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Document 62012CN0426

Causa C-426/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 settembre 2012 — X, altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

GU C 399 del 22.12.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 settembre 2012 — X, altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Causa C-426/12)

2012/C 399/15

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: X

Altre parti interessate: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri uso combinato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva (1), in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile in un forno della calce, mentre il diossido di carbonio sprigionato in detto forno dal carbone (e dal calcare) serve alla produzione di gas del forno, che viene successivamente usato ed è indispensabile per l’appuramento del succo grezzo ottenuto dalle barbabietole da zucchero.

2)

Se si configuri uso combinato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva in caso di utilizzazione del carbone (prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e 2704) come combustibile, mentre il diossido di carbonio sprigionato dal riscaldamento e assorbito nel gas del forno della calce nel successivo appuramento, sopra menzionato, viene assorbito per il 66 % nei fanghi di carbonatazione che vengono venduti al settore agricolo come fertilizzante calcareo.

3)

In caso di uso combinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva: se in considerazione del testo (letterale) dell’articolo 2, quarto paragrafo, parte iniziale, della direttiva, la direttiva non si applichi, di modo che l’interessata non può invocare l’efficacia diretta della direttiva [ai fini dell’interpretazione della nozione di uso combinato in diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 20, parte iniziale e lettera e) della Wbm (2)].

4)

In caso di uso combinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, parte iniziale, lettera b), della direttiva e (pertanto) di mancata applicazione della direttiva: se il diritto dell’Unione osti ad un’interpretazione della nozione di uso combinato in diritto nazionale più ristretta rispetto all’interpretazione ai sensi della direttiva ai fini dell’imposizione di una tassa come l’imposta sui carburanti in parola.


(1)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).

(2)  Wet belastingen op milieugrondslag.


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