Stati membri dovrebbe riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per far fronte alla concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea. |
(5) |
Gli accordi di servizi in comune stipulati tra le compagnie di trasporto marittimo di linea allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali (denominati negli ambienti marittimi con il termine di «consorzi») possono contribuire a fornire i mezzi necessari per migliorare la produttività dei servizi di trasporto marittimo di linea e promuovere il progresso tecnico ed economico. |
(6) |
I trasporti marittimi sono importanti per lo sviluppo degli scambi della Comunità e gli accordi di consorzio possono svolgere un ruolo in questo senso date le caratteristiche particolari del traffico marittimo internazionale di linea. La legalizzazione di tali accordi costituisce una misura atta a contribuire positivamente al miglioramento della competitività del settore marittimo della Comunità. |
(7) |
Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell’utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio, grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione dei costi per effetto di una maggiore utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio derivante da un perfezionamento delle navi e dell’attrezzatura. |
(8) |
La Commissione dovrebbe essere abilitata a dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di consorzio, onde agevolare una cooperazione fra imprese economicamente auspicabile, che non abbia ripercussioni nefaste sotto il profilo della politica della concorrenza. La Commissione, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbe avere la possibilità di definire con precisione il campo d’applicazione di tali esenzioni e le condizioni cui esse sono subordinate. |
(9) |
I consorzi nel settore del trasporto marittimo di linea sono una forma specializzata e complessa di «joint venture»; esiste una grande varietà di accordi di consorzio posti in essere in situazioni differenti. Le parti di un accordo di consorzio mutano spesso e il campo d’applicazione, le attività e le clausole di detti accordi sono frequentemente modificati. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di definire periodicamente i consorzi ai quali dovrebbe essere applicata un’esenzione per categoria. |
(10) |
Per garantire che tutte le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato risultino soddisfatte, è opportuno subordinare l’esenzione per categoria a condizioni destinate a far sì che una congrua parte dell’utile ricada sui caricatori e che la concorrenza non sia eliminata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, dichiarare l’articolo 81, paragrafo 1, inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea, al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi o commerciali (consorzi), fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi.
2. Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo definisce le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisa a quali condizioni dette categorie saranno considerate esentate dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo.
Articolo 2
1. Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
2. Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno determinato l’adozione.
Articolo 3
Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempre che soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.
Articolo 4
Il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito dal regolamento medesimo, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, in vigore al 1o gennaio 1995, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1, si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che al 1o gennaio 1995 rientravano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 5
Prima di adottare il regolamento previsto dall’articolo 1, la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all’insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le proprie osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore a un mese.
Articolo 6
Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento in applicazione dell’articolo 1, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4).
Articolo 7
Il regolamento (CEE) n. 479/92, come modificato dagli atti citati nell’allegato I, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LANGER
(1) Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato con l’elenco delle modificazioni successive
(di cui all’articolo 7)
Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 42 |
Atto di adesione del 1994, articolo 29 e allegato I, punto III.A.4 |
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ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 479/92 |
Presente regolamento |
Articoli 1, 2 e 3 |
Articoli 1, 2 e 3 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 247/2009 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
82,5 |
JO |
64,0 |
|
MA |
61,5 |
|
TN |
134,4 |
|
TR |
101,8 |
|
ZZ |
88,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
69,5 |
|
TR |
146,8 |
|
ZZ |
127,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
52,9 |
TR |
139,7 |
|
ZZ |
96,3 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,2 |
IL |
60,0 |
|
MA |
44,2 |
|
TN |
49,5 |
|
TR |
70,6 |
|
ZZ |
53,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
53,5 |
ZZ |
53,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
91,7 |
BR |
75,3 |
|
CA |
110,4 |
|
CL |
84,2 |
|
CN |
68,6 |
|
MK |
21,2 |
|
US |
115,4 |
|
UY |
67,9 |
|
ZA |
82,7 |
|
ZZ |
79,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,3 |
CL |
96,6 |
|
CN |
66,7 |
|
ZA |
91,6 |
|
ZZ |
84,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 248/2009 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Rifusione)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve essere ora nuovamente modificato per quanto riguarda l'elenco delle regioni degli Stati membri e i codici delle monete utilizzati ai fini del presente regolamento ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) |
La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad essa le informazioni necessarie. |
(3) |
La Commissione deve essere in grado di controllare l'attività delle organizzazioni di produttori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l'applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto. |
(4) |
I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 104/2000 comportano la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni ben definite e ad intervalli regolari. |
(5) |
Nell'ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Comunicazioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori
Articolo 1
