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Document 32016R0378

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1348

GU L 72 del 17.3.2016, pp. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/378/oj

17.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/378 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare la coerenza degli obblighi di segnalazione alleviando l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è necessario allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento e dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Per poter garantire la qualità dei dati e l'effettivo monitoraggio del mercato nell'interesse dalla sua integrità, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero poter ricevere prontamente notifiche complete per ciascun giorno di negoziazione.

(3)

Ai fini di un uso efficace ed efficiente dei dati da parte delle autorità competenti, è opportuno assicurare la coerenza dei modelli e dei formati usati per notificare gli strumenti finanziari. Le finalità ricercate risultano favorite dalla conformità alle norme internazionali relative alle informazioni da inserire nelle notifiche.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(5)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione notifica con procedura automatizzata all'autorità competente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, ogni strumento finanziario che, entro le ore 18.00 CET del medesimo giorno, vi è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel sistema della sede di negoziazione, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione.

2.   Lo strumento finanziario che, dopo le ore 18.00 CET, è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel suo sistema, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione è notificato con procedura automatizzata all'autorità competente dalla sede di negoziazione entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte.

3.   A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette con procedura automatizzata all'ESMA le notifiche previste ai paragrafi 1 e 2 ogni giorno entro le ore 23.59 CET usando canali di comunicazione elettronica protetti.

Articolo 2

Tutti i dati da includere nelle notifiche a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono presentati secondo i criteri e i formati indicati nell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica e in formato leggibile informaticamente e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Criteri e formati per la trasmissione delle notifiche alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014

Tabella 1

Legenda della tabella 3

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CFI_CODE}

6 caratteri

Codice CFI di ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l'ora

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente:

AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INDEX}

4 caratteri alfabetici

«EONA» — EONIA

«EONS» — swap sull'EONIA

«EURI» — EURIBOR

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Tesoro

«SWAP» — swap

«FUSW» — swap su future

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383.

{FISN}

35 caratteri alfanumerici

Codice FISN secondo ISO 18774.


Tabella 2

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 3 (campi 35-37)

Categoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti

«AGRI» — Agricoli

«GROS» — Cereali e semi oleosi

«FWHT» — Frumento da foraggio

«SOYB» — Soia

«CORN» — Granturco

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riso

«OTHR» — Altro

«SOFT» — Softs

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Caffè Robusta

«WHSG» — Zucchero bianco

«BRWN» — Zucchero grezzo

«OTHR» — Altro

«POTA» — Patate

 

«OOLI»– Olio d'oliva

«LAMP» — Lampante

«DIRY»– Prodotti lattiero-caseari

 

«FRST» — Silvicoltura

 

«SEAF» — Prodotti ittici

 

«LSTK» — Bestiame

 

«GRIN» — Cereali

«MWHT» — Frumento da panificazione

«NRGY» — Energia

«ELEC» — Energia elettrica

«BSLD» — Carico di base

«FITR» — Diritti di trasmissione finanziari

«PKLD» — Carico di punta

«OFFP» — Orario normale

«OTHR» — Altro

«NGAS» — Gas naturale

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — LNG

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OILP» — Petrolio

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadese

«COND» — Condensato

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubai

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Etanolo

«FUEL» — Combustibile

«FOIL» — Olio combustibile

«GOIL» — Gasolio

«GSLN» — Benzina

«HEAT» — Gasolio da riscaldamento

«JTFL» — JET Fuel

«KERO» — Kerosene

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Nafta

«NGLO» — NGL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urali

«WTIO» — WTI

«COAL» — Carbone

«INRG» — Inter Energy

«RNNG» — Energie rinnovabili

«LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione

«DIST» — Distillati

 

«ENVR» — Ambientali

«EMIS» — Emissioni

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE» — EUA

«EUAA» — EUAA

«OTHR» — Altro

«WTHR» — Meteo

«CRBR» — Associati al carbonio

 

«FRGT» — Carico

«WETF» — Wet

«TNKR» — Petroliere

«DRYF» — Dry

«DBCR» — Portarinfuse

«CSHP» — Portacontainer

 

«FRTL» — Concimi

«AMMO» — Ammoniaca

«DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP)

«PTSH» — Potassa

«SLPH» — Zolfo

«UREA» — Urea

«UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)

 

«INDP» — Prodotti industriali

«CSTR» — Edilizia

«MFTG» — Manifatturieri

 

