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Document 32017D2318

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/8568

GU L 331 del 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/81


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2318 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.

(2)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.

(3)

La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni che sono soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione, in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute come equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto e, in particolare, del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.

(4)

In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(5)

Lo scopo di questa valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Australia ai mercati finanziari ivi stabiliti e autorizzati come borsa valori e sottoposti alla vigilanza dell'Australian Securities and Investments Commission (la commissione australiana per i titoli e gli investimenti, di seguito «l'ASIC») sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e che sono soggetti a una vigilanza e un'applicazione efficaci in tale paese terzo.

(6)

Secondo la definizione del «Corporations Act» (di seguito «la legge sulle società») del 2001, un mercato finanziario è un sistema mediante il quale vengono regolarmente effettuate o accettate offerte di acquisizione o di cessione di prodotti finanziari. Un mercato finanziario deve gestire un sistema multilaterale secondo regole non discrezionali. Esso non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o effettuare negoziazioni «matched principal». Inoltre un mercato finanziario deve offrire ai membri un accesso imparziale ai suoi mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. A tal fine, le regole di funzionamento di un mercato finanziario devono essere basate su norme ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda i requisiti di accesso e ammissibilità. Tali regole sono verificate dall'ASIC.

(7)

Per poter stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in merito alle borse in esso autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE devono essere soddisfatte le quattro condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE siano soddisfatte.

(8)

In base alla prima condizione, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.

(9)

Per gestire un mercato finanziario occorre essere in possesso di una licenza per il mercato australiano. A norma della legge sulle società, tale licenza viene concessa dal ministro. A norma dell'articolo 795 A della legge sulle società, una domanda di licenza deve essere depositata presso l'ASIC, che assiste il ministro in proposito. Una delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione è che il ministro ritenga che il richiedente abbia preso misure adeguate per soddisfare i pertinenti requisiti e sia in grado di sorvegliare adeguatamente il mercato, monitorare il comportamento dei partecipanti e far rispettare le regole di funzionamento del mercato (articolo 795 B della legge sulle società). Una volta autorizzati, i mercati finanziari sono tenuti a rispettare su base continuativa le condizioni della licenza e a mantenere misure adeguate per la gestione del mercato, comprese le modalità per monitorare e garantire il rispetto delle regole di gestione (articolo 792 A della legge sulle società).

(10)

L'ASIC è un'autorità pubblica istituita ai sensi dell'Australian Securities and Investments Commission Act (di seguito «la legge ASIC») del 2001 e ha il compito di amministrare e applicare la legge relativa ai mercati finanziari australiani. I poteri coercitivi e di vigilanza dell'ASIC le consentono di indagare sulle presunte violazioni della legge, di emettere avvisi di infrazione e di adire il giudice per far irrogare sanzioni civili. L'ASIC può avviare procedimenti giudiziari per violazioni a carattere penale della legge sulle società. L'ASIC ha anche il potere di ispezionare i mercati finanziari senza preavviso. In virtù di questo potere essa può ispezionare registri, registrazioni di dati e documenti. Inoltre, se il ministro con delega ai servizi finanziari ritiene che il gestore di un mercato finanziario non rispetti i suoi obblighi di licenziatario del mercato finanziario, può intimargli per iscritto di adottare misure specifiche volte all'osservanza dei suoi obblighi (articolo 794 A della legge sulle società). Se il mercato finanziario non si conforma a tali istruzioni, l'ASIC può adire il giudice per ottenere il rispetto delle stesse (articolo 794 A della legge sulle società). L'ASIC ha anche la facoltà di dare istruzioni a un'entità (compresi i gestori e i partecipanti ai mercati soggetti a licenza) se ritiene che sia necessario, o che sia nell'interesse pubblico, tutelare le persone che negoziano un prodotto finanziario o una categoria di prodotti finanziari (articolo 798 J della legge sulle società). Inoltre, l'ASIC può adire l'autorità giudiziaria per far applicare i suoi provvedimenti di regolamentazione e di indagine. L'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto dei provvedimenti adottati dalla stessa in virtù dei suoi poteri di regolamentazione e di indagine (articolo 70 della legge ASIC). Per di più, nel caso in cui un'entità non ottemperi ad istruzioni emesse a norma della legge sulle società, l'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto delle stesse istruzioni. Infine, i mercati finanziari devono essere in grado di garantire il rispetto da parte dei loro membri delle disposizioni della legge sulle società, delle relative norme e delle regole di funzionamento del mercato (articolo 792 A della legge sulle società). Una borsa autorizzata è inoltre tenuta a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole di funzionamento del mercato o della legge sulle società da parte dei suoi membri e ad informare l'ASIC di tali potenziali violazioni..

