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Document 62013CA0517

Causa C-517/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 97/13/CE — Articoli 4 e 11 — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributo per il diritto di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa provinciale — Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile)

GU C 68 del 22.2.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Causa C-517/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 97/13/CE - Articoli 4 e 11 - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 6 - Condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici - Articolo 13 - Contributo per il diritto di installare strutture - Ambito di applicazione - Normativa provinciale - Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile))

(2016/C 068/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti

Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA

Convenuta: Province de Namur

Dispositivo

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.


(1)  GU C 352 del 30.11.2013.


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