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Document 32019R1866

    Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell’esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell’esenzione prevista al suddetto articolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/4912

    GU L 289 del 8.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1866/oj

    8.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/4


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1866 DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell’esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell’esenzione prevista al suddetto articolo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le società di investimento di cui all’articolo 27 della medesima direttiva e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2019. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (3) consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente ai suddetti articoli della direttiva fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato al fine di prorogare il regime transitorio di esenzione di cui all’articolo 32 fino al 31 dicembre 2021 (4). Per consentire agli ideatori di PRIIP di determinare i loro obblighi con certezza, la data di cui all’articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

    (5)

    Le autorità europee di vigilanza non hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d’impatto. Il presente regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Le autorità europee di vigilanza hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.4.2019, pag. 55).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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