EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:079:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 79, 25 marzo 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
25 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (Versione codificata)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 247/2009 della Commissione, del 24 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione, del 19 marzo 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Rifusione)

7

 

*

Regolamento (CE) n. 249/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

34

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/289/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa alla concessione di assistenza reciproca alla Lettonia

37

 

 

2009/290/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

39

 

 

Commissione

 

 

2009/291/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 marzo 2009, relativa al progetto di regolamento di applicazione dell'Irlanda concernente l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine [notificata con il numero C(2009) 1931]  ( 1 )

42

 

 

2009/292/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(2009) 1959]  ( 1 )

44

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

47

Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

49

 

*

Azione comune 2009/294/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2009, che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (CE) N. 246/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

In conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l’articolo 81, paragrafo 1, può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3.

(3)

In conformità dell’articolo 83 del trattato le disposizioni d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, devono essere emanate mediante regolamento o direttiva. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), tali disposizioni devono determinare le modalità d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di assicurare, da una parte, una sorveglianza efficace e di semplificare nel contempo, per quanto possibile, il controllo amministrativo. In conformità dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera d), tali disposizioni devono definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia.

(4)

Il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; il sistema di trasporto per container ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione. La marina mercantile degli Stati membri dovrebbe riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per far fronte alla concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea.

(5)

Gli accordi di servizi in comune stipulati tra le compagnie di trasporto marittimo di linea allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali (denominati negli ambienti marittimi con il termine di «consorzi») possono contribuire a fornire i mezzi necessari per migliorare la produttività dei servizi di trasporto marittimo di linea e promuovere il progresso tecnico ed economico.

(6)

I trasporti marittimi sono importanti per lo sviluppo degli scambi della Comunità e gli accordi di consorzio possono svolgere un ruolo in questo senso date le caratteristiche particolari del traffico marittimo internazionale di linea. La legalizzazione di tali accordi costituisce una misura atta a contribuire positivamente al miglioramento della competitività del settore marittimo della Comunità.

(7)

Gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell’utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio, grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione dei costi per effetto di una maggiore utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio derivante da un perfezionamento delle navi e dell’attrezzatura.

(8)

La Commissione dovrebbe essere abilitata a dichiarare mediante regolamento che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è inapplicabile a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di consorzio, onde agevolare una cooperazione fra imprese economicamente auspicabile, che non abbia ripercussioni nefaste sotto il profilo della politica della concorrenza. La Commissione, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbe avere la possibilità di definire con precisione il campo d’applicazione di tali esenzioni e le condizioni cui esse sono subordinate.

(9)

I consorzi nel settore del trasporto marittimo di linea sono una forma specializzata e complessa di «joint venture»; esiste una grande varietà di accordi di consorzio posti in essere in situazioni differenti. Le parti di un accordo di consorzio mutano spesso e il campo d’applicazione, le attività e le clausole di detti accordi sono frequentemente modificati. La Commissione dovrebbe pertanto essere incaricata di definire periodicamente i consorzi ai quali dovrebbe essere applicata un’esenzione per categoria.

(10)

Per garantire che tutte le condizioni di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato risultino soddisfatte, è opportuno subordinare l’esenzione per categoria a condizioni destinate a far sì che una congrua parte dell’utile ricada sui caricatori e che la concorrenza non sia eliminata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, dichiarare l’articolo 81, paragrafo 1, inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea, al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi o commerciali (consorzi), fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi.

2.   Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo definisce le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisa a quali condizioni dette categorie saranno considerate esentate dall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, in conformità del paragrafo 3 di detto articolo.

Articolo 2

1.   Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2.   Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno determinato l’adozione.

Articolo 3

Il regolamento adottato in applicazione dell’articolo 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempre che soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.

Articolo 4

Il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 può stabilire che il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica, per il periodo stabilito dal regolamento medesimo, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, in vigore al 1o gennaio 1995, ai quali l’articolo 81, paragrafo 1, si applica in virtù dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia e che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 81, paragrafo 3. Tuttavia il presente articolo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che al 1o gennaio 1995 rientravano già nel campo di applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Articolo 5

Prima di adottare il regolamento previsto dall’articolo 1, la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all’insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le proprie osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 6

Prima di pubblicare un progetto di regolamento e prima di adottare un regolamento in applicazione dell’articolo 1, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (4).

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 479/92, come modificato dagli atti citati nell’allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato con l’elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio

(GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

limitatamente all’articolo 42

Atto di adesione del 1994, articolo 29 e allegato I, punto III.A.4

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 56)

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 479/92

Presente regolamento

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/5


REGOLAMENTO (CE) N. 247/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/7


REGOLAMENTO (CE) N. 248/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve essere ora nuovamente modificato per quanto riguarda l'elenco delle regioni degli Stati membri e i codici delle monete utilizzati ai fini del presente regolamento ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di produttori e delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad essa le informazioni necessarie.

(3)

La Commissione deve essere in grado di controllare l'attività delle organizzazioni di produttori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l'applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto.

(4)

I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 104/2000 comportano la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni ben definite e ad intervalli regolari.

(5)

Nell'ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Comunicazioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 entro due mesi dalla data della decisione adottata.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Prezzi e interventi

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 entro i due mesi successivi all'inizio di ogni campagna di pesca.

Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli Stati membri alla Commissione.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sette settimane successive al trimestre di cui trattasi.

In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull'intero territorio nazionale, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascuna quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le due settimane successive alla quindicina di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione (4) entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati, nonché il valore dei quantitativi venduti, durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII, entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all'industria dalle organizzazioni di produttori, nonché il valore dei quantitativi consegnati all'industria, durante ciascun mese nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell'allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane successive al mese di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell'allegato VII del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell'ambito della gestione della politica comune della pesca (sistema FIDES II).

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 80/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.

(3)  V. allegato IX.

(4)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.


