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Document 32017R0754

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador

C/2017/2746

GU L 113 del 29.4.2017, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/754/oj

29.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/754 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2016/2369 (2) (di seguito «la decisione»), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione (di seguito «il protocollo») all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito «l'accordo»), per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e ha disposto l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2017 (3).

(2)

L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie dell'Ecuador siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato I dell'accordo. L'allegato I dispone che per talune merci originarie dell'Ecuador la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari.

(3)

I contingenti tariffari che figurano nell'allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 3, dell'accordo dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(4)

Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti concesso a norma del protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'Ecuador che figurano nell'allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

(3)  GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.

Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.

Numero d'ordine

 

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio applicabile

09.7525

 

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati

1.1-31.12

500

0

09.7526

 

0710 40 00

 

Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato

1.1-31.12

300

0

2004 90 10

2005 80 00

 

Granturco dolce (Zea Mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico

09.7527

 

0711 51 00

 

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

1.1-31.12

100

0

2003 10 20

2003 10 30

 

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

09.7528

 

0711 90 30

 

Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato

1.1-31.12

400

0

2001 90 30

 

Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2008 99 85

 

Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce «Zea mays var. saccharata»)

09.7529

 

1005 90 00

 

Granturco (escluso quello da semina)

1.1-31.12

37 000  (1)

0

1102 20

 

Farina di granturco

09.7530

 

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20

1006 30

1006 40

 

Riso (escluso il risone (riso «paddy») destinato alla semina)

1.1-31.12

5 000

0

09.7531

 

1108 14 00

 

Fecola di manioca

1.1-31.12

3 000

0

09.7532

 

1701 13

1701 14

 

Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti

1.1-31.12

15 000  (2)

0

09.7533

 

1701 91

1701 99

 

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti

1.1-31.12

10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo (3)

0

 

1702 30

 

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

 

1702 40 90

 

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito)

 

1702 50

 

Fruttosio chimicamente puro allo stato solido

 

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

 

Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio

Ex

1704 90 99

91

99

Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

 

1806 10 30

1806 10 90

 

Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 %

Ex

1806 20 95

90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette «chocolate- crumb»), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex

1901 90 99

36

Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex

2006 00 31

90

Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex

2006 00 38

19

89

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex

Ex

Ex

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

90

90

95

99

95

99

95

99

02

04

06

17

19

24

27

30

34

37

40

44

47

52

56

75

85

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Ex

2007 99 33

Ex

2007 99 35

Ex

2007 99 39

Ex

2009 11 11

19

99

Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %

Ex

2009 11 91

2009 19 11

29

39

59

79

Ex

2009 19 91

2009 29 11

19

99

 

Ex

2009 29 91

2009 39 11

19

99

 

Ex

2009 39 51

2009 39 91

2009 49 11

19

99

 

Ex

2009 49 91

2009 81 11

2009 81 51

90

 

Ex

2009 89 11

19

99

29

39

59

79

 

Ex

2009 89 35

 

2009 89 61

2009 89 86

 

 

Ex

Ex

2009 90 11

2009 90 21

90

19

99

Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %

 

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 94

 

Ex

Ex

2101 12 98

2101 20 98

92

85

Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

Ex

2106 90 98

26

33

34

38

53

55

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

Ex

3302 10 29

10

Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol., aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di glucosio o amido o fecola uguale o superiore al 5 %, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

09.7534

 

2208 40 51

 

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri

1.1-31.12

250 ettolitri (4)

0

2208 40 99

 

Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro


(1)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.

(2)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.

(3)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.

(4)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.


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