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Document 62018CA0052

    Causa C-52/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Norderstedt — Germania) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Difetto di conformità del bene consegnato — Articolo 3 — Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti — Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità — Nozione di ripristino «senza spese» della conformità del bene — Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto)

    GU C 255 del 29.7.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 255/8


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Norderstedt — Germania) — Christian Fülla/Toolport GmbH

    (Causa C-52/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 1999/44/CE - Difetto di conformità del bene consegnato - Articolo 3 - Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti - Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità - Nozione di ripristino «senza spese» della conformità del bene - Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto)

    (2019/C 255/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Amtsgericht Norderstedt

    Parti

    Ricorrente: Christian Fülla

    Convenuta: Toolport GmbH

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri restano competenti a determinare il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore un bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità in applicazione di detta disposizione. Tale luogo deve essere idoneo a garantire un ripristino della conformità senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto. In proposito, il giudice nazionale è tenuto a operare un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44 ed eventualmente anche a modificare una giurisprudenza consolidata qualora essa si basi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli obiettivi di tale direttiva.

    2)

    L’articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore al ripristino «senza spese» della conformità di un bene acquistato a distanza non include l’obbligo del venditore di anticipare le spese di trasporto di detto bene verso la sede di attività del venditore, ai fini di tale ripristino della conformità, a meno che il fatto che il consumatore debba anticipare dette spese costituisca un onere tale da dissuaderlo dal far valere i propri diritti, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.

    3)

    Il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il consumatore che abbia informato il venditore in merito alla non conformità del bene acquistato a distanza, il cui trasporto verso la sede di attività del venditore rischiava di presentare per lui notevoli inconvenienti, e che abbia messo tale bene a disposizione del venditore presso il proprio domicilio ai fini del ripristino della sua conformità, ha diritto alla risoluzione del contratto in quanto non gli è stato proposto un rimedio entro un termine ragionevole, qualora il venditore non abbia adottato alcuna misura adeguata per ripristinare la conformità di detto bene, compresa quella consistente nell’informare il consumatore del luogo in cui il bene medesimo deve essere messo a sua disposizione affinché ne sia ripristinata la conformità. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale, mediante un’interpretazione conforme alla direttiva 1999/44, garantire il diritto di tale consumatore alla risoluzione del contratto.


    (1)  GU C 152 del 30.4.2018.


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