ALLEGATO I

Informazioni relative alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori

Numero di registrazione

Designazione del campo

Tipo

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-PO

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Data di invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Tipo di messaggio

<TYP>

Testo

3

INS = nuovo

MOD = modifica

DEL = ritiro del riconoscimento

5

Numero dell'OP o dell'associazione di OP

<NOP>

Testo

7

Solamente in caso di messaggio del tipo «MOD» oppure «DEL»

6

Denominazione

<NOM>

Testo

 

 

7

Abbreviazione ufficiale

<ABB>

 

 

Se esiste

8

Numero nazionale

<NID>

 

 

Se esiste

9

Zona di competenza

<ARE>

Testo

 

 

10

Attività

<ACT>

Testo

6

Tab. 10

11

Data di creazione

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Data degli statuti

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Data di concessione del riconoscimento

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Data del ritiro del riconoscimento

<DRA>

YYYYMMDD

 

Solamente in caso di messaggio del tipo «DEL»

15

Indirizzo 1

<ADR1>

Testo

 

 

16

Indirizzo 2

<ADR2>

Testo

 

 

17

Indirizzo 3

<ADR3>

 

 

 

18

Codice postale

<CPO>

Testo

 

 

19

Località

<LOC>

Testo

 

 

20

Numero di telefono 1

<TEL1>

Testo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Numero di telefono 2

<TEL2>

Testo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Numero di fax

<FAX>

Testo

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Testo

 

 

24

Indirizzo del sito web

<WEB>

Testo

 

 

25 e successivi

Numero dell'OP aderente

<ADH>

Testo

 

In caso di associazioni di OP, elenco delle OP aderenti


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro applicati dalle organizzazioni di produttori

Da inviare due mesi dopo l'inizio della campagna di pesca


Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-PO-WP

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

Y

1

Y = anno

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sequenza

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Testo

3

Tab. 6

9 e successivi

Codice di identificazione dell'OP

<DAT>

Testo

7

CCC-999

 

Codice specie

 

Testo

3

Tab. 7

 

Codice conservazione

 

Testo

3

Tab. 4

 

Codice presentazione

 

Testo

2

Tab. 3

 

Codice freschezza

 

Testo

2

Tab. 5

 

Codice taglia

 

Testo

3

Tab. 2

 

Prezzo di ritiro

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8, per 1 000 kg

 

Regione d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale

 

Testo

 

Tab. 8


ALLEGATO III

Prodotti di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Invio trimestrale


Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-FRESH

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

Q o C

1

Q = trimestre

C = crisi

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sequenza

da 1 a 4 per trimestre

da 1 a 24 per quindicina

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Testo

3

Tab. 6

9 e successivi

Codice NUTS regione di sbarco

<DAT>

Testo

7

Tab. 1

 

Codice specie

 

Testo

3

Tab. 7

 

Codice conservazione

 

Testo

3

Tab. 4

 

Codice presentazione

 

Testo

2

Tab. 3

 

Codice freschezza

 

Testo

2

Tab. 5

 

Codice taglia

 

Testo

3

Tab. 2

 

Valore dei quantitativi venduti

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Quantitativi venduti

 

Numero intero

 

kg

 

Quantitativi ritirati al prezzo comunitario

 

Numero intero

 

kg

 

Quantitativi ritirati al prezzo autonomo

 

Numero intero

 

kg

 

Quantitativi riportati

 

Numero intero

 

kg


ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

Invio trimestrale


Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-STD-VAL

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

Q

1

Q = trimestre

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sequenza

da 1 a 4

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Testo

3

Tab. 6

9 e successivi

Codice specie

<DAT>

Testo

3

Tab. 7

 

Codice destinazione

 

Testo

6

Tab. 9

 

Valore dei quantitativi venduti o ceduti

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

Il valore «0» consentito per i quantitativi ceduti

 

Quantitativi venduti o ceduti

 

Numero intero

 

kg


ALLEGATO V

Prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 (Invio trimestrale)

Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-FROZEN

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

Q

1

Q = trimestre

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = sequenza da 1 a 4

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Testo

3

Tab. 6

9 e successivi

Codice NUTS regione di sbarco

<DAT>

Testo

7

Tab. 1

 

Codice specie

<DAT>

Testo

3

Tab. 7

 

Codice conservazione

 

Testo

3

Tab. 4

 

Codice presentazione

 

Testo

2

Tab. 3

 

Codice freschezza

 

Testo

2

Tab. 5

 

Codice taglia

 

Testo

3

Tab. 2

 

Valore dei quantitativi venduti

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Quantità vendute prima dell'ammasso

 

Numero intero

 

kg

 

Quantità entrate in magazzino

 

Numero intero

 

kg

 

Quantità uscite dal magazzino

 

Numero intero

 

kg


ALLEGATO VI

Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: mensile


Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-TUNA

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

M

1

M = mensile

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = sequenza da 1 a 12

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Testo

3

Tab. 6

9 e successivi

Organizzazione di produttori

<DAT>

Testo

7

CCC-999

 

Codice specie

 

Testo

3

Tab. 7

 

Codice conservazione

 

Testo

3

Tab. 4

 

Codice presentazione

 

Testo

2

Tab. 3

 

Codice taglia

 

Testo

3

Tab. 2

 

Valore dei quantitativi venduti e consegnati all'industria

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Quantitativi venduti e consegnati all'industria

 

Numero intero

 

kg


ALLEGATO VII

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: annua


Numero di registrazione

Dati pertinenti

Identificazione del tipo di dati

Formato

Dimensioni

Codice

1

Identificazione del messaggio

<REQUEST.NAME>

Testo

 

MK-TECH

2

Stato membro

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Testo

3

Tab. 1

3

Numero progressivo dell'invio

<LOT>

Numerico

4

Numero progressivo attribuito dallo Stato membro

4

Tipo di messaggio

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Data dell'invio

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Periodicità

<PTYP>

Y

1

Y = anno

7

Identificazione del periodo

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = anno

8

Moneta utilizzata

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 e successivi

Codice specie

<DAT>

Testo

3

1AB = prodotto allegato I, AB

1C = prodotto allegato I, C

2 = prodotto allegato II

 

Codice spese tecniche

 

Testo

2

Tab. 11

 

Costo della manodopera

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Costi energetici

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Costi di trasporto

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

 

Altri costi (condizionamento, marinatura, imballaggio diretto, ecc.)

