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Document 62018CN0223

Causa C-223/18 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 249 del 16.7.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806290261986482018/C 249/062232018CJC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL201803273423

Causa C-223/18 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

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C2492018IT330120180327IT00063342

Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-223/18 P)

2018/C 249/06Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale; Munich, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2018 nella causa T-68/17;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2015 nella causa R 2345/2014-4;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;

condannare il convenuto e l’interveniente a sopportare le spese dei procedimenti in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (divenuti articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; in prosieguo: il «RMUE») sotto vari aspetti. In particolare il Tribunale non ha determinato correttamente il significato dell’espressione «il marchio» contenuta negli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario.

(1)

In primo luogo, il Tribunale ha mal valutato l’importanza e le conseguenze giuridiche della determinazione del tipo di marchio interessato. Ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il marchio controverso fosse qualificato come marchio figurativo o come marchio di posizione. In realtà, tuttavia, la distinzione fra i diversi tipi di marchio influisce notevolmente sul loro oggetto e sul modo in cui essi sono utilizzati. L’uso del marchio controverso come marchio figurativo sarebbe considerevolmente diverso da quello che se ne farebbe se si trattasse di un marchio di posizione.

(2)

In secondo luogo, il Tribunale non ha determinato correttamente l’oggetto del marchio controverso, al contrario ha considerato e trattato tale marchio come un marchio di posizione. Il marchio controverso è un marchio figurativo, poiché è stato richiesto e registrato come marchio figurativo e non sono state inserite né una descrizione né una dichiarazione di rinuncia che suggerissero altrimenti. Il mero impiego di linee tratteggiate non può trasformare un marchio figurativo in un marchio di posizione.

(3)

Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Munich SL abbia dimostrato un uso effettivo del proprio marchio comprovando la vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate. Questo tipo di uso poteva essere idoneo a dimostrare l’uso di un marchio di posizione, ma non l’uso di un marchio figurativo come quello controverso.


( 1 ) GU 2017, L 154, pag. 1.

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