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Document 62010TN0267

    Causa T-267/10: Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Land Wien/Commissione europea

    GU C 234 del 28.8.2010, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 234/42


    Ricorso proposto il 16 giugno 2010 — Land Wien/Commissione europea

    (Causa T-267/10)

    ()

    2010/C 234/76

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Land Wien (rappresentante: avv. W.-G.Schärf)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione 25 marzo 2010;

    dichiarare che la Commissione europea ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), poiché non ha trasmesso al ricorrente tutti i documenti riguardanti la costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce da esso richiesti e, pertanto, si è astenuta dall’agire ai sensi dell’art. 265 TFUE, violando di conseguenza il n. 3 del regolamento n. 1049/2001;

    condannare la Commissione a sopportare tutte le spese sostenute dal ricorrente, Land Wien, nel corso del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 25 marzo 2010 con cui è stata archiviata la procedura relativa alla sua denuncia contro il completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce in Slovacchia. Inoltre il ricorrente censura il fatto che la Commissione non gli ha fatto pervenire tutti i documenti che aveva richiesto in merito alla costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce e, in tal modo, incorrendo in una carenza ai sensi dell’art. 265 del TFUE.

    Il ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la Commissione, con la sua decisione 25 marzo 2010, ha violato la direttiva 2003/35/CE (2) e il diritto fondamentale di cui all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Per quanto riguarda la sua richiesta di informazioni, il ricorrente afferma che il trattamento inadeguato che le è stato riservato violerebbe l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, sarebbe stato violato l’art. 7 del regolamento n. 1049/2001.

    Il ricorrente sostiene poi che, avendo omesso di agire secondo quanto richiesto nella denuncia e nella richiesta di informazioni, la Commissione ha altresì violato gli obblighi di agire previsti dal Trattato CEEA e precisati dalla sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre 2009, causa C-115/08, ČEZ (non ancora pubblicata nella Raccolta).


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

    (2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).


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