 

Numero intero

 

Nella moneta indicata alla registrazione n. 8


ALLEGATO VIII

Tabella 1

Codici NUTS «ISO-A3»

PAESE

Denominazione «NUTS»

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabella 2

Codici delle taglie

Codice

Denominazione

1

Taglia 1

2

Taglia 2

3

Taglia 3

4

Taglia 4

5

Taglia 5

6

Taglia 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Non pertinente

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabella 3

Codici di presentazione

Codice

Presentazione

1

Interi

12

Decapitati

3

Eviscerati con testa

31

Eviscerati e senza branchie

32

Eviscerati e decapitati

61

Puliti

25

Lati

2

Filetti

62

Eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati

63

Eviscerati e decapitati

21

Con lische «standard»

22

Senza lische

23

Con pelle

24

Senza pelle

51

Tritati in blocchi

5

Pezzi e altre carni

11

Con o senza testa

9

Ammesse tutte le presentazioni salvo interi ed eviscerati con branchie

26

Filetti tritati in blocchi < 4 kg

70

Puliti con testa o interi

71

Ammesse tutte le presentazioni per questa specie

72

Ammesse tutte le presentazioni salvo filetti, pezzi e altre carni

6

Puliti, eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati; eviscerati e decapitati

7

Altre presentazioni

SO

Non pertinente


Tabella 4

Codici di conservazione

Codice

Conservazione

SO

Non pertinente

V

Vivi

C

Congelati

CU

Cotti in acqua

S

Salati

FC

Freschi o congelati

FR

Freschi o refrigerati

PRE

Preparazione

CSR

Conserva di pesce

F

Freschi

R

Refrigerati


Tabella 5

Codici di freschezza

Codice

Freschezza

E

Extra

A

A

B

B

V

Vivi

SO

Non pertinente


Tabella 6

Codici delle monete

Codice

Moneta

EUR

Euro

BGN

Lev bulgaro

CZK

Corona ceca

DKK

Corona danese

EEK

Corona estone

GBP

Lira sterlina

HUF

Fiorino ungherese

LTL

Litas lituano

LVL

Lats lettone

PLN

Zloty polacco

RON

Nuovo leu rumeno

SEK

Corona svedese


Tabella 7

Codice

Specie

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. ed Euthynnus spp. eccetto Thunnus thunnus e T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabella 8

Regioni d'applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale

Codice

Regione

Descrizione della regione

MADER

Azzorre e Madeira

Le isole Azzorre e l'isola di Madeira

BALNOR

Baltico settentrionale

a nord del parallelo 59° 30′ nel Mar Baltico

CANA

Canarie

Le isole Canarie

CORN

Cornovaglia

Le regioni costiere e le isole delle Contee della Cornovaglia e del Devon nel Regno Unito

ECOS

Scozia

Le regioni costiere da Wick sino ad Aberdeen nel nord-est della Scozia

ECOIRL

Scozia e Irlanda del Nord

Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord

ESTECO

Scozia (est)

Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni

ESPATL

Spagna (Atlantico)

Le regioni costiere atlantiche della Spagna (eccetto le isole Canarie)

ESTANG

Est dell'Inghilterra

Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick fino a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di queste regioni. Le regioni costiere della Contea di Down

FRAATL

Francia (Atl., Manica, Nord)

Le regioni costiere francesi dell'Atlantico, della Manica e del Mare del Nord

IRL

Irlanda

Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda

NIRL

Irlanda del Nord

Le regioni costiere della Contea di Down (Irlanda del Nord)

PRT

Portogallo

Le regioni costiere atlantiche del Portogallo

UER

Resto Unione europea

L'Unione europea, eccetto le regioni per le quali è applicato un coefficiente regionale

EU

Unione europea

L'intera Unione europea

WECO

Scozia (ovest)

Le regioni costiere da Troon (a sud-ovest della Scozia) fino a Wick (a nord-est della Scozia) e le isole situate ad ovest e a nord di queste regioni

BALSUD

Baltico

A sud del parallelo 59° 30′ nel Mar Baltico


Tabella 9

Utilizzazione dei ritiri

Codice

Utilizzazione dei ritiri

FMEAL

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale)

OTHER

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)

NOALIM

Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

DIST

Distribuzione gratuita

BAIT

Esche


Tabella 10

Tipo di pesca

Codice

Tipo di pesca

D

Pesca al largo

H

Pesca d'altura

C

Pesca costiera

L

Piccola pesca locale

O

Altri tipi di pesca

A

Acquacoltura


Tabella 11

Tipo di spese tecniche

Codice

Tipo di spese tecniche

CO

Congelamento

ST

Magazzinaggio

FL

Filettatura

SL

Salagione — essiccazione

MA

Marinatura

CU

Cottura — pastorizzazione

VV

Conservazione in vivaio


ALLEGATO IX

Regolamento abrogato e sue successive modifiche

Regolamento (CE) N. 80/2001 della Commissione (GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 2494/2001 della Commissione (GU L 337 del 20.12.2001, pag. 22)

Atto di adesione del 2003 (punto 7.4 dell'allegato II, pag. 445)

 

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

Solo per quanto riguarda il riferimento al regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione contenuto nell'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, e per quanto riguarda il punto 5, paragrafo 1), dell'allegato


ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) N. 80/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/34


REGOLAMENTO (CE) N. 249/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al tasso d’inflazione dei diritti spettanti all’Agenzia europea per i medicinali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all’Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all’Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti spettanti all’Agenzia in rapporto al tasso d’inflazione e li aggiorni, con effetto dal 1o aprile di ogni anno.

(3)

I diritti vanno perciò aggiornati in rapporto al tasso d’inflazione del 2008. Il tasso d’inflazione della Comunità pubblicato dall’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) è stato del 3,7 % nel 2008.

(4)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(6)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009.

(7)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l’aggiornamento va effettuato con effetto dal 1o aprile 2009. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicato a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è modificata:

al primo comma «242 600 EUR» è sostituito da «251 600 EUR»,

al secondo comma «24 300 EUR» è sostituito da «25 200 EUR»,

al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma «94 100 EUR» è sostituito da «97 600 EUR»,

al secondo comma «156 800 EUR» è sostituito da «162 600 EUR»,

al terzo comma «9 400 EUR» è sostituito da «9 700 EUR»,

al quarto comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma «72 800 EUR» è sostituito da «75 500 EUR»,

al secondo comma «18 200 EUR e 54 600 EUR» è sostituito da «18 900 EUR e 56 600 EUR»,

al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a) il primo comma è così modificato:

«2 600 EUR» è sostituito da «2 700 EUR»,

«6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma «72 800 EUR» è sostituito da «75 500 EUR»,

al secondo comma «18 200 EUR e 54 600 EUR» è sostituito da «18 900 EUR e 56 600 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «12 100 EUR» è sostituito da «12 500 EUR»;

d)

al paragrafo 4 «18 200 EUR» è sostituito da «18 900 EUR»;

e)

al paragrafo 5 «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma «87 000 EUR» è sostituito da «90 200 EUR»;

ii)

al secondo comma «21 700 EUR e 65 200 EUR» è sostituito da «22 500 EUR e 67 600 EUR»;

