Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0349

    Causa C-349/10 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2010 dalla Claro. S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010 , causa T-225/09, Claro, S.A./UAMI e Telefónica, S.A.

    GU C 234 del 28.8.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 234/29


    Impugnazione proposta il 9 luglio 2010 dalla Claro. S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09, Claro, S.A./UAMI e Telefónica, S.A.

    (Causa C-349/10 P)

    ()

    2010/C 234/48

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Claro. S.A. (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Péréz-Gómez, abogados)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Telefónica, S.A.

    Conclusioni della ricorrente

    Accogliere il ricorso unitamente agli allegati, constatare la proposizione nei termini e nelle forme di legge del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 aprile 2010, causa T-225/09 e, previ gli adempimenti processuali del caso, pronunciare una sentenza di cassazione della sentenza impugnata, accogliendo le domande della Claro. S.A.

    Motivi e principali argomenti

    Errata interpretazione da parte del Tribunale del disposto dell’art. 59 del regolamento sul marchio comunitario. Nel ricorso, quale premessa, si sostiene, in contrasto con l’argomentazione del Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso), che la presentazione dell’atto di motivazione del ricorso non costituirebbe una condizione per la ricevibilità del ricorso stesso, quanto piuttosto un mero requisito a livello di adempimenti formali. Viene altresì asserito che il precedente errore di interpretazione commesso dal Tribunale (e, a suo tempo, della commissione di ricorso) avrebbe comportato una violazione del principio di continuità funzionale fra le varie istanze dell’UAMI sancito dall’art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 (1).


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio, del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


    Top