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Documento 62011CA0557

    Causa C-557/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 306-310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazione di trasporto effettuata da un’agenzia di viaggio in nome proprio — Nozione di prestazione unica — Articolo 98 — Aliquota ridotta dell’IVA)

    GU C 399 del 22.12.2012, p. 7/8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 399/7


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

    (Causa C-557/11) (1)

    (IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 306-310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Prestazione di trasporto effettuata da un’agenzia di viaggio in nome proprio - Nozione di prestazione unica - Articolo 98 - Aliquota ridotta dell’IVA)

    2012/C 399/11

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Maria Kozak

    Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione degli articoli 306-310, nonché dell’articolo 98, in combinato disposto col punto 5 dell’allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione del regime speciale di imposizione delle agenzie di viaggi — Rifiuto di applicare l’aliquota ridotta di IVA, applicabile alle prestazioni di trasporto, ad una prestazione di trasporto effettuata da un’agenzia di viaggi che agisca in nome proprio nel contesto di una prestazione composita di servizi di viaggio — Qualificazione come prestazione unica

    Dispositivo

    Gli articoli 306-310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora, nell’ambito di un servizio turistico reso ad un viaggiatore dietro pagamento di un prezzo forfettario tassato conformemente alle disposizioni in parola, un’agenzia di viaggio fornisca allo stesso viaggiatore una prestazione propria di trasporto costituente uno degli elementi del suddetto servizio turistico, siffatta prestazione è assoggettata al regime generale dell’imposta sul valore aggiunto, segnatamente quanto all’aliquota di imposizione, e non al regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alle operazioni delle agenzie di viaggio. Conformemente all’articolo 98 della direttiva di cui trattasi, se gli Stati membri hanno previsto un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto in materia di prestazione di servizi di trasporto, siffatta aliquota ridotta è applicabile alla prestazione suddetta.


    (1)  GU C 25 del 28.1.2012.


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