2)

all’articolo 4 «60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma «121 300 EUR» è sostituito da «125 800 EUR»,

al secondo comma «12 100 EUR» è sostituito da «12 500 EUR»,

al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»,

il quarto comma è così modificato:

«60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»,

«6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma «60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»,

al secondo comma «102 500 EUR» è sostituito da «106 300 EUR»,

al terzo comma «12 100 EUR» è sostituito da «12 500 EUR»,

al quarto comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

il quinto comma è così modificato:

«30 300 EUR» è sostituito da «31 400 EUR»,

«6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma «30 300 EUR» è sostituito da «31 400 EUR»,

al secondo comma «7 500 EUR e 22 700 EUR» è sostituito da «7 800 EUR e 23 500 EUR»,

al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a) «2 600 EUR» è sostituito da «2 700 EUR» e «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma «36 400 EUR» è sostituito da «37 700 EUR»,

al secondo comma «9 100 EUR e 27 300 EUR» è sostituito da «9 400 EUR e 28 300 EUR»,

al terzo comma «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

d)

al paragrafo 4 «18 200 EUR» è sostituito da «18 900 EUR»;

e)

al paragrafo 5 «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma «29 000 EUR» è sostituito da «30 100 EUR»;

ii)

al secondo comma «7 200 EUR e 21 700 EUR» è sostituito da «7 500 EUR e 22 500 EUR»;

4)

all’articolo 6 «36 400 EUR» è sostituito da «37 700 EUR»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al primo paragrafo «60 600 EUR» è sostituito da «62 800 EUR»;

b)

al secondo paragrafo «18 200 EUR» è sostituito da «18 900 EUR»;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma «72 800 EUR» è sostituito da «75 500 EUR»;

ii)

al terzo comma «36 400 EUR» è sostituito da «37 700 EUR»;

iii)

al quarto comma «18 200 EUR e 54 600 EUR» è sostituito da «18 900 EUR e 56 600 EUR»;

iv)

al quinto comma «9 100 EUR e 27 300 EUR» è sostituito da «9 400 EUR e 28 300 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma «242 600 EUR» è sostituito da «251 600 EUR»;

ii)

al terzo comma «121 300 EUR» è sostituito da «125 800 EUR»;

iii)

al quinto comma «2 600 EUR e 209 100 EUR» è sostituito da «2 700 EUR e 216 800 EUR»;

iv)

al sesto comma «104 600 EUR» è sostituito da «108 500 EUR»;

c)

al paragrafo 3 «6 100 EUR» è sostituito da «6 300 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2009

relativa alla concessione di assistenza reciproca alla Lettonia

(2009/289/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,

vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

In un contesto di fabbisogno di finanziamento esterno molto elevato, i mercati dei capitali e finanziari lettoni sono stati di recente oggetto di pressioni, che riflettono un deterioramento generale del clima sui mercati e crescenti preoccupazioni in merito alla salute dell’economia lettone dati i gravi squilibri dovuti ad un ampio disavanzo e debito esterno, all’indebolimento della finanza pubblica e ad elevati tassi di inflazione dei costi e dei prezzi. Il settore bancario lettone registra gravi problemi di liquidità e di fiducia. Il livello delle riserve valutarie estere è sceso poiché la Banca centrale è intervenuta per preservare l’ancoraggio della valuta.

(2)

Il Consiglio esamina periodicamente le politiche economiche attuate dalla Lettonia, in particolare nel contesto dei programmi di convergenza e del programma nazionale di riforma della Lettonia, nonché nel quadro delle relazioni sulla convergenza.

(3)

Il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo della Lettonia fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 7,5 miliardi di euro.

(4)

Le autorità lettoni hanno richiesto un sostegno finanziario considerevole all’UE e ad altri paesi e istituzioni finanziarie internazionali per sostenere la bilancia dei pagamenti.

(5)

Esiste una grave minaccia per la bilancia dei pagamenti lettone che giustifica la concessione urgente di un concorso reciproco da parte della Comunità in cooperazione con l’FMI ed altre parti. Inoltre, in considerazione dell’urgenza della questione, é necessario consentire un’eccezione al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I comma 3 del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, annesso al trattato sull’Unione europea ed ai Trattati che istituiscono le Comunità europee.

(6)

Il pacchetto di sostegno finanziario sarebbe subordinato ad un forte impegno da parte delle autorità lettoni ad attuare un programma ambizioso di riforme di bilancio, strutturali e del sistema finanziario per facilitare gli aggiustamenti esterni ed interni necessari, stabilizzare l’economia e ristabilire la credibilità della politica economica. La Commissione verificherà attentamente ad intervalli regolari, in collaborazione con il CEF, che le condizioni di politica economica cui è subordinata la concessione dell’assistenza reciproca siano pienamente rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede assistenza reciproca alla Lettonia.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2009

relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

(2009/290/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), ed in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2009/289/CE (2) il Consiglio ha concesso assistenza reciproca alla Lettonia.

(2)

In un contesto di fabbisogno di finanziamento esterno molto elevato, i mercati dei capitali e finanziari lettoni sono stati di recente oggetto di pressioni, che riflettono un deterioramento generale del clima sui mercati e crescenti preoccupazioni in merito alla salute dell’economia lettone dati i gravi squilibri dovuti all’ampio disavanzo e debito esterno, all’indebolimento della finanza pubblica e ad elevati tassi di inflazione dei costi e dei prezzi. Il settore bancario lettone registra gravi problemi di liquidità e di fiducia. Il livello delle riserve valutarie estere è sceso poiché la Banca centrale è intervenuta per preservare l’ancoraggio della valuta.

(3)

Il fabbisogno di finanziamento esterno complessivo della Lettonia fino al primo trimestre del 2011 è stimato a 7,5 miliardi di EUR.

