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Dokument 62010TN0571

Causa T-571/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (FŁT-1)

GU C 63 del 26.2.2011., str. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/28


Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/UAMI — Impexmetal (FŁT-1)

(Causa T-571/10)

2011/C 63/54

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraśnik, Polonia) (rappresentante: avv. J. Sieklucki)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Impexmetal S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede al Tribunale di:

annullare in toto la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010 nel caso R 1387/2009-1;

condannare il convenuto nonché la IMPEXMETAL S.A. alle spese del procedimento, comprese le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «FŁT-1» per prodotti della classe 7 — registrazione n. 5026372

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: IMPEXMETAL S.A.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario figurativo «FŁT» e marchi denominativi e figurativi nazionali «FŁT» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio per alcuni prodotti della classe 7

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1) in conseguenza del mancato riconoscimento della somiglianza dei marchi confrontati, mancata considerazione del fatto che il marchio richiesto è parte del nome della società ricorrente, è utilizzato da lungo tempo anteriormente alla data della domanda ed è un segno che storicamente la contraddistingue, nonché il fatto di non avere tenuto conto della coesistenza duratura e pacifica del marchio oggetto della domanda e dei marchi su cui si fonda l’opposizione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.


Vrh