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Document 62016CA0026
Case C-26/16: Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 14 June 2017 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira (Reference for a preliminary ruling — Value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 138(2)(a) — Conditions for the grant of the exemption for an intra-Community supply of a new means of transport — Purchaser’s residence in the Member State of destination — Temporary registration in the Member State of destination — Risk of tax evasion — Good faith of the vendor — Obligation of diligence on the part of the vendor)
Causa C-26/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) — Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo — Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione — Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione — Rischio di frode fiscale — Buona fede del venditore — Obbligo di diligenza del venditore]
Causa C-26/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) — Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo — Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione — Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione — Rischio di frode fiscale — Buona fede del venditore — Obbligo di diligenza del venditore]
GU C 277 del 21.8.2017, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 277/12 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-26/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 138, paragrafo 2, lettera a) - Presupposti dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo - Residenza dell’acquirente nello Stato membro di destinazione - Immatricolazione temporanea nello Stato membro di destinazione - Rischio di frode fiscale - Buona fede del venditore - Obbligo di diligenza del venditore])
(2017/C 277/16)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
1) |
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osta a che le disposizioni nazionali subordinino il beneficio dell’esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l’acquirente di tale mezzo di trasporto sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione del mezzo di trasporto medesimo. |
2) |
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che l’esenzione della cessione di un mezzo di trasporto nuovo non può essere rifiutata nello Stato membro della cessione sulla base dell’unico rilievo secondo cui tale mezzo di trasporto è stato oggetto solo di immatricolazione provvisoria nello Stato membro di destinazione. |
3) |
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 osta a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e immatricolato in quest’ultimo Stato a titolo provvisorio, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato che il regime di immatricolazione provvisoria sia cessato e che detta imposta sia stata o sarà versata nello Stato membro di destinazione. |
4) |
L’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112 nonché i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostano a che il venditore di un mezzo di trasporto nuovo, trasportato dall’acquirente in un altro Stato membro e oggetto di immatricolazione provvisoria in quest’ultimo Stato, sia poi tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto nell’ipotesi di evasione fiscale commessa dall’acquirente, a meno che non risulti dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva nel contesto di un’evasione commessa dall’acquirente e non aveva adottato tutte le misure ragionevoli che poteva adottare per evitare la sua partecipazione a tale evasione. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò si verifichi nella specie, sulla base di una valutazione globale di tutti gli elementi e le circostanze di fatto del procedimento principale. |