(4)

È necessario fornire alla Lettonia un sostegno comunitario per un importo massimo di 3,1 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. Tale assistenza dovrebbe essere fornita in combinazione con un prestito del Fondo monetario internazionale (FMI) di 1,5 miliardi di DSP (circa 1,7 miliardi di EUR — ovvero approssimativamente il 1 200 % della quota della Lettonia nell’FMI) in virtù di un accordo di stand-by dell’FMI approvato il 23 dicembre 2008. I paesi nordici (Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia e Norvegia) dovrebbero apportare 1,9 miliardi di EUR in totale, la Banca mondiale 0,4 miliardi di EUR, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Repubblica ceca e la Polonia 0,4 miliardi di EUR complessivamente, il che porterebbe il totale a 7,5 miliardi di EUR nel periodo che si estende fino al primo trimestre del 2011.

(5)

L’assistenza comunitaria devono essere gestita dalla Commissione. Le condizioni di politica economica convenute con le autorità lettoni dopo la consultazione del Comitato economico e finanziario devono essere oggetto di un memorandum di intesa. Esse devono comprendere, tra l’altro, le misure intese ad alleggerire nell’immediato le pressioni sulla liquidità, a ricostituire la stabilità a lungo termine rafforzando il settore bancario, a correggere gli squilibri di bilancio e ad adottare le politiche interne volte a migliorare la competitività. Le misure devono consentire un risanamento di bilancio immediato e sostenuto, una strategia globale di sostegno al settore bancario, il rafforzamento della capacità di gestione delle crisi da parte delle autorità di regolamentazione, riforme strutturali globali nonché altre misure importanti. Le modalità finanziarie dettagliate devono essere fissate dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

(6)

L’assistenza deve essere accordata al fine di alleggerire nell’immediato le pressioni sulla liquidità a condizione dell’applicazione di politiche volte a ricostituire la stabilità di lungo termine rafforzando il settore bancario, correggendo gli squilibri di bilancio e adottando politiche che consentano di migliorare la competitività, mantenendo il tasso di cambio all’interno della banda di oscillazione ristretta attorno all’attuale parità centrale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione della Lettonia un prestito di medio termine per un importo massimo di 3,1 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di sette anni.

2.   L’assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di tre anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Lettonia e le raccomandazioni del Consiglio. Tali condizioni sono fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni finanziarie sono stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

2.   La Commissione verifica periodicamente in collaborazione con il CEF che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

3.   La Lettonia è disposta ad adottare e ad applicare misure di risanamento supplementari per stabilizzare l’economia, se esse risulteranno necessarie durante l’applicazione del programma di assistenza. Le autorità lettoni consultano la Commissione prima di adottare tali misure supplementari.

Articolo 3

1.   La Commissione mette a disposizione della Lettonia l’assistenza finanziaria comunitaria in un massimo di sei quote, la cui entità sarà fissata nel memorandum d’intesa.

2.   La prima quota è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa.

3.   Se necessario per finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

4.   La Commissione decide in merito allo svincolo delle quote successive dopo aver ottenuto il parere del CEF.

5.   L’esborso di ciascuna quota successiva avviene sulla base della soddisfacente attuazione del nuovo programma economico (programma di stabilizzazione economica e di rilancio della crescita) del governo lettone, incluso nel programma di convergenza, ed in particolare delle condizioni economiche specifiche stabilite nel memorandum d’intesa. Queste includono, tra l’altro:

a)

l’adozione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il 2011;

b)

l’esecuzione del bilancio per il 2009 modificato dal bilancio suppletivo adottato il 12 dicembre 2008 (e che sarà sottoposto nel dettaglio entro la fine di marzo 2009) volto al contenimento del disavanzo di cash flow entro il 5 % del PIL o del 5,3 % in termini di SEC 95;

c)

la riduzione delle retribuzioni medie del settore pubblico di almeno il 15 % nel 2009 in termini nominali rispetto al bilancio iniziale del 14 novembre 2008 e di un ulteriore 2 % nel 2010-2011;

d)

la continuazione delle misure iniziate nel 2008 volte alla riduzione di almeno il 5 % dell’occupazione nell’amministrazione centrale entro la fine del 2008 ed alla riduzione totale del 10 % entro il 30 giugno 2009;

e)

il rafforzamento dell’organizzazione e dell’attuazione delle procedure di bilancio grazie all’adozione di un quadro di bilancio e di una legge di riforma di bilancio mediante una modifica alla legge vigente sulla gestione finanziaria e di bilancio;

f)

l’introduzione di un sistema di pagamento dei salari chiaro e trasparente per i dipendenti diretti delle amministrazioni pubbliche e l’istituzione di un sistema unico di pianificazione e di gestione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche;

g)

meccanismi destinati a stabilizzare maggiormente il sistema bancario a medio e lungo termine, in particolare un’ampia gamma di misure di vigilanza, prudenziali e di politica monetaria. Tali misure dovrebbero limitare la crescita del credito a livelli sostenibili ed evitare una dipendenza eccessiva da finanziamenti esterni non garantiti. Si effettuano controlli mirati nel sistema bancario per verificare che tutte le banche siano solvibili e dispongano di capitali sufficienti;

h)

misure appropriate riguardanti la ristrutturazione del debito nel settore privato. È rafforzata la base giuridica appropriata per la ristrutturazione del debito in termini di durata e di valuta. È inoltre data priorità al miglioramento delle procedure fallimentari e alla rapida attuazione dei programmi di risanamento;

i)

misure volte a garantire che i residui azionisti di minoranza della banca Parex non traggano vantaggio del piano di risanamento della banca e misure intese a rafforzare la stabilità finanziaria tramite una completa nazionalizzazione della banca Parex;

j)

misure di riforma strutturale nel contesto della strategia di Lisbona, attuate nel quadro del programma nazionale di riforma della Lettonia, in particolare politiche attive in materia di occupazione e di formazione permanente, un maggiore coinvolgimento degli operatori del settore privato nelle attività di R&S e di innovazione, misure di promozione delle esportazioni e la soppressione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;

k)

l’attuazione di progetti finanziati dall’UE al livello previsto per migliorare il contributo del settore tradeable alla crescita economica;

l)

misure intese a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le imprese e gli imprenditori le cui richieste di fondi strutturali siano state approvate o che prevedano eventualmente di presentare una domanda per l’ottenimento di fondi strutturali.

Articolo 4

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.


Commissione

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2009

relativa al progetto di regolamento di applicazione dell'Irlanda concernente l'indicazione del paese d'origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine

[notificata con il numero C(2009) 1931]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/291/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (2), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità con la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 25 giugno 2008 le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione un progetto di regolamento sanitario relativo all'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta delle carni di volatili e delle carni suine e ovine.

