Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0634

    Causa T-634/22: Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — ZR/EUIPO

    GU C 24 del 23.1.2023, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 24/46


    Ricorso proposto il 10 ottobre 2022 — ZR/EUIPO

    (Causa T-634/22)

    (2023/C 24/61)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina dell’EUIPO del 14 dicembre 2021 e notificata nella medesima data, che informa la ricorrente del pagamento in suo favore di un importo di EUR 5 000 al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 nella causa T-610/18, ZR/EUIPO;

    annullare, per quanto necessario, la decisione del presidente del consiglio di amministrazione dell’EUIPO, del 28 giugno 2022, notificata nella medesima data, recante rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione contro la decisione del 14 dicembre 2021;

    concedere un risarcimento dei danni materiali e morali da essa subiti; e

    disporre il rimborso di tutte le spese sostenute nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE e del principio della parità di trattamento, come sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei confronti della ricorrente rispetto ad altri candidati che hanno partecipato alla procedura di selezione.

    Non si può considerare che l’importo di EUR 5 000 abbia messo la ricorrente nella stessa situazione degli altri candidati che, come conseguenza della violazione di tale principio, sono stati inseriti nell’elenco di riserva o hanno ottenuto un risarcimento più vantaggioso.

    2.

    Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di difesa/diritto di giudicare, come sanciti all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dei principi di buona amministrazione, del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione, come sanciti all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa/diritto di giudicare, l’unico motivo del rifiuto, da parte del convenuto, di prendere in considerazione la possibilità di un trasferimento si fonda sul fatto che la ricorrente ha esercitato il suo diritto di ricorso. Il semplice fatto che la ricorrente abbia presentato ricorso non può essere addotto come una valida giustificazione affinché l’amministrazione possa negare una corretta esecuzione della sentenza nella causa T-610/18, ZR/EUIPO.

    Quanto alla violazione dei principi di buona amministrazione, del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione:

    in primo luogo, il convenuto non ha preso in considerazione l’insieme degli elementi atti a determinare la sua decisione in quanto sono state respinte possibilità giuridicamente accettabili ed è stata ignorata una soluzione alternativa;

    in secondo luogo, gli scambi con il convenuto basati su un’unica soluzione prevista dall’amministrazione possono difficilmente considerarsi un dialogo esaustivo finalizzato a trovare una giusta soluzione.


    Top