Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0444

    Cause riunite C-444/16 e C-445/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 78/660/CEE — Conti annuali di taluni tipi di società — Principio del quadro fedele — Principio della prudenza — Società emittente di un’opzione su azioni che contabilizza il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità)

    GU C 277 del 21.8.2017, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 277/19


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge

    (Cause riunite C-444/16 e C-445/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 78/660/CEE - Conti annuali di taluni tipi di società - Principio del quadro fedele - Principio della prudenza - Società emittente di un’opzione su azioni che contabilizza il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile durante il quale l’opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità))

    (2017/C 277/25)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d'appel de Mons

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)

    Convenuto: État belge

    Dispositivo

    I principi del quadro fedele e della prudenza enunciati rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 3 e all’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un metodo di contabilizzazione secondo il quale una società emittente di un diritto di opzione su azioni contabilizza come ricavo il prezzo della cessione di tale opzione nel corso dell’esercizio contabile nel quale detta opzione è esercitata o alla scadenza della sua validità.


    (1)  GU C 410 del 7.6.2016.


    Top