(2)

Il progetto di regolamento d'applicazione prevede l'obbligo di indicare, sull'etichetta di tutte le carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine, nonché dei prodotti alimentari che contengono tali carni per almeno il 70 % del loro peso, il paese di origine in caratteri chiaramente leggibili in lingua irlandese e/o inglese. Per paese di «origine» si intende quello in cui l'animale è stato allevato per la maggior parte della sua vita, e in caso di paesi diversi, quello di abbattimento.

(3)

La direttiva 2000/13/CE comporta un'armonizzazione della regolamentazione applicabile all'etichettatura dei prodotti alimentari e prevede, da un lato, l'armonizzazione di talune disposizioni nazionali e, dall'altro, le modalità che regolano le disposizioni nazionali non armonizzate. La portata dell'armonizzazione è definita dall'articolo 3, paragrafo 1, che elenca le uniche indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta, «alle condizioni e con le deroghe previste dagli articoli da 4 a 17». Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che le disposizioni comunitarie applicabili a determinati prodotti alimentari o, in loro assenza, le misure nazionali, possono prevedere altre indicazioni oltre a quelle elencate all'articolo 3, paragrafo 1.

(4)

L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE permette l'adozione di disposizioni nazionali non armonizzate se queste sono giustificate da uno dei motivi elencati nel suddetto articolo, ovvero, tra l'altro la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, e a condizione che tali disposizioni non siano tali da impedire l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla direttiva. Di conseguenza è necessario che, allorché un progetto di disposizioni nazionali in materia di etichettatura è proposto in uno Stato membro, venga verificata la compatibilità di tali disposizioni con i requisiti citati in precedenza e con le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

(5)

In conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza è obbligatoria «qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare». L'obbligo di indicare l'origine o la provenienza di un prodotto alimentare nel caso in cui la presenza di altre indicazioni sull'etichetta del prodotto potrebbe far pensare che tale prodotto abbia un'origine diversa, offre un meccanismo adatto a diminuire il rischio che i consumatori siano indotti in errore.

(6)

Nel caso delle carni di volatili, di carni suine e di carni ovine, i motivi addotti dalle autorità irlandesi non permettono di concludere che, in linea generale, il consumatore irlandese potrebbe, erroneamente ritenere che i prodotti in oggetto provengano da un luogo determinato.

(7)

L'Irlanda non ha fornito alcuna prova che il progetto di regolamento d'applicazione sia necessario per raggiungere uno degli obiettivi elencati nell'articolo 18 sopracitato o che l'ostacolo così creato sia proporzionato. Essa cita unicamente l'obiettivo di informare il consumatore sull'origine dei prodotti in oggetto. Questa ragione di per sé non è sufficiente per giustificare la regolamentazione proposta.

(8)

Alla luce di tali osservazioni la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2000/13/CE.

(9)

Di conseguenza è necessario chiedere alle autorità irlandesi di non approvare il progetto di regolamento in questione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L'Irlanda non adotta il progetto di regolamentazione sanitaria relativa al paese d'origine delle carni di volatili, delle carni suine e delle carni ovine.

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(2)  GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15.


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2009

che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(2009) 1959]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/177/CE della Commissione, dell’8 febbraio 1999, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2), è scaduta il 9 febbraio 2009.

(2)

Allo scadere della decisione 1999/177/CE vi era ancora sul mercato una notevole quantità di casse e pallet in plastica contenenti metalli pesanti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla direttiva 94/62/CE. Dato che il settore non è in grado di sostituire tutte le casse e tutti i pallet suddetti, esiste un forte rischio che essi siano smaltiti in discarica o mediante incenerimento. Entrambe le soluzioni avrebbero effetti negativi sulla salute e sull’ambiente.

(3)

La direttiva 94/62/CE si prefigge di limitare la presenza di metalli pesanti negli imballaggi e di offrire un elevato livello di tutela dell’ambiente prevedendo il reimpiego e il riciclaggio.

(4)

Per dare al settore il tempo di sostituire tali casse e pallet in plastica avvalendosi delle migliori pratiche disponibili, occorre adottare condizioni di deroga per tali casse e pallet impiegati in cicli di prodotti all’interno di una catena chiusa e controllata. Le relazioni scientifiche presentate alla Commissione raccomandano di concedere tale deroga.

(5)

Dato che la Commissione intende riesaminare dopo cinque anni il funzionamento del sistema di cui alla presente decisione e i progressi compiuti nell’eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica contenenti metalli pesanti, è opportuno che gli Stati membri comunichino le informazioni utili a tal fine. Per non accrescere gli oneri amministrativi esistenti imponendo agli Stati membri un obbligo specifico di notifica, è sufficiente che tali informazioni figurino nelle relazioni che gli Stati membri sono tenute a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

(6)

Per ragioni di certezza del diritto, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data in cui ha cessato di applicarsi la decisione 1999/177/CE, per evitare qualunque eventuale effetto negativo dovuto a tale cessazione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«metalli pesanti», il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente;

2)

«introduzione deliberata di metalli pesanti», l’atto di utilizzare deliberatamente una sostanza contenente metalli pesanti nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio, qualora sia desiderabile riscontrarne costantemente la presenza nell’imballaggio finale o in un suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche;

3)

«presenza incidentale di metalli pesanti», la presenza imprevista di metalli pesanti in un imballaggio o in un componente di imballaggio.

Articolo 2

La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, purché tali casse e pallet siano introdotti e mantenuti in cicli di prodotti all’interno di una catena chiusa e controllata conformemente alle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1.   Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono fabbricati o riparati con un processo di riciclaggio controllato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Il materiale utilizzato per il riciclaggio proviene unicamente da altre casse o pallet in plastica.

L’introduzione di altro materiale si limita alla quantità minima tecnicamente necessaria e comunque non supera il 20 % in peso.

3.   È vietata l’introduzione deliberata di metalli pesanti nel processo di riciclaggio, azione che va distinta dalla presenza incidentale dei suddetti elementi.

L’impiego di materiale riciclato, che può in certe parti contenere metalli pesanti, quale materia prima per la riparazione di materiali di imballaggio, non è considerato introduzione deliberata di metalli pesanti.

4.   La somma dei livelli di concentrazione dei metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica può superare il limite applicabile stabilito all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE unicamente a seguito dell’impiego di materiali contenenti metalli pesanti nel processo di riciclaggio.

