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Document 32016D2270

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE )

C/2016/8322

GU L 342 del 16.12.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2270/oj

16.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2270 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2016

relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 2 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 fissa gli obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC») e gli obblighi di segnalazione per tali contratti. L'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i derivati OTC come contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto qualsiasi contratto derivato la cui esecuzione ha luogo su un mercato di un paese terzo non ritenuto equivalente a un mercato regolamentato è classificato come OTC ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)

A norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se soddisfa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti al titolo III della direttiva 2004/39/CE, ed è soggetto a vigilanza e applicazione efficaci in tale paese terzo su base continuativa.

(3)

Affinché un mercato di un paese terzo sia considerato equivalente a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, l'esito effettivo dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili e delle disposizioni di vigilanza e in materia di applicazione dovrebbe essere equivalente a quello dei requisiti dell'Unione per quanto concerne gli obiettivi regolamentari conseguiti. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore siano equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, e che tali mercati siano soggetti a vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa. I mercati che sono autorizzati come borse ufficiali alla data di adozione della presente decisione dovrebbero pertanto essere identificati come mercati considerati equivalenti a un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.

(4)

Il quadro giuridico relativo alle borse ufficiali di Singapore è costituito dalla Securities and Futures Act (legge su titoli e future, di seguito «la SFA»), dai Securities and Futures (Markets) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di mercati) del 2005, dai Securities and Futures (Corporate Governance of Approved Exchanges, Approved Clearing Houses and Approved Holding Companies) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di governo societario delle borse ufficiali, delle stanze di compensazione ufficiali e delle holding ufficiali) del 2005, dai Securities and Futures (Offers of Investments) (Shares and Debentures) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di offerte di investimento — azioni e obbligazioni) del 2005, dai Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations (regolamenti su titoli e future in materia di concessione di licenze e condotta delle attività) del 2004 e dagli orientamenti emessi dall'autorità monetaria di Singapore (di seguito «la MAS») ai sensi della sezione 321 della SFA, in particolare Guidelines on the Regulation of Markets No SFA 02-G01 (gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati) e Guidelines on Fit and Proper Criteria No FSG-G01 (gli orientamenti sui criteri di onorabilità e competenza). Gli orientamenti per la regolamentazione dei mercati fissano gli obblighi per le borse ufficiali, quali l'obbligo di garantire un funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato. La sezione 321, paragrafo 5, della SFA stabilisce che l'inosservanza di qualsiasi orientamento può essere invocata in qualsiasi procedimento civile o penale dalla parte che intenda stabilire l'esistenza o l'assenza di eventuali responsabilità. Inoltre, la sezione 334, paragrafo 1, e la sezione 335 abilitano la MAS a infliggere ammende alla borsa ufficiale qualora la MAS constati che la borsa è responsabile della violazione di qualsiasi orientamento. Inoltre, per ciascuna borsa ufficiale esiste un codice che contempla talune regole sulla condotta delle attività e la quotazione che forniscono dettagli sulle prescrizioni della SFA. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Ai sensi della SFA, le regole sulla condotta delle attività sono considerate un contratto vincolante per la borsa ufficiale e i suoi membri, pertanto devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

(5)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle borse ufficiali a Singapore consentono di conseguire risultati effettivi equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE nei seguenti settori: procedura di autorizzazione, requisiti in materia di definizioni, accesso alla borsa ufficiale, requisiti organizzativi, requisiti per l'alta dirigenza, ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione, sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione, controllo della conformità alle regole delle borse ufficiali e accesso agli accordi di compensazione e di regolamento.

(6)

Ai sensi della direttiva 2004/39/CE i requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione si applicano solo alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati. Nonostante le azioni possano essere ammesse alla negoziazione presso le borse ufficiali a Singapore, la Commissione ritiene la valutazione di tali requisiti non rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il suo obiettivo è quello di verificare l'equivalenza dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai mercati dei paesi terzi in relazione a contratti derivati eseguiti su tali mercati.

(7)

È pertanto opportuno concludere che i requisiti giuridicamente vincolanti per le borse ufficiali a Singapore conseguono risultati equivalenti a quelli dei requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE.

(8)

Le borse ufficiali a Singapore sono soggette alla vigilanza della MAS, un'autorità pubblica istituita a norma della sezione 3 del Monetary Authority of Singapore Act (legge sull'autorità monetaria di Singapore). La MAS è la principale autorità di regolamentazione delle attività del mercato dei capitali a Singapore. La sezione 46 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alla borsa ufficiale in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la tutela degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS ha il potere statutario di formulare avvisi, orientamenti, codici, dichiarazioni politiche e note sulla prassi giuridicamente vincolanti. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato, compresi gli avvisi e le istruzioni. La MAS può altresì destituire funzionari chiave se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. Infine, la MAS vigila sui controlli e sulle prassi di gestione del rischio della borsa ufficiale mediante ispezioni in loco ed extra loco.

(9)

Pertanto è opportuno concludere che le borse ufficiali sono soggette a vigilanza e applicazione efficaci a Singapore su base continuativa.

(10)

Le condizioni di cui all'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte per quanto riguarda le borse ufficiali a Singapore.

(11)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle borse ufficiali a Singapore al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per le borse ufficiali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. In particolare, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente decisione alla luce dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(12)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle borse ufficiali a Singapore non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le borse ufficiali a Singapore che figurano nell'allegato sono considerate equivalenti ai mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO

Borse ufficiali a Singapore di cui all'articolo 1

a)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited

b)

Singapore Exchange Securities Trading Limited

c)

ICE Futures Singapore.


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