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 entro due mesi dalla data della decisione adottata.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Prezzi e interventi
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 entro i due mesi successivi all'inizio di ogni campagna di pesca.
Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli Stati membri alla Commissione.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sette settimane successive al trimestre di cui trattasi.
In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione (4) entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 5
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria dalle organizzazioni di produttori, nonché il valore dei quantitativi consegnati all'industria, durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 7
Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.
Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Articolo 8
Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell'ambito della gestione della politica comune della pesca (sistema FIDES II).
Articolo 9
Il regolamento (CE) n. 80/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2009.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.
(3) V. allegato IX.
(4) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.
ALLEGATO I
Informazioni relative alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori
Numero di registrazione |
Designazione del campo |
Tipo |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-PO |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Data di invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
4 |
Tipo di messaggio |
<TYP> |
Testo |
3 |
INS = nuovo MOD = modifica DEL = ritiro del riconoscimento |
5 |
Numero dell'OP o dell'associazione di OP |
<NOP> |
Testo |
7 |
Solamente in caso di messaggio del tipo «MOD» oppure «DEL» |
6 |
Denominazione |
<NOM> |
Testo |
|
|
7 |
Abbreviazione ufficiale |
<ABB> |
|
|
Se esiste |
8 |
Numero nazionale |
<NID> |
|
|
Se esiste |
9 |
Zona di competenza |
<ARE> |
Testo |
|
|
10 |
Attività |
<ACT> |
Testo |
6 |
Tab. 10 |
11 |
Data di creazione |
<DCE> |
YYYYMMDD |
|
|
12 |
Data degli statuti |
<DST> |
YYYYMMDD |
|
|
13 |
Data di concessione del riconoscimento |
<DRE> |
YYYYMMDD |
|
|
14 |
Data del ritiro del riconoscimento |
<DRA> |
YYYYMMDD |
|
Solamente in caso di messaggio del tipo «DEL» |
15 |
Indirizzo 1 |
<ADR1> |
Testo |
|
|
16 |
Indirizzo 2 |
<ADR2> |
Testo |
|
|
17 |
Indirizzo 3 |
<ADR3> |
|
|
|
18 |
Codice postale |
<CPO> |
Testo |
|
|
19 |
Località |
<LOC> |
Testo |
|
|
20 |
Numero di telefono 1 |
<TEL1> |
Testo |
|
+ nn(nn)nnn.nnn.nnn |
21 |
Numero di telefono 2 |
<TEL2> |
Testo |
|
+ nn(nn)nnn.nnn.nnn |
22 |
Numero di fax |
<FAX> |
Testo |
|
+ nn(nn)nnn.nnn.nnn |
23 |
|
<MEL> |
Testo |
|
|
24 |
Indirizzo del sito web |
<WEB> |
Testo |
|
|
25 e successivi |
Numero dell'OP aderente |
<ADH> |
Testo |
|
In caso di associazioni di OP, elenco delle OP aderenti |
ALLEGATO II
Prezzi di ritiro applicati dalle organizzazioni di produttori
Da inviare due mesi dopo l'inizio della campagna di pesca
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-PO-WP |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
Y |
1 |
Y = anno |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
8 |
PPP = sequenza YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Testo |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Codice di identificazione dell'OP |
<DAT> |
Testo |
7 |
CCC-999 |
|
Codice specie |
|
Testo |
3 |
Tab. 7 |
|
Codice conservazione |
|
Testo |
3 |
Tab. 4 |
|
Codice presentazione |
|
Testo |
2 |
Tab. 3 |
|
Codice freschezza |
|
Testo |
2 |
Tab. 5 |
|
Codice taglia |
|
Testo |
3 |
Tab. 2 |
|
Prezzo di ritiro |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8, per 1 000 kg |
|
Regione d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale |
|
Testo |
|
Tab. 8 |
ALLEGATO III
Prodotti di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000
Invio trimestrale
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-FRESH |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
Q o C |
1 |
Q = trimestre C = crisi |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
8 |
PPP = sequenza da 1 a 4 per trimestre da 1 a 24 per quindicina YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Testo |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Codice NUTS regione di sbarco |
<DAT> |
Testo |
7 |
Tab. 1 |
|
Codice specie |
|
Testo |
3 |
Tab. 7 |
|
Codice conservazione |
|
Testo |
3 |
Tab. 4 |
|
Codice presentazione |
|
Testo |
2 |
Tab. 3 |
|
Codice freschezza |
|
Testo |
2 |
Tab. 5 |
|
Codice taglia |
|
Testo |
3 |
Tab. 2 |
|
Valore dei quantitativi venduti |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Quantitativi venduti |
|
Numero intero |
|
kg |
|
Quantitativi ritirati al prezzo comunitario |
|
Numero intero |
|
kg |
|
Quantitativi ritirati al prezzo autonomo |
|
Numero intero |
|
kg |
|
Quantitativi riportati |
|
Numero intero |
|
kg |
ALLEGATO IV
Prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000
Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato
Invio trimestrale
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-STD-VAL |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
Q |
1 |
Q = trimestre |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
8 |
PPP = sequenza da 1 a 4 YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Testo |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Codice specie |
<DAT> |
Testo |
3 |
Tab. 7 |
|
Codice destinazione |
|
Testo |
6 |
Tab. 9 |
|
Valore dei quantitativi venduti o ceduti |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 Il valore «0» consentito per i quantitativi ceduti |
|
Quantitativi venduti o ceduti |
|
Numero intero |
|
kg |
ALLEGATO V
Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 (Invio trimestrale)
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-FROZEN |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
Q |
1 |
Q = trimestre |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
8 |
PPP = sequenza da 1 a 4 YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Testo |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Codice NUTS regione di sbarco |
<DAT> |
Testo |
7 |
Tab. 1 |
|
Codice specie |
<DAT> |
Testo |
3 |
Tab. 7 |
|
Codice conservazione |
|
Testo |
3 |
Tab. 4 |
|
Codice presentazione |
|
Testo |
2 |
Tab. 3 |
|
Codice freschezza |
|
Testo |
2 |
Tab. 5 |
|
Codice taglia |
|
Testo |
3 |
Tab. 2 |
|
Valore dei quantitativi venduti |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Quantità vendute prima dell'ammasso |
|
Numero intero |
|
kg |
|
Quantità entrate in magazzino |
|
Numero intero |
|
kg |
|
Quantità uscite dal magazzino |
|
Numero intero |
|
kg |
ALLEGATO VI
Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000
Periodicità: mensile
