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Document 62015TN0749

    Causa T-749/15: Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Nausicaa Anadyomène e Banque d’Escompte/BCE

    GU C 68 del 22.2.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 68/39


    Ricorso proposto il 21 dicembre 2015 — Nausicaa Anadyomène e Banque d’Escompte/BCE

    (Causa T-749/15)

    (2016/C 068/49)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Nausicaa Anadyomène SAS (Parigi, Francia) e Banque d’Escompte (Parigi) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

    Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    Di conseguenza,

    dichiarare la convenuta responsabile, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, in ragione di violazioni commesse in occasione della sua politica monetaria relativa ai titoli di credito greci;

    condannare la convenuta a risarcire il danno subito, stimato a EUR 10 901 448,38 per la società Nausicaa, con riserva di ulteriore definizione, e a EUR 239 058,84 per la Banque d’Escompte;

    in ogni caso, condannare la convenuta alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su violazioni sufficientemente qualificate che sarebbero state commesse dalla BCE. Tale motivo si divide in tre parti:

    Prima parte, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento.

    Seconda parte, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione e sulla violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo «la Carta»).

    Terza parte, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione, sulla violazione dell’articolo 41 della Carta e sulla violazione dell’obbligo di diligenza.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul danno subito dalle ricorrenti e sul nesso di causalità tra il comportamento illecito della BCE e tale danno.


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