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Document 62015CA0662

    Causa C-662/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 93/42/CEE — Dispositivi medici — Dispositivo di classe I (medicazioni chirurgiche) che è stato oggetto di una procedura di valutazione di conformità da parte del produttore — Importazione parallela — Aggiunta sull’etichetta dei dati relativi all’importatore — Procedura di valutazione complementare di conformità]

    GU C 30 del 30.1.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 30/14


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH

    (Causa C-662/15) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Dispositivo di classe I (medicazioni chirurgiche) che è stato oggetto di una procedura di valutazione di conformità da parte del produttore - Importazione parallela - Aggiunta sull’etichetta dei dati relativi all’importatore - Procedura di valutazione complementare di conformità])

    (2017/C 030/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

    Convenuta: BIOS Medical Services GmbH, anciennement BIOS Naturprodukte GmbH

    Dispositivo

    Gli articoli 1, paragrafo 2, lettera f), e 11 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, devono essere interpretati nel senso che non impongono a un importatore parallelo di un dispositivo medico, come quello di cui al procedimento principale, provvisto di una marcatura CE e già sottoposto ad una valutazione di conformità ai sensi di tale articolo 11, di procedere ad una nuova valutazione destinata ad attestare la conformità delle informazioni che consentono di identificarlo da esso aggiunte all’etichettatura di tale dispositivo ai fini della sua immissione in commercio nello Stato membro d’importazione.


    (1)  GU C 118 del 4.4.2016.


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