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-TUNA |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
M |
1 |
M = mensile |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
7 |
PPP = sequenza da 1 a 12 YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Testo |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Organizzazione di produttori |
<DAT> |
Testo |
7 |
CCC-999 |
|
Codice specie |
|
Testo |
3 |
Tab. 7 |
|
Codice conservazione |
|
Testo |
3 |
Tab. 4 |
|
Codice presentazione |
|
Testo |
2 |
Tab. 3 |
|
Codice taglia |
|
Testo |
3 |
Tab. 2 |
|
Valore dei quantitativi venduti e consegnati all'industria |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Quantitativi venduti e consegnati all'industria |
|
Numero intero |
|
kg |
ALLEGATO VII
Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000
Periodicità: annua
Numero di registrazione |
Dati pertinenti |
Identificazione del tipo di dati |
Formato |
Dimensioni |
Codice |
1 |
Identificazione del messaggio |
<REQUEST.NAME> |
Testo |
|
MK-TECH |
2 |
Stato membro |
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3> |
Testo |
3 |
Tab. 1 |
3 |
Numero progressivo dell'invio |
<LOT> |
Numerico |
4 |
Numero progressivo attribuito dallo Stato membro |
4 |
Tipo di messaggio |
<MTYP> |
|
19 |
INS NOTIFICATION SUP NOTIFICATION REP NOTIFICATION INS IN NOTIFICATION MOD IN NOTIFICATION SUP IN NOTIFICATION |
5 |
Data dell'invio |
<DSE> |
YYYYMMDD |
8 |
|
6 |
Periodicità |
<PTYP> |
Y |
1 |
Y = anno |
7 |
Identificazione del periodo |
<IDP> |
PPP/YYYY |
7 |
PPP = 1 YYYY = anno |
8 |
Moneta utilizzata |
<MON> |
Text |
3 |
Tab. 6 |
9 e successivi |
Codice specie |
<DAT> |
Testo |
3 |
1AB = prodotto allegato I, AB 1C = prodotto allegato I, C 2 = prodotto allegato II |
|
Codice spese tecniche |
|
Testo |
2 |
Tab. 11 |
|
Costo della manodopera |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Costi energetici |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Costi di trasporto |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
|
Altri costi (condizionamento, marinatura, imballaggio diretto, ecc.) |
|
Numero intero |
|
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8 |
ALLEGATO VIII
Tabella 1
Codici NUTS «ISO-A3» |
PAESE |
Denominazione «NUTS» |
BE |
BELGIQUE-BELGIE |
|
BE10 |
REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW. |
|
BE21 |
PROV. ANTWERPEN |
|
BE22 |
PROV. LIMBURG (B) |
|
BE23 |
PROV. OOST-VLAANDEREN |
|
BE24 |
PROV. VLAAMS BRABANT |
|
BE25 |
PROV. WEST-VLAANDEREN |
|
BE31 |
PROV. BRABANT WALLON |
|
BE32 |
PROV. HAINAUT |
|
BE33 |
PROV. LIEGE |
|
BE34 |
PROV. LUXEMBOURG (B) |
|
BE35 |
PROV. NAMUR |
|
BG |
България |
|
BG01 |
SEVEROZAPADEN |
|
BG02 |
SEVEREN TSENTRALEN |
|
BG03 |
SEVEROIZTOCHEN |
|
BG04 |
YUGOZAPADEN |
|
BG05 |
YUZHEN TSENTRALEN |
|
BG06 |
YUGOIZTOCHEN |
|
CZ |
ČESKÁ REPUBLIKA |
|
CZ01 |
PRAHA |
|
DK |
DANMARK |
|
DK011 |
BYEN KØBENHAVN |
|
DK012 |
KØBENHAVNS OMEGN |
|
DK013 |
NORDSJÆLLAND |
|
DK014 |
BORNHOLM |
|
DK021 |
ØSTSJÆLLAND |
|
DK022 |
VEST – OG SYDSJÆLLAND |
|
DK031 |
FYN |
|
DK032 |
SYDJYLLAND |
|
DK041 |
VESTJYLLAND |
|
DK042 |
ØSTJYLLAND |
|
DK050 |
NORDJYLLAND |
|
DE |
DEUTSCHLAND |
|
DE11 |
STUTTGART |
|
DE12 |
KARLSRUHE |
|
DE13 |
FREIBURG |
|
DE14 |
TÜBINGEN |
|
DE21 |
OBERBAYERN |
|
DE22 |
NIEDERBAYERN |
|
DE23 |
OBERPFALZ |
|
DE24 |
OBERFRANKEN |
|
DE25 |
MITTELFRANKEN |
|
DE26 |
UNTERFRANKEN |
|
DE27 |
SCHWABEN |
|
DE30 |
BERLIN |
|
DE41 |
BRANDENBURG - NORDOST |
|
DE42 |
BRANDENBURG - SÜDWEST |
|
DE50 |
BREMEN |
|
DE60 |
HAMBURG |
|
DE71 |
DARMSTADT |
|
DE72 |
GIEßEN |
|
DE73 |
KASSEL |
|
DE80 |
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|
DE91 |
BRAUNSCHWEIG |
|
DE92 |
HANNOVER |
|
DE93 |
LÜNEBURG |
|
DE94 |
WESER-EMS |
|
DEA1 |
DÜSSELDORF |
|
DEA2 |
KÖLN |
|
DEA3 |
MÜNSTER |
|
DEA4 |
DETMOLD |
|
DEA5 |
ARNSBERG |
|
DEB1 |
KOBLENZ |
|
DEB2 |
TRIER |
|
DEB3 |
RHEINHESSEN-PFALZ |
|
DEC0 |
SAARLAND |
|
DED1 |
CHEMNITZ |
|
DED2 |
DRESDEN |
|
DED3 |
LEIPZIG |
|
DEE0 |
SACHSEN-ANHALT |
|
DEF0 |
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|
DEG0 |
THÜRINGEN |
|
EE |
EESTI |
|
EE001 |
PÕHJA-EESTI |
|
EE004 |
LÄÄNE-EESTI |
|
EE006 |
KESK-EESTI |
|
EE007 |
KIRDE-EESTI |
|
EE008 |
LÕUNA-EESTI |
|
GR |
ΕΛΛΑΔΑ |
|
GR11 |
Aνατολική Μακεδονία, Θράκη |
|
GR12 |
Κεντρική Μακεδονία |
|
GR13 |
Δυτική Μακεδονία |
|
GR14 |
Θεσσαλία |
|
GR21 |
Ήπειρος |
|
GR22 |
Ιόνια Νησιά |
|
GR23 |
Δυτική Ελλάδα |
|
GR24 |
Στερεά Ελλάδα |
|
GR25 |
Πελοπόννησος |
|
GR30 |
Aττική |
|
GR41 |
Βόρειο Αιγαίο |
|
GR42 |
Νότιο Αιγαίο |
|
GR43 |
Κρήτη |
|
ES |
ESPAÑA |
|
ES11 |
GALICIA |
|
ES12 |
PRINCIPADO DE ASTURIAS |
|
ES13 |
CANTABRIA |
|
ES21 |
PAÍS VASCO |
|
ES22 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA |
|
ES23 |
LA RIOJA |
|
ES24 |
ARAGÓN |
|
ES30 |
COMUNIDAD DE MADRID |
|
ES41 |
CASTILLA Y LEÓN |
|
ES42 |
CASTILLA-LA MANCHA |
|
ES43 |
EXTREMADURA |
|
ES51 |
CATALUÑA |
|
ES52 |
COMUNIDAD VALENCIANA |
|
ES53 |
ILLES BALEARS |
|
ES61 |
ANDALUCÍA |
|
ES62 |
REGIÓN DE MURCIA |
|
ES63 |
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA |
|
ES64 |
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA |
|
ES70 |
CANARIAS |
|
FR |
FRANCE |
|
FR1 |
ÎLE DE FRANCE |
|
FR21 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
|
FR22 |
PICARDIE |
|
FR23 |
HAUTE-NORMANDIE |
|
FR24 |
CENTRE |
|
FR25 |
BASSE-NORMANDIE |
|
FR26 |
BOURGOGNE |
|
FR30 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
|
FR41 |
LORRAINE |
|
FR42 |
ALSACE |
|
FR43 |
FRANCHE-COMTÉ |
|
FR51 |
PAYS DE LA LOIRE |
|
FR521 |
CÔTES-D’ARMOR |
|
FR522 |
FINISTÈRE |
|
FR523 |
ILLE-ET-VILAINE |
|
FR524 |
MORBIHAN |
|
FR53 |
POITOU-CHARENTES |
|
FR61 |
AQUITAINE |
|
FR62 |
MIDI-PYRÉNÉES |
|
FR63 |
LIMOUSIN |
|
FR71 |
RHÔNE-ALPES |
|
FR72 |
AUVERGNE |
|
FR81 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
|
FR82 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR |
|
FR83 |
CORSE |
|
FR91 |
GUADELOUPE |
|
FR92 |
MARTINIQUE |
|
FR93 |
GUYANE |
|
FR94 |
RÉUNION |
|
IE |
IRELAND |
|
IE011 |
BORDER |
|
IE012 |
MIDLAND |
|
IE013 |
WEST |
|
IE021 |
DUBLIN |
|
IE022 |
MID-EAST |
|
IE023 |
MID-WEST |
|
IE024 |
SOUTH-EAST (IRL) |
|
IE025 |
SOUTH-WEST (IRL) |
|
IT |
ITALIA |
|
ITC1 |
PIEMONTE |
|
ITC2 |
VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE |
|
ITC3 |
LIGURIA |
|
ITC4 |
LOMBARDIA |
|
ITD1 |
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN |
|
ITD2 |
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO |
|
ITD3 |
VENETO |
|
ITD4 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
|
ITD5 |
EMILIA-ROMAGNA |
|
ITE1 |
TOSCANA |
|
ITE2 |
UMBRIA |
|
ITE3 |
MARCHE |
|
ITE4 |
LAZIO |
|
ITF1 |
ABRUZZO |
|
ITF2 |
MOLISE |
|
ITF3 |
CAMPANIA |
|
ITF4 |
PUGLIA |
|
ITF5 |
BASILICATA |
|
ITF6 |
CALABRIA |
|
ITG1 |
SICILIA |