«METL» — Metalli

«NPRM» — Non preziosi

«ALUM» — Alluminio

«ALUA» — Leghe di alluminio

«CBLT» — Cobalto

«COPR» — Rame

«IRON» — Minerale di ferro

«LEAD» — Piombo

«MOLY» — Molibdeno

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Nichel

«STEL» — Acciaio

«TINN» — Stagno

«ZINC» — Zinco

«OTHR» — Altro

«PRME» — Preziosi

«GOLD» — Oro

«SLVR» — Argento

«PTNM» — Platino

«PLDM» — Palladio

«OTHR» — Altro

«MCEX» — Esotici multimerci

 

 

«PAPR» — Carta

«CBRD» — Cartone ondulato grezzo

«NSPT» — Carta da giornale

«PULP» — Polpa

«RCVP» — Carta di recupero

 

«POLY» — Polipropilene

«PLST» — Plastica

 

«INFL» — Inflazione

 

 

«OEST» — Statistiche economiche ufficiali

 

 

«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione 10, del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

«DLVR» — Con obbligo di consegna

«NDLV» — Senza obbligo di consegna

 

«OTHR» — Altro

 

 


Tabella 3

Criteri e formati per le notifiche da trasmettere a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014

N.

CAMPO

CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI

Campi generali

1

Codice identificativo dello strumento

{ISIN}

2

Nome completo dello strumento

{ALPHANUM-350}

3

Classificazione dello strumento

{CFI_CODE}

4

Indicatore di derivato su merci

«true» — sì

«false» — no

Campi relativi all'emittente

5

Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione

{LEI}

Campi relativi alla sede

6

Sede di negoziazione

{MIC}

7

Nome breve dello strumento finanziario

{FISN}

8

Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione

«true» — sì

«false» — no

9

Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Data della richiesta di ammissione alla negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Data di ammissione alla negoziazione o data di prima negoziazione

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Data di cessazione

{DATE_TIME_FORMAT}

Campi relativi al nozionale

13

Valuta nozionale 1

{CURRENCYCODE_3}

Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito

14

Importo nominale totale emesso

{DECIMAL-18/5}

15

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

16

Valuta del valore nominale

{CURRENCYCODE_3}

17

Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione

{DECIMAL-18/5}

18

Tasso fisso

{DECIMAL-11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

19

Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{ISIN}

20

Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

21

Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

22

Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile

{INTEGER-5}

23

Rango (seniority) dell'obbligazione

«SNDB» — debito senior

«MZZD» — mezzanino

«SBOD» — debito subordinato

«JUND» — debito junior

Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati

24

Data di scadenza

{DATEFORMAT}

25

Moltiplicatore del prezzo

{DECIMAL-18/17}

26

Codice dello strumento sottostante

{ISIN}

27

Emittente sottostante

{LEI}

28

Nome dell'indice sottostante

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

29

Termine dell'indice sottostante

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

30

Tipo di opzione

«PUTO» — put

«CALL» — call

«OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

31

Prezzo di esercizio

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base

«PNDG» se il prezzo non è disponibile

32

Valuta del prezzo di esercizio

{CURRENCYCODE_3}

33

Stile di esercizio dell'opzione

«EURO» — europeo

«AMER» — americano

«ASIA» — asiatico

«BERM» — bermudiano

«OTHR» — altro

34

Tipo di consegna

«PHYS» — regolato fisicamente

«CASH» — regolato in contanti

«OPTN» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

Derivati su merci e su quote di emissione

35

Categoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

36

Sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

37

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

38

Tipo di operazione

«FUTR» — future

«OPTN» — opzioni

«TAPO» — TAPO

«SWAP» — swap

«MINI» — mini

«OTCT» — OTC

«ORIT» — vendita a fermo

«CRCK» — crack

«DIFF» — differenziale

«OTHR» — Altro

39

Tipo di prezzo finale

«ARGM» — Argus/McCloskey

«BLTC» — Baltic

«EXOF» — Exchange

«GBCL» — GlobalCOAL

«IHSM» — IHS McCloskey

«PLAT» — Platts

«OTHR» — Altro

Derivati su tassi di interesse

Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario su tassi di interesse.

40

Tasso di riferimento

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

41

Termine del contratto su tassi di interesse

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

42

Valuta nozionale 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Tasso fisso della gamba 1

{DECIMAL -11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

44

Tasso fisso della gamba 2

{DECIMAL -11/10}

espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)

45

Tasso variabile della gamba 2

{INDEX}

oppure

{ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}

46

Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2

{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni

{INTEGER-3}+«WEEK» — settimane

{INTEGER-3}+«MNTH» — mesi

{INTEGER-3}+«YEAR» — anni

Derivati su cambi

Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario del tipo cambi.

47

Valuta nozionale 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Tipo FX

«FXCR» — FX valute incrociate

«FXEM» — FX mercati emergenti

«FXMJ» — FX Majors


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