(11)

Si può pertanto concludere che le borse australiane sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.

(12)

In base alla seconda condizione, le sedi di negoziazione di paesi terzi devono essere dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(13)

Obblighi generali impongono al gestore di un mercato finanziario di valutare se i titoli ammessi alla negoziazione sul mercato che gestisce possono essere negoziati in modo equo, ordinato e trasparente. Secondo i requisiti giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 793 A della legge sulle società, l'ammissione dei titoli deve essere disciplinata da regole di gestione. Le regole di gestione dei mercati finanziari stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le azioni di una entità quotata possano essere quotate sul mercato. L'entità deve chiedere l'ammissione alla negoziazione laddove i suoi titoli saranno negoziati, nonché fare domanda e ottenere l'autorizzazione di quotare tutti i titoli della sua categoria principale di titoli nel listino ufficiale del mercato finanziario. L'elenco delle entità ammesse alla negoziazione è pubblicato dal gestore del mercato e aggiornato dopo ogni giorno di negoziazione. L'ASIC esamina se i mercati finanziari dispongono di norme, sistemi e procedimenti adeguati per verificare che un prodotto finanziario soddisfi i criteri regolamentari e dei mercati finanziari per poter essere ammesso alla negoziazione sul mercato, accertando nel contempo che non vi siano restrizioni indebite alla negoziazione di titoli. Tutti i titoli negoziati su borse autorizzate devono rispettare determinate norme di quotazione, che vengono sottoposte all'esame dell'ASIC. I titoli devono essere liberamente negoziabili e rispondere ad alcuni criteri relativi alla loro distribuzione al pubblico e all'emittente necessari per determinarne il valore. Una borsa autorizzata non può quotare titoli per i quali le informazioni sui titoli emessi e sui loro emittenti non sono accessibili al pubblico. Infine, per garantire la regolare negoziazione di titoli su borse autorizzate, l'ASIC e il ministro possono sospendere la negoziazione di un prodotto finanziario o di una categoria di prodotti finanziari.

(14)

Nella legge sulle società l'obbligo giuridicamente vincolante di una negoziazione «equa, ordinata e trasparente» impone ai mercati finanziari di rendere pubblicamente disponibili informazioni sulle operazioni e sulle offerte di acquisto e di vendita. Inoltre è previsto l'obbligo per i partecipanti di non effettuare operazioni a meno che non siano abbinate ad un ordine trasparente in fase di pre-negoziazione nel book di negoziazione. Esistono deroghe per talune negoziazioni, come quelle sul mercato dei blocchi o con miglioramento del prezzo. Se un partecipante si avvale di una di queste deroghe, è tenuto a conservare la relativa documentazione per poter dimostrare che l'operazione risponde ai criteri della deroga invocata. Secondo le norme sull'integrità dei mercati, i mercati finanziari sono tenuti a rendere immediatamente note le informazioni pre-negoziazione ricevute durante l'orario di negoziazione, in modo costante e in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e su base non discriminatoria. Per le informazioni ricevute dopo la chiusura, il gestore del mercato è tenuto a rendere note le informazioni pre-negoziazione entro l'avvio delle negoziazioni successive. Il quadro normativo australiano comprende anche l'obbligo di fornire in modo costante e in tempo reale informazioni post-negoziazione. I mercati finanziari sono tenuti a rendere note le informazioni post-negoziazione su un sito web accessibile al pubblico, in modo gratuito ed entro un lasso di tempo non superiore a 20 minuti.