|
ITG2 |
SARDEGNA |
|
CY |
ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS |
|
LV |
LATVIJA |
|
LV003 |
KURZEME |
|
LV005 |
LATGALE |
|
LV006 |
RĪGA |
|
LV007 |
PIERĪGA |
|
LV008 |
VIDZEME |
|
LV009 |
ZEMGALE |
|
LT |
LIETUVA |
|
LT001 |
ALYTAUS APSKRITIS |
|
LT002 |
KAUNO APSKRITIS |
|
LT003 |
KLAIPĖDOS APSKRITIS |
|
LT004 |
MARIJAMPOLĖS APSKRITIS |
|
LT005 |
PANEVĖŽIO APSKRITIS |
|
LT006 |
ŠIAULIŲ APSKRITIS |
|
LT007 |
TAURAGĖS APSKRITIS |
|
LT008 |
TELŠIŲ APSKRITIS |
|
LT009 |
UTENOS APSKRITIS |
|
LT00A |
VILNIAUS APSKRITIS |
|
LU |
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) |
|
HU |
MAGYARORSZÁG |
|
HU10 |
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG |
|
HU21 |
KÖZÉP-DUNÁNTÚL |
|
HU22 |
NYUGAT-DUNÁNTÚL |
|
HU23 |
DÉL-DUNÁNTÚL |
|
HU31 |
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG |
|
HU32 |
ÉSZAK-ALFÖLD |
|
HU33 |
DÉL-ALFÖLD |
|
MT |
MALTA |
|
NL |
NEDERLAND |
|
NL11 |
GRONINGEN |
|
NL12 |
FRIESLAND (NL) |
|
NL13 |
DRENTHE |
|
NL21 |
OVERIJSSEL |
|
NL22 |
GELDERLAND |
|
NL23 |
FLEVOLAND |
|
NL31 |
UTRECHT |
|
NL32 |
NOORD-HOLLAND |
|
NL33 |
ZUID-HOLLAND |
|
NL34 |
ZEELAND |
|
NL41 |
NOORD-BRABANT |
|
NL42 |
LIMBURG (NL) |
|
AT |
ÖSTERREICH |
|
AT11 |
BURGENLAND (A) |
|
AT12 |
NIEDERÖSTERREICH |
|
AT13 |
WIEN |
|
AT21 |
KÄRNTEN |
|
AT22 |
STEIERMARK |
|
AT31 |
OBERÖSTERREICH |
|
AT32 |
SALZBURG |
|
AT33 |
TIROL |
|
AT34 |
VORARLBERG |
|
PL |
POLSKA |
|
PL11 |
ŁÓDZKIE |
|
PL12 |
MAZOWIECKIE |
|
PL21 |
MAŁOPOLSKIE |
|
PL22 |
ŚLĄSKIE |
|
PL31 |
LUBELSKIE |
|
PL32 |
PODKARPACKIE |
|
PL33 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE |
|
PL34 |
PODLASKIE |
|
PL41 |
WIELKOPOLSKIE |
|
PL42 |
ZACHODNIOPOMORSKIE |
|
PL43 |
LUBUSKIE |
|
PL51 |
DOLNOŚLĄSKIE |
|
PL52 |
OPOLSKIE |
|
PL61 |
KUJAWSKO-POMORSKIE |
|
PL62 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE |
|
PL63 |
POMORSKIE |
|
PT |
PORTUGAL |
|
PT11 |
NORTE |
|
PT15 |
ALGARVE |
|
PT16 |
CENTRO (P) |
|
PT17 |
LISBOA |
|
PT18 |
ALENTEJO |
|
PT20 |
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES |
|
PT30 |
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA |
|
RO |
ROMÂNIA |
|
RO01 |
NORD-EST |
|
RO02 |
SUD-EST |
|
RO03 |
SUD |
|
RO04 |
SUD-VEST |
|
RO05 |
VEST |
|
RO06 |
NORD-VEST |
|
RO07 |
CENTRU |
|
RO08 |
BUCUREȘTI |
|
SI |
SLOVENIJA |
|
SK |
SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
|
FI |
SUOMI/FINLAND |
|
FI13 |
ITÄ-SUOMI |
|
FI18 |
ETELÄ-SUOMI |
|
FI19 |
LÄNSI-SUOMI |
|
FI1A |
POHJOIS-SUOMI |
|
FI20 |
ÅLAND |
|
SE |
SVERIGE |
|
SE11 |
STOCKHOLM |
|
SE12 |
ÖSTRA MELLANSVERIGE |
|
SE21 |
SMÅLAND MED ÖARNA |
|
SE22 |
SYDSVERIGE |
|
SE23 |
VÄSTSVERIGE |
|
SE31 |
NORRA MELLANSVERIGE |
|
SE32 |
MELLERSTA NORRLAND |
|
SE33 |
ÖVRE NORRLAND |
|
UK |
UNITED KINGDOM |
|
UKC1 |
TEES VALLEY AND DURHAM |
|
UKC2 |
NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR |
|
UKD1 |
CUMBRIA |
|
UKD2 |
CHESHIRE |
|
UKD3 |
GREATER MANCHESTER |
|
UKD4 |
LANCASHIRE |
|
UKD5 |
MERSEYSIDE |
|
UKE1 |
EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE |
|
UKE2 |
NORTH YORKSHIRE |
|
UKE3 |
SOUTH YORKSHIRE |
|
UKE4 |
WEST YORKSHIRE |
|
UKF1 |
DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE |
|
UKF2 |
LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE |
|
UKF3 |
LINCOLNSHIRE |
|
UKG1 |
HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE |
|
UKG2 |
SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE |
|
UKG3 |
WEST MIDLANDS |
|
UKH1 |
EAST ANGLIA |
|
UKH2 |
BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE |
|
UKH3 |
ESSEX |
|
UKI1 |
INNER LONDON |
|
UKI2 |
OUTER LONDON |
|
UKJ1 |
BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE |
|
UKJ2 |
SURREY, EAST AND WEST SUSSEX |
|
UKJ3 |
HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT |
|
UKJ4 |
KENT |
|
UKK1 |
GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA |
|
UKK2 |
DORSET AND SOMERSET |
|
UKK3 |
CORNWALL AND ISLES OF SCILLY |
|
UKK4 |
DEVON |
|
UKL1 |
WEST WALES AND THE VALLEYS |
|
UKL2 |
EAST WALES |
|
UKM2 |
EASTERN SCOTLAND |
|
UKM3 |
SOUTH WESTERN SCOTLAND |
|
UKM50 |
ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE |
|
UKM61 |
CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY |
|
UKM62 |
INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY |
|
UKM63 |
LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE |
|
UKM64 |
EILAN SIAR (WESTERN ISLES) |
|
UKM65 |
ORKNEY ISLANDS |
|
UKM66 |
SHETLAND ISLANDS |
|
UKN |
NORTHERN IRELAND |
Tabella 2
Codici delle taglie
Codice |
Denominazione |
1 |
Taglia 1 |
2 |
Taglia 2 |
3 |
Taglia 3 |
4 |
Taglia 4 |
5 |
Taglia 5 |
6 |
Taglia 6 |
M10 |
≤ 10 kg |
P10 |
> 10 kg |
M4 |
≤ 4 kg |
M1 |
≤ 1,1 kg |
50 |
> 1,8 kg |
51 |
≤ 1,8 kg |
SO |
Non pertinente |
M11 |
< 1,1 kg |
M13 |
< 1,33 kg |
B21 |
≥ 1,1 kg < 2,1 kg |
B27 |
≥ 1,33 kg < 2,7 kg |
P21 |
≥ 2,1 kg |
P27 |
≥ 2,7 kg |
Tabella 3
Codici di presentazione
Codice |
Presentazione |
1 |
Interi |
12 |
Decapitati |
3 |
Eviscerati con testa |
31 |
Eviscerati e senza branchie |
32 |
Eviscerati e decapitati |
61 |
Puliti |
25 |
Lati |
2 |
Filetti |
62 |
Eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati |
63 |
Eviscerati e decapitati |
21 |
Con lische «standard» |
22 |
Senza lische |
23 |
Con pelle |
24 |
Senza pelle |
51 |
Tritati in blocchi |
5 |
Pezzi e altre carni |
11 |
Con o senza testa |
9 |
Ammesse tutte le presentazioni salvo interi ed eviscerati con branchie |
26 |
Filetti tritati in blocchi < 4 kg |
70 |
Puliti con testa o interi |
71 |
Ammesse tutte le presentazioni per questa specie |
72 |
Ammesse tutte le presentazioni salvo filetti, pezzi e altre carni |
6 |
Puliti, eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati; eviscerati e decapitati |
7 |
Altre presentazioni |
SO |
Non pertinente |
Tabella 4
Codici di conservazione
Codice |
Conservazione |
SO |
Non pertinente |
V |
Vivi |
C |
Congelati |
CU |
Cotti in acqua |
S |
Salati |
FC |
Freschi o congelati |
FR |
Freschi o refrigerati |
PRE |
Preparazione |
CSR |
Conserva di pesce |
F |
Freschi |
R |
Refrigerati |
Tabella 5
Codici di freschezza
Codice |
Freschezza |
E |
Extra |
A |
A |
B |
B |
V |
Vivi |
SO |
Non pertinente |
Tabella 6
Codici delle monete
Codice |
Moneta |
EUR |
Euro |
BGN |
Lev bulgaro |
CZK |
Corona ceca |
DKK |
Corona danese |
EEK |
Corona estone |
GBP |
Lira sterlina |
HUF |
Fiorino ungherese |
LTL |
Litas lituano |
LVL |
Lats lettone |
PLN |
Zloty polacco |
RON |
Nuovo leu rumeno |
SEK |
Corona svedese |
Tabella 7
Codice |
Specie |
ALB |
Thunnus alalunga |
ALK |
Theragra chalcogramma |
BFT |
Thunnus thynnus |
BIB |
Trisopterus luscus |
BOG |
Boops boops |
BRA |
Brama spp. |
BRB |
Spondyliosoma cantharus |
BSF |
Aphanopus carbo |
CDZ |
Gadus spp. |
COD |
Gadus morhua |
COE |
Conger conger |
CRE |
Cancer pagurus |
CSH |
