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Document 62021CN0347

    Causa C-347/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2021 — Procedimento penale a carico di DD

    GU C 338 del 23.8.2021, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 338/12


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 4 giugno 2021 — Procedimento penale a carico di DD

    (Causa C-347/21)

    (2021/C 338/13)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Imputato nel procedimento penale principale

    DD

    Questioni pregiudiziali

    Se il diritto di presenziare personalmente, riconosciuto all’imputato a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, e con il considerando 44 della direttiva 2016/343 (1), sia garantito quando un teste è stato sentito in occasione di una specifica udienza in assenza dell’imputato, ma quest’ultimo ha avuto la possibilità di interrogarlo in occasione dell’udienza successiva, dichiarando tuttavia di non avere alcuna domanda, o se, al fine di garantire il diritto di presenziare personalmente, sia necessaria la completa ripetizione di detta audizione, compresa la ripetizione delle domande poste dalle altre parti presenti alla prima audizione.

    Se il diritto di avvalersi di un difensore, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 1 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 (2) sia garantito quando due testimoni siano stati sentiti in occasione di due specifiche udienze in assenza dell’avvocato che però, in occasione dell’udienza successiva, abbia avuto la possibilità di interrogarli entrambi, o se, al fine di garantire il diritto di avvalersi di un difensore, sia necessario ripetere integralmente queste due audizioni, comprese le domande poste dalle altre parti in occasione della prima audizione, oltre a consentire all’avvocato, assente alle due precedenti udienze, di porre le sue domande.


    (1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).


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