(15)

Si può pertanto concludere che le borse australiane dispongono di regole chiare e trasparenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.

(16)

In base alla terza condizione, gli emittenti di titoli devono essere soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(17)

Il quadro normativo australiano prevede requisiti di informazione chiari, esaustivi e specifici applicabili alle relazioni annuali e intermedie. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa australiana sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie (semestrali) (articoli 292 e 302). Le relazioni devono rispettare le norme contabili (articoli 296 e 304 della legge sulle società) e presentare un quadro fedele e corretto della posizione finanziaria e dei risultati dell'entità (articoli 297 e 305 della legge sulle società). Inoltre, le relazioni finanziarie annuali devono essere sottoposte a audit, con deposito della relazione di revisione (articolo 301 della legge sulle società). L'ASIC conserva la documentazione contenente le informazioni sulla società, che comprende il prospetto e i rendiconti finanziari annuali. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e garantisce un'adeguata trasparenza grazie a un flusso regolare di informazioni.

(18)

Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in borse autorizzate dall'ASIC in Australia sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

(19)

In base alla quarta condizione, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(20)

Le normative australiane sui titoli istituiscono un quadro regolamentare e di vigilanza complessivo per garantire l'integrità del mercato, vietare comportamenti fraudolenti o ingannevoli su borse autorizzate e la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui titoli o sugli emittenti, nonché prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Le disposizioni in materia di abuso di mercato figurano nella parte 7.10 della legge sulle società. Alcuni dei divieti sono anche ripresi nelle norme sull'integrità dei mercati, istituite ai sensi dell'articolo 798 G (1) della legge sulle società, e si applicano ai mercati finanziari regolamentati e a coloro che vi partecipano. A norma degli articoli 1041 E e 1041 F della legge sulle società, è vietato rendere dichiarazioni false o fuorvianti in merito a prodotti finanziari, indurre altri a negoziare prodotti finanziari utilizzando informazioni false o fuorvianti, nonché assumere un comportamento disonesto in relazione ad un prodotto finanziario e/o come licenziatario di servizi finanziari (articoli 1041 G e 1041 H). La parte 7.10, divisione 2, della legge sulle società contiene una serie di divieti di manipolazione del mercato. Inoltre, la parte 7.10, divisione 3, della legge sulle società vieta esplicitamente l'abuso di informazioni privilegiate. L'ASIC controlla l'applicazione di tali norme utilizzando i suoi ampi poteri per indagare su attività di mercato sospette e perseguire i presunti casi di violazione.

(21)

Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

(22)

Si può inoltre concludere che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina i mercati finanziari in Australia e sottoposto alla vigilanza dell'ASIC è conforme alle quattro condizioni per quanto concerne le disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione di cui alla direttiva 2014/65/UE, al regolamento (UE) n. 600/2014, al regolamento (UE) n. 596/2014 e alla direttiva 2004/109/CE.

(23)

Dato che un numero rilevante di azioni emesse e ammesse alla negoziazione in Australia vengono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'UE, la presente decisione è necessaria per garantire che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare azioni ammesse alla negoziazione nelle borse australiane. Poiché presso le borse australiane sono presenti ingenti disponibilità di liquidità (liquidity pool) alternative in tali azioni, è necessario riconoscere il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia, in particolare al fine di consentire alle imprese d'investimento di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.

(24)

La presente decisione si basa su dati che dimostrano come le negoziazioni complessive dell'UE in una serie di azioni ammesse presso le borse australiane abbiano una frequenza tale da impedire alle imprese MIFID di beneficiare della deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero significativo di azioni ammesse alla negoziazione in Australia.

(25)

La decisione sarà integrata da accordi di collaborazione per garantire l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e l'ASIC.

(26)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai mercati finanziari, applicabili in Australia al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per i mercati regolamentati, l'efficacia della collaborazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.

(27)

La Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai mercati finanziari in Australia. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.

(28)

Poiché che il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(29)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ivi autorizzati e di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


ALLEGATO

Mercati finanziari:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd.


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