Crangon crangon |
CTC |
Sepia officinalis |
CTR |
Sepiola rondeleti |
DAB |
Limanda limanda |
DEC |
Dentex dentex |
DGS |
Squalus acanthias |
DOL |
Coryphaena hippurus |
DPS |
Parapenaeus longirostris |
ENR |
Engraulis spp. |
FLE |
Platichthys flesus |
GHL |
Rheinhardtius hippoglossoides |
GRC |
Gadus ogac |
GUY |
Triga spp. |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
HER |
Clupea harengus |
HKE |
Merluccius merluccius |
HKP |
Merluccius hubbsi |
HKX |
Merluccius spp. |
ILL |
Illex spp. |
JAX |
Trachurus spp. |
LEM |
Mircostomus kitt |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
LNZ |
Molva spp. |
MAC |
Scomber scombrus |
MAS |
Scomber japonicus |
MAZ |
Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor |
MGS |
Mugil spp. |
MNZ |
Lophius spp. |
MUR |
Mullus surmulettus |
MUT |
Mullus barbatus |
NEP |
Nephrops norvegicus |
OCZ |
Octopus spp. |
PAX |
Pagellus spp. |
PCO |
Gadus macrocephalus |
PEN |
Penaeus spp. |
PIL |
Sardina pilchardus |
PLE |
Pleuronectes platessa |
POC |
Boreogadus saida |
POK |
Pollachius virens |
POL |
Pollachius pollachius |
PRA |
Pandalus borealis |
RED |
Sebastes spp. |
ROA |
Rossia macrosoma |
SCE |
Pecten maximus |
SCL |
Scyliorhinus spp. |
SFS |
Lepidopus caudatus |
SKA |
Raja spp. |
SKJ |
Katsuwonus pelamis |
SOO |
Solea spp. |
SPC |
Spicara smaris |
SPR |
Sprattus sprattus |
SQA |
Illex argentinus |
SQC |
Loligo spp. |
SQE |
Ommastrephes sagittatus |
SQE |
Todarodes sagittatus sagittatus |
SQI |
Illex illecebrosus |
SQL |
Loligo pealei |
SQN |
Loligo patagonica |
SQO |
Loligo opalescens |
SQR |
Loligo vulgaris |
SWO |
Xiphias gladius |
TUS |
Thunnus spp. ed Euthynnus spp. eccetto Thunnus thunnus e T. obesus |
WHB |
Micromesistius poutassou |
WHE |
Buccinum undatum |
WHG |
Merlangius merlangus |
YFT |
Thunnus albacares |
Tabella 8
Regioni d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale
Codice |
Regione |
Descrizione della regione |
MADER |
Azzorre e Madeira |
Le isole Azzorre e l'isola di Madeira |
BALNOR |
Baltico settentrionale |
a nord del parallelo 59° 30′ nel Mar Baltico |
CANA |
Canarie |
Le isole Canarie |
CORN |
Cornovaglia |
Le regioni costiere e le isole delle Contee della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito |
ECOS |
Scozia |
Le regioni costiere da Wick sino ad Aberdeen nel nord-est della Scozia |
ECOIRL |
Scozia e Irlanda del Nord |
Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord |
ESTECO |
Scozia (est) |
Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni |
ESPATL |
Spagna (Atlantico) |
Le regioni costiere atlantiche della Spagna (eccetto le isole Canarie) |
ESTANG |
Est dell'Inghilterra |
Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di queste regioni. Le regioni costiere della Contea di Down |
FRAATL |
Francia (Atl., Manica, Nord) |
Le regioni costiere francesi dell'Atlantico, della Manica e del Mare del Nord |
IRL |
Irlanda |
Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda |
NIRL |
Irlanda del Nord |
Le regioni costiere della Contea di Down (Irlanda del Nord) |
PRT |
Portogallo |
Le regioni costiere atlantiche del Portogallo |
UER |
Resto Unione europea |
L'Unione europea, eccetto le regioni per le quali è applicato un coefficiente regionale |
EU |
Unione europea |
L'intera Unione europea |
WECO |
Scozia (ovest) |
Le regioni costiere da Troon (a sud-ovest della Scozia) fino a Wick (a nord-est della Scozia) e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni |
BALSUD |
Baltico |
A sud del parallelo 59° 30′ nel Mar Baltico |
Tabella 9
Utilizzazione dei ritiri
Codice |
Utilizzazione dei ritiri |
FMEAL |
Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale) |
OTHER |
Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale) |
NOALIM |
Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione |
DIST |
Distribuzione gratuita |
BAIT |
Esche |
Tabella 10
Tipo di pesca
Codice |
Tipo di pesca |
D |
Pesca al largo |
H |
Pesca d'altura |
C |
Pesca costiera |
L |
Piccola pesca locale |
O |
Altri tipi di pesca |
A |
Acquacoltura |
Tabella 11
Tipo di spese tecniche
Codice |
Tipo di spese tecniche |
CO |
Congelamento |
ST |
Magazzinaggio |
FL |
Filettatura |
SL |
Salagione — essiccazione |
MA |
Marinatura |
CU |
Cottura — pastorizzazione |
VV |
Conservazione in vivaio |
ALLEGATO IX
Regolamento abrogato e sue successive modifiche
Regolamento (CE) N. 80/2001 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3) |
|
Regolamento (CE) n. 2494/2001 della Commissione (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 22) Atto di adesione del 2003 (punto 7.4 dell'allegato II, pag. 445) |
|
Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1) |
Solo per quanto riguarda il riferimento al regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione contenuto nell'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, e per quanto riguarda il punto 5, paragrafo 1), dell'allegato |
ALLEGATO X
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) N. 80/2001 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V |
Allegato V |
Allegato VI |
Allegato VI |
Allegato VII |
Allegato VII |
Allegato VIII |
Allegato VIII |
— |
Allegato IX |
— |
Allegato X |
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 249/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti spettanti all’Agenzia in rapporto al tasso d’inflazione e li aggiorni, con effetto dal 1o aprile di ogni anno. |
(3) |
I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2008. Il tasso d’inflazione della Comunità pubblicato dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) è stato del 3,7 % nel 2008. |
(4) |
Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
(6) |
Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009. |
(7) |
Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2009. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicato a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:
1) |
L’articolo 3 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 4 «60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»; |
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 6 «36 400 EUR» è sostituito da «37 700 EUR»; |
5) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2009
relativa alla concessione di assistenza reciproca alla Lettonia
(2009/289/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,
vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),
considerando quanto segue:
(1) |
In un contesto di fabbisogno di finanziamento esterno molto elevato, i mercati dei capitali e finanziari lettoni sono stati di recente oggetto di pressioni, che riflettono un deterioramento generale del clima sui mercati e crescenti preoccupazioni in merito alla salute dell’economia lettone dati i gravi squilibri dovuti ad un ampio disavanzo e debito esterno, all’indebolimento della finanza pubblica e ad elevati tassi di inflazione dei costi e dei prezzi. Il settore bancario lettone registra gravi problemi di liquidità e di fiducia. Il livello delle riserve valutarie estere è sceso poiché la Banca centrale è intervenuta per preservare l’ancoraggio della valuta. |
