EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0293

Causa C-293/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Ambito di applicazione ratione materiae — Attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri — Professione di spazzacamino — Compiti rientranti nel «servizio antincendi» — Limitazione territoriale della licenza di esercizio — Servizio di interesse economico generale — Necessità — Proporzionalità)

GU C 68 del 22.2.2016, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Causa C-293/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione ratione materiae - Attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri - Professione di spazzacamino - Compiti rientranti nel «servizio antincendi» - Limitazione territoriale della licenza di esercizio - Servizio di interesse economico generale - Necessità - Proporzionalità))

(2016/C 068/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Gebhart Hiebler

Convenuto: Walter Schlagbauer

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l’esercizio di una professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso, anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche di compiti rientranti nel «servizio antincendi».

2)

Gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’autorizzazione all’esercizio della professione di spazzacamino, nel suo complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente e sistematico la realizzazione dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta a tale normativa nell’ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale prevista sia necessaria e proporzionata all’espletamento di tali compiti in condizioni economicamente sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


Top