Articolo 4

1.   Le casse e i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono identificati in modo permanente e visibile.

2.   Gli Stati membri garantiscono che durante il ciclo di vita delle casse e dei pallet in plastica interessati almeno il 90 % delle casse e dei pallet in plastica consegnati contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, sono restituiti al fabbricante, al centro di imballaggio o di riempimento o a un rappresentante autorizzato.

3.   Fatte salve le misure adottate in conformità dell’articolo 6, tutte le casse e tutti i pallet in plastica restituiti a norma del presente articolo che non sono più utilizzabili o che sono destinati a essere riutilizzati vengono smaltiti attraverso una procedura specificamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, oppure riciclati con un processo di riciclaggio controllato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 3.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri prevedono un sistema di inventario e registrazione e un metodo di controllo basato su elementi normativi e finanziari che consentano di documentare la conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Il sistema si applica a tutte le casse e a tutti i pallet in plastica contenenti una quantità eccessiva di metalli pesanti, di cui all’articolo 2, che sono immessi in circolazione o ritirati.

2.   Salvo altrimenti disposto mediante accordo volontario, gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato rediga, con scadenza annuale, una dichiarazione scritta di conformità e un rapporto che attesti le modalità di adempimento delle condizioni previste dalla presente decisione. Il rapporto contiene le eventuali modifiche apportate al sistema e l’elenco dei rappresentanti autorizzati.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tenga a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica pertinente per un periodo minimo di quattro anni, a fini ispettivi.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica pertinente incombe alla persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano misure che stimolino i fabbricanti a ricercare metodi per raggiungere progressivamente il limite applicabile al contenuto di metalli pesanti nelle casse e nei pallet in plastica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, nonché ad avvalersi delle migliori pratiche disponibili in materia di estrazione di metalli pesanti.

Articolo 7

Gli Stati membri includono, nelle relazioni che sono tenuti a presentare alla Commissione a norma dell’articolo 17 della direttiva 94/62/CE, una relazione particolareggiata sul funzionamento del sistema previsto nella presente decisione e sui progressi compiuti nell’eliminare progressivamente le casse e i pallet in plastica non conformi all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dal 10 febbraio 2009.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(2)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 47.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/47


DECISIONE 2009/293/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

concernente lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. Dette disposizioni sono state ribadite dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).

(3)

L'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone che hanno commesso, o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possono essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state convenute con quello Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

(4)

A norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR), ha negoziato uno scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla Forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

(5)

È opportuno approvare lo scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

Lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la rispettiva lettera allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


TRADUZIONE

Scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento

Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15

Signor,

con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione «Atalanta»).

Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107,

del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984.

Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.

Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.

Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.

Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'Unione europea

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA

1.   Definizioni.

Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:

a)

«forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)»: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

b)

«operazione»: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive;

c)

«comandante dell'operazione dell'UE»: il comandante dell'operazione;

d)

«comandate della forza dell'UE»: il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio;

e)

«contingenti nazionali»: le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

f)

«Stato d'origine»: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;

g)

«pirateria»:la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;

h)

«persona trasferita»: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere.

2.   Principi generali

a)

Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;

b)

l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

c)

i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

3.   Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

a)

La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione;

b)

la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima;

c)

la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

d)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

e)

la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

f)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

1)

essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

2)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

3)

essere giudicata senza indebito ritardo;

4)

essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

5)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

6)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

7)

non essere costretta a testimoniare contro se stessa o a confessare la propria colpevolezza.

g)

La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya;

h)

il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

4.   Pena di morte

Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.

5.   Documentazione e notifiche

a)

Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

b)

l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione;

c)

il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo;

d)

questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya;

e)

inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle;

f)

le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

g)

allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

6.   Assistenza dell'EUNAVFOR

a)

L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite;

b)

in particolare l'EUNAVFOR:

1)

consegnerà la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi del paragrafo 5, lettera b) del presente scambio di lettere;

2)

qualsiasi prova in conformità alle esigenze delle competenti autorità del Kenya, come convenuto nelle disposizioni di attuazione descritte al paragrafo 9;

3)

si sforzerà di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell'EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

4)

tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso.

7.   Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

8.   Collegamenti e controversie

a)

Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE;

b)

se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

9.   Disposizioni di attuazione

a)

Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra.

b)

Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:

1)

l'individuazione delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge a cui l'EUNAVFOR può trasferire le persone;

2)

i luoghi di detenzione in cui le persone trasferite saranno trattenute;

3)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

4)

i punti di contatto per le notifiche;

5)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

6)

la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere su richiesta del Kenya ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente scambio di lettere.

Nairobi, 6 marzo 2009, 10:15

Signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data 6 marzo 2009 e il relativo allegato concernente le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento, cosi redatta:

«Con riferimento alla mia lettera datata 14 novembre 2008 e alla Sua lettera datata 5 dicembre 2008, mi pregio di confermare l'intenzione dell'Unione europea di concludere con il governo del Kenya uno scambio di lettere allo scopo di definire le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria in alto mare e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Questo scambio di lettere è concluso nel quadro dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione “Atalanta”).

Inoltre, il presente scambio di lettere lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, nonché dal pertinente diritto interno ed è concluso nel pieno rispetto:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare degli articoli da 100 a 107,

del diritto internazionale dei diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984.

Di conseguenza, mi pregio di proporre le disposizioni, figuranti nell'allegato della presente lettera, che definiscono le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dall'EUNAVFOR, e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento.

Le sarei grato se volesse confermarmi, a nome del governo del Kenya, di accettare tali disposizioni.

Il presente strumento sarà applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entrerà in vigore quando ciascuno dei partecipanti avrà completato le proprie procedure interne. Il presente strumento continuerà ad avere effetto fino a sei mesi dopo che uno dei partecipanti abbia notificato per iscritto all'altro firmatario la decisione di porre fine allo strumento. Il presente strumento può essere modificato per accordo comune tra i firmatari. La cessazione del presente strumento non pregiudicherà i benefici o gli obblighi derivanti dall'applicazione dello strumento stesso prima della cessazione, inclusi i benefici per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad una azione giudiziaria da parte del Kenya.