(2) |
Il Consiglio esamina periodicamente le politiche economiche attuate dalla Lettonia, in particolare nel contesto dei programmi di convergenza e del programma nazionale di riforma della Lettonia, nonché nel quadro delle relazioni sulla convergenza. |
(3) |
Il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo della Lettonia fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 7,5 miliardi di euro. |
(4) |
Le autorità lettoni hanno richiesto un sostegno finanziario considerevole all’UE e ad altri paesi e istituzioni finanziarie internazionali per sostenere la bilancia dei pagamenti. |
(5) |
Esiste una grave minaccia per la bilancia dei pagamenti lettone che giustifica la concessione urgente di un concorso reciproco da parte della Comunità in cooperazione con l’FMI ed altre parti. Inoltre, in considerazione dell’urgenza della questione, é necessario consentire un’eccezione al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I comma 3 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, annesso al trattato sull’Unione europea ed ai Trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(6) |
Il pacchetto di sostegno finanziario sarebbe subordinato ad un forte impegno da parte delle autorità lettoni ad attuare un programma ambizioso di riforme di bilancio, strutturali e del sistema finanziario per facilitare gli aggiustamenti esterni ed interni necessari, stabilizzare l’economia e ristabilire la credibilità della politica economica. La Commissione verificherà attentamente ad intervalli regolari, in collaborazione con il CEF, che le condizioni di politica economica cui è subordinata la concessione dell’assistenza reciproca siano pienamente rispettate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Comunità concede assistenza reciproca alla Lettonia.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. KALOUSEK
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 gennaio 2009
relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia
(2009/290/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), ed in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2009/289/CE (2) il Consiglio ha concesso assistenza reciproca alla Lettonia. |
(2) |
In un contesto di fabbisogno di finanziamento esterno molto elevato, i mercati dei capitali e finanziari lettoni sono stati di recente oggetto di pressioni, che riflettono un deterioramento generale del clima sui mercati e crescenti preoccupazioni in merito alla salute dell’economia lettone dati i gravi squilibri dovuti all’ampio disavanzo e debito esterno, all’indebolimento della finanza pubblica e ad elevati tassi di inflazione dei costi e dei prezzi. Il settore bancario lettone registra gravi problemi di liquidità e di fiducia. Il livello delle riserve valutarie estere è sceso poiché la Banca centrale è intervenuta per preservare l’ancoraggio della valuta. |
(3) |
Il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo della Lettonia fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 7,5 miliardi di EUR. |
(4) |
È necessario fornire alla Lettonia un sostegno comunitario per un importo massimo di 3,1 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. Tale assistenza dovrebbe essere fornita in combinazione con un prestito del Fondo monetario internazionale (FMI) di 1,5 miliardi di DSP (circa 1,7 miliardi di EUR — ovvero approssimativamente il 1 200 % della quota della Lettonia nell’FMI) in virtù di un accordo di stand-by dell’FMI approvato il 23 dicembre 2008. I paesi nordici (Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia e Norvegia) dovrebbero apportare 1,9 miliardi di EUR in totale, la Banca mondiale 0,4 miliardi di EUR, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Repubblica ceca e la Polonia 0,4 miliardi di EUR complessivamente, il che porterebbe il totale a 7,5 miliardi di EUR nel periodo che si estende fino al primo trimestre del 2011. |
(5) |
L’assistenza comunitaria devono essere gestita dalla Commissione. Le condizioni di politica economica convenute con le autorità lettoni dopo la consultazione del Comitato economico e finanziario devono essere oggetto di un memorandum di intesa. Esse devono comprendere, tra l’altro, le misure intese ad alleggerire nell’immediato le pressioni sulla liquidità, a ricostituire la stabilità a lungo termine rafforzando il settore bancario, a correggere gli squilibri di bilancio e ad adottare le politiche interne volte a migliorare la competitività. Le misure devono consentire un risanamento di bilancio immediato e sostenuto, una strategia globale di sostegno al settore bancario, il rafforzamento della capacità di gestione delle crisi da parte delle autorità di regolamentazione, riforme strutturali globali nonché altre misure importanti. Le modalità finanziarie dettagliate devono essere fissate dalla Commissione nell’accordo sul prestito. |
(6) |
L’assistenza deve essere accordata al fine di alleggerire nell’immediato le pressioni sulla liquidità a condizione dell’applicazione di politiche volte a ricostituire la stabilità di lungo termine rafforzando il settore bancario, correggendo gli squilibri di bilancio e adottando politiche che consentano di migliorare la competitività, mantenendo il tasso di cambio all’interno della banda di oscillazione ristretta attorno all’attuale parità centrale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Comunità mette a disposizione della Lettonia un prestito di medio termine per un importo massimo di 3,1 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di sette anni.
2. L’assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
1. L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Lettonia e le raccomandazioni del Consiglio. Tali condizioni sono fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni finanziarie sono stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.
2. La Commissione verifica periodicamente in collaborazione con il CEF che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.
3. La Lettonia è disposta ad adottare e ad applicare misure di risanamento supplementari per stabilizzare l’economia, se esse risulteranno necessarie durante l’applicazione del programma di assistenza. Le autorità lettoni consultano la Commissione prima di adottare tali misure supplementari.
Articolo 3
1. La Commissione mette a disposizione della Lettonia l’assistenza finanziaria comunitaria in un massimo di sei quote, la cui entità sarà fissata nel memorandum d’intesa.
