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Document 62016CA0049

    Causa C-49/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Restrizioni — Condizioni per il rilascio di una concessione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line — Impossibilità pratica di ottenere una simile autorizzazione per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri)

    GU C 277 del 21.8.2017, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 277/14


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

    (Causa C-49/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Restrizioni - Condizioni per il rilascio di una concessione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line - Impossibilità pratica di ottenere una simile autorizzazione per gli operatori privati aventi sede in altri Stati membri))

    (2017/C 277/18)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Unibet International Ltd.

    Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri oppure qualora contenga disposizioni non discriminatorie, ma che sono applicate in modo non trasparente o attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti che hanno sede in altri Stati membri.

    2)

    L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a sanzioni, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, inflitte a motivo della violazione della normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, nel caso in cui una simile normativa nazionale risulti contraria al suddetto articolo.


    (1)  GU C 136 del 18.4.2017.


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