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Document 62011CA0285

    Causa C-285/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego)

    GU C 26 del 26.1.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 26/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — BONIK (EOOD)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    (Causa C-285/11) (1)

    (IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione - Diniego)

    2013/C 26/17

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Administrativen sad — Varna

    Parti

    Ricorrente: BONIK (EOOD)

    Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 14, 62, 63, 167, 168 e 178, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Formalità degli Stati membri in materia di diritto alla detrazione dell’IVA — Provvedimenti adottati al fine di evitare talune forme di frode o di evasione fiscale — Rifiuto di concedere la detrazione dell’IVA a un soggetto passivo destinatario di cessioni intracomunitarie, con la motivazione che mancano le prove dell’effettività delle cessioni tra i fornitori precedenti, malgrado l’esistenza di prove che dimostrano la realizzazione delle cessioni dal fornitore diretto al soggetto passivo

    Dispositivo

    Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 238 del 13.8.2011.


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