2. La prima quota è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa.
3. Se necessario per finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.
4. La Commissione decide in merito allo svincolo delle quote successive dopo aver ottenuto il parere del CEF.
5. L’esborso di ciascuna quota successiva avviene sulla base della soddisfacente attuazione del nuovo programma economico (programma di stabilizzazione economica e di rilancio della crescita) del governo lettone, incluso nel programma di convergenza, ed in particolare delle condizioni economiche specifiche stabilite nel memorandum d’intesa. Queste includono, tra l’altro:
a) |
l’adozione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il 2011; |
b) |
l’esecuzione del bilancio per il 2009 modificato dal bilancio suppletivo adottato il 12 dicembre 2008 (e che sarà sottoposto nel dettaglio entro la fine di marzo 2009) volto al contenimento del disavanzo di cash flow entro il 5 % del PIL o del 5,3 % in termini di SEC 95; |
c) |
la riduzione delle retribuzioni medie del settore pubblico di almeno il 15 % nel 2009 in termini nominali rispetto al bilancio iniziale del 14 novembre 2008 e di un ulteriore 2 % nel 2010-2011; |
d) |
la continuazione delle misure iniziate nel 2008 volte alla riduzione di almeno il 5 % dell’occupazione nell’amministrazione centrale entro la fine del 2008 ed alla riduzione totale del 10 % entro il 30 giugno 2009; |
e) |
il rafforzamento dell’organizzazione e dell’attuazione delle procedure di bilancio grazie all’adozione di un quadro di bilancio e di una legge di riforma di bilancio mediante una modifica alla legge vigente sulla gestione finanziaria e di bilancio; |
f) |
l’introduzione di un sistema di pagamento dei salari chiaro e trasparente per i dipendenti diretti delle amministrazioni pubbliche e l’istituzione di un sistema unico di pianificazione e di gestione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche; |
g) |
meccanismi destinati a stabilizzare maggiormente il sistema bancario a medio e lungo termine, in particolare un’ampia gamma di misure di vigilanza, prudenziali e di politica monetaria. Tali misure dovrebbero limitare la crescita del credito a livelli sostenibili ed evitare una dipendenza eccessiva da finanziamenti esterni non garantiti. Si effettuano controlli mirati nel sistema bancario per verificare che tutte le banche siano solvibili e dispongano di capitali sufficienti; |
h) |
misure appropriate riguardanti la ristrutturazione del debito nel settore privato. È rafforzata la base giuridica appropriata per la ristrutturazione del debito in termini di durata e di valuta. È inoltre data priorità al miglioramento delle procedure fallimentari e alla rapida attuazione dei programmi di risanamento; |
i) |
misure volte a garantire che i residui azionisti di minoranza della banca Parex non traggano vantaggio del piano di risanamento della banca e misure intese a rafforzare la stabilità finanziaria tramite una completa nazionalizzazione della banca Parex; |
j) |
misure di riforma strutturale nel contesto della strategia di Lisbona, attuate nel quadro del programma nazionale di riforma della Lettonia, in particolare politiche attive in materia di occupazione e di formazione permanente, un maggiore coinvolgimento degli operatori del settore privato nelle attività di R&S e di innovazione, misure di promozione delle esportazioni e la soppressione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; |
k) |
l’attuazione di progetti finanziati dall’UE al livello previsto per migliorare il contributo del settore tradeable alla crescita economica; |
l) |
misure intese a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le imprese e gli imprenditori le cui richieste di fondi strutturali siano state approvate o che prevedano eventualmente di presentare una domanda per l’ottenimento di fondi strutturali. |
Articolo 4
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. KALOUSEK
(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(2) Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.
Commissione
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2009
relativa al progetto di regolamento di applicazione dell'Irlanda concernente l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine
[notificata con il numero C(2009) 1931]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/291/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (2), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 25 giugno 2008 le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione un progetto di regolamento sanitario relativo all'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine. |
(2) |
Il progetto di regolamento d'applicazione prevede l'obbligo di indicare, sull'etichetta di tutte le carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine, nonché dei prodotti alimentari che contengono tali carni per almeno il 70 % del loro peso, il paese di origine in caratteri chiaramente leggibili in lingua irlandese e/o inglese. Per paese di «origine» si intende quello in cui l'animale è stato allevato per la maggior parte della sua vita, e in caso di paesi diversi, quello di abbattimento. |
(3) |
La direttiva 2000/13/CE comporta un'armonizzazione della regolamentazione applicabile all'etichettatura dei prodotti alimentari e prevede, da un lato, l'armonizzazione di talune disposizioni nazionali e, dall'altro, le modalità che regolano le disposizioni nazionali non armonizzate. La portata dell'armonizzazione è definita dall'articolo 3, paragrafo 1, che elenca le uniche indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta, «alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17». Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che le disposizioni comunitarie applicabili a determinati prodotti alimentari o, in loro assenza, le misure nazionali, possono prevedere altre indicazioni oltre a quelle elencate all'articolo 3, paragrafo 1. |
(4) |
L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE permette l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se queste sono giustificate da uno dei motivi elencati nel suddetto articolo, ovvero, tra l'altro la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, e a condizione che tali disposizioni non siano tali da impedire l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva. Di conseguenza è necessario che, allorché un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura è proposto in uno Stato membro, venga verificata la compatibilità di tali disposizioni con i requisiti citati in precedenza e con le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea. |
(5) |
In conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria «qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare». L'obbligo di indicare l'origine o la provenienza di un prodotto alimentare nel caso in cui la presenza di altre indicazioni sull'etichetta del prodotto potrebbe far pensare che tale prodotto abbia un'origine diversa, offre un meccanismo adatto a diminuire il rischio che i consumatori siano indotti in errore. |
(6) |
Nel caso delle carni di volatili, di carni suine e di carni ovine, i motivi addotti dalle autorità irlandesi non permettono di concludere che, in linea generale, il consumatore irlandese potrebbe, erroneamente ritenere che i prodotti in oggetto provengano da un luogo determinato. |
(7) |
L'Irlanda non ha fornito alcuna prova che il progetto di regolamento d'applicazione sia necessario per raggiungere uno degli obiettivi elencati nell'articolo 18 sopracitato o che l'ostacolo così creato sia proporzionato. Essa cita unicamente l'obiettivo di informare il consumatore sull'origine dei prodotti in oggetto. Questa ragione di per sé non è sufficiente per giustificare la regolamentazione proposta. |
(8) |
Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2000/13/CE. |
(9) |
Di conseguenza è necessario chiedere alle autorità irlandesi di non approvare il progetto di regolamento in questione. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
L'Irlanda non adotta il progetto di regolamentazione sanitaria relativa al paese d'origine delle carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine.
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(2) GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2009
che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
[notificata con il numero C(2009) 1959]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/292/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 1999/177/CE della Commissione, dell’8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), è scaduta il 9 febbraio 2009. |
(2) |
Allo scadere della decisione 1999/177/CE vi era ancora sul mercato una notevole quantità di casse e pallet in plastica contenenti metalli pesanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla direttiva 94/62/CE. Dato che il settore non è in grado di sostituire tutte le casse e tutti i pallet suddetti, esiste un forte rischio che essi siano smaltiti in discarica o mediante incenerimento. Entrambe le soluzioni avrebbero effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. |
(3) |
La direttiva 94/62/CE si prefigge di limitare la presenza di metalli pesanti negli imballaggi e di offrire un elevato livello di tutela dell’ambiente prevedendo il reimpiego e il riciclaggio. |
(4) |
Per dare al settore il tempo di sostituire tali casse e pallet in plastica avvalendosi delle migliori pratiche disponibili, occorre adottare condizioni di deroga per tali casse e pallet impiegati in cicli di prodotti all’interno di una catena chiusa e controllata. Le relazioni scientifiche presentate alla Commissione raccomandano di concedere tale deroga. |
(5) |
Dato che la Commissione intende riesaminare dopo cinque anni il funzionamento del sistema di cui alla presente decisione e i progressi compiuti nell’eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica contenenti metalli pesanti, è opportuno che gli Stati membri comunichino le informazioni utili a tal fine. Per non accrescere gli oneri amministrativi esistenti imponendo agli Stati membri un obbligo specifico di notifica, è sufficiente che tali informazioni figurino nelle relazioni che gli Stati membri sono tenute a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 17 della direttiva 94/62/CE. |
(6) |
Per ragioni di certezza del diritto, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data in cui ha cessato di applicarsi la decisione 1999/177/CE, per evitare qualunque eventuale effetto negativo dovuto a tale cessazione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«metalli pesanti», il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente; |
2) |
«introduzione deliberata di metalli pesanti», l’atto di utilizzare deliberatamente una sostanza contenente metalli pesanti nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio, qualora sia desiderabile riscontrarne costantemente la presenza nell’imballaggio finale o in un suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche; |
3) |
«presenza incidentale di metalli pesanti», la presenza imprevista di metalli pesanti in un imballaggio o in un componente di imballaggio. |
Articolo 2
La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, purché tali casse e pallet siano introdotti e mantenuti in cicli di prodotti all’interno di una catena chiusa e controllata conformemente alle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
Articolo 3
1. Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono fabbricati o riparati con un processo di riciclaggio controllato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o pallet in plastica.
