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Document 52009AB0094
Opinion of the European Central Bank of 12 November 2009 on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies (CON/2009/94)
Parere della Banca centrale europea, del 12 novembre 2009 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (CON/2009/94)
Parere della Banca centrale europea, del 12 novembre 2009 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (CON/2009/94)
GU C 291 del 1.12.2009, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 291/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 novembre 2009
su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(CON/2009/94)
2009/C 291/01
Introduzione e base giuridica
1. |
Il 10 settembre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (1) (di seguito «direttiva proposta»). |
2. |
La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 4, e dell’articolo 105, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto la direttiva proposta riguarda uno dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire quello di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere. |
Osservazioni di carattere generale
3. |
La BCE accoglie favorevolmente la direttiva proposta per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni, che è generalmente coerente con l’approccio recentemente sviluppato dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (2). La BCE è del parere che sia necessario un ulteriore allineamento dei requisiti di cui alla direttiva proposta al quadro rivisto dei rischi di mercato di Basilea II. In particolare, la BCE suggerisce di introdurre nell’allegato II, punto 1), della direttiva proposta un’esenzione dal requisito per cui tutte le esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione ricevono il trattamento standardizzato per rischio specifico a favore delle attività di negoziazione di correlazione. |
4. |
Inoltre, la BCE nota che lo studio d’impatto quantitativo attualmente condotto dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potrebbe condurre a ricalibrare «le operazioni di negoziazione di correlazione». Laddove lo studio d’impatto dovesse effettivamente condurre a ricalibrare il quadro del rischio di mercato di Basilea II, la BCE sostiene fortemente la necessità che si realizzi un corrispondente allineamento della direttiva proposta, ovvero di ogni modifica della stessa, al fine di assicurare una concorrenza leale internazionale in questo settore. |
5. |
La BCE accoglie favorevolmente anche l’introduzione di disposizioni sulle retribuzioni nell’allegato I della direttiva proposta, in linea con gli impegni dei leader del G20 di dare attuazione a principi internazionali in materia di compensi diretti a porre fine a pratiche che conducono ad un’eccessiva assunzione di rischio (3). Inoltre, la BCE sostiene l’applicazione delle politiche retributive a livello di gruppo, per assicurare un trattamento coerente per i dipendenti che assumono rischi in tutte le giurisdizioni dove operano banche dell’UE. Infine, la BCE mette in luce che nell’introdurre nel diritto comunitario, che è applicabile a tutti gli enti creditizi (anche quelli di dimensioni ridotte), i principi internazionali relativi essenzialmente alle istituzioni finanziarie di grosse dimensioni, il principio di proporzionalità dovrebbe essere applicato in maniera appropriata. |
6. |
Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l’allegato contiene le relative proposte redazionali. Tali proposte non riguardano le osservazioni di carattere più generale di cui sopra. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 novembre 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2009) 362 definitivo.
(2) Si vedano i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del 13 luglio 2009«Revisions to the Basel II market risk framework», «Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book» e «Enhancements to the Basel II framework» disponibili sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali all’indirizzo http://www.bis.org
(3) Si veda il documento «FSB Principles for Sound Compensation Practices» e le pertinenti norme attuative, disponibile sul sito Internet del G20 all’indirizzo http://www.g20.org
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica n. 1 |
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Visto |
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«Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del Trattato.» |
«Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, Visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del Trattato.» |
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Motivazione Poiché il trattato richiede la consultazione della BCE sulla direttiva proposta, si dovrebbe inserire nella stessa un «visto» in proposito, in linea con l’articolo 253 del trattato. |
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Modifica n. 2 |
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Articolo 1, paragrafo 9 |
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«Articolo 122 ter 1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all’allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l’ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all’articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5. 2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.» |
«Articolo 122 ter 1. Nonostante i fattori di ponderazione del rischio per posizioni generali inerenti a ricartolarizzazione di cui all’allegato IX, parte 4, le autorità competenti impongono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse, a meno che l’ente creditizio non dimostri alle autorità competenti per ognuna delle posizioni inerenti a ricartolarizzazione interessate di aver rispettato i requisiti di cui all’articolo 122 bis, paragrafi 4 e 5. 2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.» |
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Motivazione La questione dell’inosservanza degli obblighi di dovuta diligenza per le esposizioni inerenti a cartolarizzazioni è trattata in maniera appropriata dall’articolo 122 bis della direttiva adottata dal Consiglio il 15 luglio 2009 (2). Inoltre, il trattamento proposto per le esposizioni inerenti a ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi del proposto articolo 122 ter non è in linea con il principio di proporzionalità che trova applicazione nell’articolo 122 bis, paragrafo 5, della summenzionata direttiva, che prevede una variablità dal 250 % al 1 250 % a seconda della gravità dell’infrazione delle disposizioni concernenti la dovuta diligenza. Di conseguenza, la BCE suggerisce di eliminare il proposto articolo 122 ter. |
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Modifica n. 3 |
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Allegato I, paragrafo 1 |
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«11. POLITICHE RETRIBUTIVE
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«11. POLITICHE RETRIBUTIVE
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Motivazione La BCE suggerisce di modificare l’Allegato I, paragrafo 1 della direttiva proposta come segue: i) la misurazione dei risultati dovrebbe essere rettificata per tutti i tipi di rischi, [si veda il punto g della colonna di destra di cui sopra]; e ii) i punti h) e i) dell’Allegato 1, paragrafo 1, della direttiva proposta dovrebbero essere rinumerati [si vedano i punti g) e i) della colonna di destra di cui sopra] al fine di tenere insieme i riferimenti alla misurazione dei risultati e alla componente variabile della retribuzione. Infine, la BCE propone di introdurre nuovi principi che riflettano l’accordo dei 20 leader raggiunto al Summit di Pittsburg del 24 e 25 settembre 2009. In particolare, i leader del G20 hanno approvato in toto i principi di attuazione del Financial Stability Board diretti ad allineare i compensi con la creazione di valore a lungo termine, senza l’assuzione di rischi eccessivi. |
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Modifica n. 4 |
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Allegato II, paragrafo 3, lettera e) |
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Motivazione La BCE sostiene l’allineamento della direttiva proposta con il testo pertinente di Basilea (ovvero le revisioni del quadro dei rischi di mercato di Basilea II) che prevede due differenti moltiplicatori per il valore a rischio attuale e in condizioni di stress. |
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Modifica n. 5 |
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Allegato II, paragrafo 3, lettera f) |
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«Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente del valore a rischio di cui al punto 10 […].» |
«Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m c +) e (ms ) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell’ente del valore a rischio di cui al punto 10 […].» |
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Motivazione Per la motivazione si veda la modifica n. 4. |
(1) Il grsassetto nel corpo del testo indica le nuove parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti del testo che la BCE propone di eliminare.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, adottata dal Consiglio il 15 luglio 2009, in seguito ad un accordo raggiunto con il Parlamento europeo in prima lettura, disponibile sul sito Internet del Consiglio all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu