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Document 62016CA0430

Causa C-430/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Misure settoriali — Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani — Rafforzamento delle restrizioni — Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 — Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana — Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione — Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea — Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale — Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire]

GU C 399 del 5.11.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-430/16 P) (1)

([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Lotta contro la proliferazione nucleare - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Misure settoriali - Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani - Rafforzamento delle restrizioni - Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 - Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana - Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione - Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale - Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire])

(2018/C 399/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (rappresentanti: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod e R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian e P. Reddy, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, J. Norris-Usher e M. Konstantinidis, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, Bank Mellat/Consiglio (T-160/13, EU:T:2016:331), è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto con il numero T-160/13 dalla Bank Mellat, diretto all’annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, o della suddetta disposizione nella parte in cui essa non prevede un’eccezione applicabile al caso della Bank Mellat, nonché sulla sua domanda diretta a ottenere che il Tribunale dell’Unione europea dichiarasse l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

3)

La Bank Mellat e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


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