Dopo la fine dell'operazione, quale definita nell'allegato della presente lettera, tutti i benefici dell'EUNAVFOR, quali definiti in detto allegato, in virtù del presente strumento possono essere esercitati dalla persona o entità designata dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE. Una persona o entità designata può essere, tra l'altro, un agente diplomatico o funzionario consolare di tale Stato accreditato in Kenya. Dopo la fine dell'operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all'EUNAVFOR in virtù del presente strumento saranno fatte allo Stato che esercita la presidenza del Consiglio dell'UE.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DEL TRASFERIMENTO DI PRESUNTI PIRATI E DI BENI SEQUESTRATI DALLA FORZA NAVALE DIRETTA DALL'UE ALLA REPUBBLICA DEL KENYA

1.   Definizioni

Ai fini del presente scambio di lettere, valgono le seguenti definizioni:

a)

“forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR)”: i comandi militari dell'UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all'operazione dell'UE “Atalanta”, i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

b)

“operazione”: la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, e/o successive;

c)

“comandante dell'operazione dell'UE”: il comandante dell'operazione;

d)

“comandate della forza dell'UE”: il comandante dell'UE nel teatro delle operazioni quale definito all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio;

e)

“contingenti nazionali”: le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati che partecipano all'operazione;

f)

“Stato d'origine”: lo Stato che mette a disposizione dell'EUNAVFOR un contingente nazionale;

g)

“pirateria”: la pirateria quale definita all'articolo 101 dell'UNCLOS;

h)

“persona trasferita”: qualsiasi persona sospettata di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall'EUNAVFOR al Kenya in virtù del presente scambio di lettere.

2.   Principi generali

a)

Il Kenya accetterà, su richiesta dell'EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall'EUNAVFOR in connessione con la pirateria e dei relativi beni sequestrati dall'EUNAVFOR e sottoporrà tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria;

b)

l'EUNAVFOR, agendo in virtù del presente scambio di lettere, trasferirà le persone o i beni soltanto alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

c)

i firmatari confermano che tratteranno le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere, sia prima che dopo il trasferimento, in modo umano ed in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, incluso il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

3.   Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

a)

La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione;

b)

la persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima;

c)

la persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio;

d)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge;

e)

la persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

f)

nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

1)

essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

2)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

3)

essere giudicata senza indebito ritardo;

4)

essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

5)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

6)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

7)

non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza.

g)

La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione del Kenya;

h)

il Kenya non trasferirà la persona trasferita a nessun altro Stato ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria senza un consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

4.   Pena di morte

Nessuna persona trasferita potrà essere condannata alla pena di morte. Il Kenya, conformemente alle leggi applicabili, adotterà le misure necessarie per assicurare che la pena di morte sia commutata in pena detentiva.

5.   Documentazione e notifiche

a)

Il trasferimento sarà oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell'EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge;

b)

l'EUNAVFOR fornirà al Kenya la documentazione sulla detenzione di ogni persona trasferita. Questa documentazione includerà, per quanto possibile, indicazioni concernenti la condizione fisica della persona trasferita durante la detenzione, il momento del trasferimento alle autorità del Kenya, la ragione della sua detenzione, l'ora ed il luogo in cui la sua detenzione è cominciata, e tutte le decisioni prese riguardo alla sua detenzione;

c)

il Kenya avrà la responsabilità di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, dei luoghi di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo;

d)

questa documentazione sarà a disposizione dei rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR su richiesta per iscritto al Ministro degli affari esteri del Kenya;

e)

inoltre, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR il luogo di detenzione di ogni persona trasferita in virtù del presente scambio di lettere, il deterioramento della sua condizione fisica e le indicazioni di presunto trattamento indebito. I rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR avranno accesso alle persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere finché tali persone sono sottoposte a detenzione e potranno interrogarle;

f)

le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali potranno, su loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

g)

allo scopo di assicurare che l'EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva al Kenya con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, il Kenya notificherà all'EUNAVFOR la sua intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

6.   Assistenza dell'EUNAVFOR

a)

L'EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornirà tutta l'assistenza al Kenya in vista delle indagini e dell'azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite;

b)

in particolare l'EUNAVFOR:

1)

consegnerà la documentazione sulla detenzione redatta ai sensi del paragrafo 5, lettera b) del presente scambio di lettere;

2)

qualsiasi prova in conformità alle esigenze delle competenti autorità del Kenya, come convenuto nelle disposizioni di attuazione descritte al paragrafo 9;

3)

si sforzerà di produrre le deposizioni dei testimoni o le dichiarazioni giurate dei membri del personale dell'EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente scambio di lettere;

4)

tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso.

7.   Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nessuna disposizione del presente scambio di lettere è intesa a derogare o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

8.   Collegamenti e controversie

a)

Tutte le questioni relative all'applicazione delle presenti disposizioni saranno esaminate congiuntamente dalle competenti autorità del Kenya e dell'UE;

b)

se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione delle presenti disposizioni saranno composte dai rappresentanti del Kenya e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.

9.   Disposizioni di attuazione

a)

Ai fini dell'attuazione delle presenti disposizioni, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere approvate dalle competenti autorità del Kenya, da una parte, e dalle competenti autorità dell'UE e degli Stati d'origine, dall'altra;

b)

le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l'altro:

1)

l'individuazione delle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge a cui l'EUNAVFOR può trasferire le persone;

2)

i luoghi di detenzione in cui le persone trasferite saranno trattenute;

3)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità del Kenya preposte all'applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

4)

i punti di contatto per le notifiche;

5)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

6)

la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere su richiesta del Kenya ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente scambio di lettere.

»

Mi pregio di confermarLe, a nome del governo della Repubblica del Kenya, che quest'ultimo accetta il contenuto della Sua lettera e del relativo allegato. Come previsto nella Sua lettera, il presente strumento entrerà in vigore in via provvisoria dalla data della firma della presente lettera ed entrerà in vigore quando ciascuno dei firmatari avrà completato le proprie procedure interne.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica del Kenya


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/60


AZIONE COMUNE 2009/294/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2009

che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), con un importo di riferimento finanziario pari a 31 000 000 EUR.

(2)

Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/759/PESC che modifica l’azione comune 2008/736/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (2), al fine di aumentare l’importo di riferimento finanziario a 35 000 000 EUR.

(3)

L’importo di riferimento finanziario per l’EUMM Georgia dovrebbe essere nuovamente aumentato, a decorrere dal 1o febbraio 2009, per tener conto degli ulteriori bisogni operativi della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’articolo 14, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/736/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è di 37 100 000 EUR.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2009.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.

(2)  GU L 259 del 27.9.2008, pag. 15.


Top