L’introduzione di altro materiale si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 % in peso.
3. È vietata l’introduzione deliberata di metalli pesanti nel processo di riciclaggio, azione che va distinta dalla presenza incidentale dei suddetti elementi.
L’impiego di materiale riciclato, che può in certe parti contenere metalli pesanti, quale materia prima per la riparazione di materiali di imballaggio, non è considerato introduzione deliberata di metalli pesanti.
4. La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE unicamente a seguito dell’impiego di materiali contenenti metalli pesanti nel processo di riciclaggio.
Articolo 4
1. Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono identificati in modo permanente e visibile.
2. Gli Stati membri garantiscono che durante il ciclo di vita delle casse e dei pallet in plastica interessati almeno il 90 % delle casse e dei pallet in plastica consegnati contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono restituiti al fabbricante, al centro di imballaggio o di riempimento o a un rappresentante autorizzato.
3. Fatte salve le misure adottate in conformità dell’articolo 6, tutte le casse e tutti i pallet in plastica restituiti a norma del presente articolo che non sono più utilizzabili o che sono destinati a essere riutilizzati vengono smaltiti attraverso una procedura specificamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, oppure riciclati con un processo di riciclaggio controllato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 3.
Articolo 5
1. Gli Stati membri prevedono un sistema di inventario e registrazione e un metodo di controllo basato su elementi normativi e finanziari che consentano di documentare la conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Il sistema si applica a tutte le casse e a tutti i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, che sono immessi in circolazione o ritirati.
2. Salvo altrimenti disposto mediante accordo volontario, gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato rediga, con scadenza annuale, una dichiarazione scritta di conformità e un rapporto che attesti le modalità di adempimento delle condizioni previste dalla presente decisione. Il rapporto contiene le eventuali modifiche apportate al sistema e l’elenco dei rappresentanti autorizzati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tenga a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica pertinente per un periodo minimo di quattro anni, a fini ispettivi.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica pertinente incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
Articolo 6
Gli Stati membri adottano misure che stimolino i fabbricanti a ricercare metodi per raggiungere progressivamente il limite applicabile al contenuto di metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, nonché ad avvalersi delle migliori pratiche disponibili in materia di estrazione di metalli pesanti.
Articolo 7
Gli Stati membri includono, nelle relazioni che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 17 della direttiva 94/62/CE, una relazione particolareggiata sul funzionamento del sistema previsto nella presente decisione e sui progressi compiuti nell’eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica non conformi all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
Articolo 8
La presente decisione si applica a decorrere dal 10 febbraio 2009.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
(2) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/47 |
DECISIONE 2009/293/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2009
concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. Dette disposizioni sono state ribadite dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008. |
(2) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»). |
(3) |
L'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone che hanno commesso, o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state convenute con quello Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante. |
(4) |
A norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), ha negoziato uno scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla Forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento. |
(5) |
È opportuno approvare lo scambio di lettere, |
DECIDE:
Articolo 1
Lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LANGER
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
TRADUZIONE
Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento
Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15
Signor,
con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»).
Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:
— |
delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
— |
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107, |
— |
del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984. |
Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.
Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.
Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.
Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.
Per l'Unione europea
ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA
1. Definizioni.
Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:
a) |
«forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)»: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse; |
b) |
«operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive; |
c) |
«comandante dell'operazione dell'UE»: il comandante dell'operazione; |
d) |
«comandate della forza dell'UE»: il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio; |
e) |
«contingenti nazionali»: le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione; |
f) |
«Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale; |
g) |
«pirateria»:la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS; |
h) |
«persona trasferita»: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere. |
2. Principi generali
a) |
Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria; |
b) |
l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge; |
c) |
i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo. |
3. Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite
a) |
La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione; |
b) |
la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima; |
c) |
la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio; |
d) |
nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge; |
e) |
la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata; |
f) |
nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
|
g) |
La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya; |
h) |
il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR. |
4. Pena di morte
Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.
5. Documentazione e notifiche
a) |
Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge; |
b) |
l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione; |
c) |
il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo; |
d) |
questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya; |
e) |
inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle; |
f) |
le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere; |
g) |
allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni. |
6. Assistenza dell'EUNAVFOR
a) |
L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite; |
b) |
in particolare l'EUNAVFOR:
|
7. Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite
Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.
8. Collegamenti e controversie
a) |
Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE; |
b) |
se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica. |
9. Disposizioni di attuazione
a) |
Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra. |
b) |
Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:
|
Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15
Signor …,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data 6 marzo 2009 e il relativo allegato concernente le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, cosi redatta:
«Con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione “Atalanta”).
Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:
— |
delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
— |
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107, |
— |
del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984. |
Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.
Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.
Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA
1. Definizioni
Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:
a) |
“forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)”: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE “Atalanta”, i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse; |
b) |
“operazione”: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive; |
c) |
“comandante dell'operazione dell'UE”: il comandante dell'operazione; |
d) |
“comandate della forza dell'UE”: il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio; |
e) |
“contingenti nazionali”: le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione; |
f) |
“Stato d'origine”: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale; |
g) |
“pirateria”: la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS; |
h) |
“persona trasferita”: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere. |
2. Principi generali
a) |
Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria; |
b) |
l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge; |
c) |
i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo. |
3. Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite
a) |
La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione; |
b) |
la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima; |
c) |
la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio; |
d) |
nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge; |
e) |
la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata; |
f) |
nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
|
g) |
La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya; |
h) |
il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR. |
4. Pena di morte
Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.
5. Documentazione e notifiche
a) |
Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge; |
b) |
l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione; |
c) |
il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo; |
d) |
questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya; |
e) |
inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle; |
f) |
le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere; |
g) |
allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni. |
6. Assistenza dell'EUNAVFOR
a) |
L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite; |
b) |
in particolare l'EUNAVFOR:
|
7. Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite
Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.
8. Collegamenti e controversie
a) |
Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE; |
b) |
se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica. |
9. Disposizioni di attuazione
a) |
Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra; |
b) |
le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:
|
Mi pregio di confermarLe, a nome del governo della Repubblica del Kenya, che quest'ultimo accetta il contenuto della Sua lettera e del relativo allegato. Come previsto nella Sua lettera, il presente strumento entrerà in vigore in via provvisoria dalla data della firma della presente lettera ed entrerà in vigore quando ciascuno dei firmatari avrà completato le proprie procedure interne.
Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica del Kenya
25.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/60 |
AZIONE COMUNE 2009/294/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2009
che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), con un importo di riferimento finanziario pari a 31 000 000 EUR. |
(2) |
Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/759/PESC che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (2), al fine di aumentare l’importo di riferimento finanziario a 35 000 000 EUR. |
(3) |
L’importo di riferimento finanziario per l’EUMM Georgia dovrebbe essere nuovamente aumentato, a decorrere dal 1o febbraio 2009, per tener conto degli ulteriori bisogni operativi della missione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’articolo 14, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/736/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 37 100 000 EUR.»
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. GANDALOVIČ
(1) GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.
(2) GU L 259 del 27.9.2008, pag. 15.