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Document 32015R2407

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

    GU L 333 del 19.12.2015, p. 104–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2407/oj

    19.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/104


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2407 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2015

    che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

    (2)

    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

    (3)

    Il 16 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della sottozona geografica 9, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (4)

    La richiesta riguardava le navi registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e operanti nell'ambito di un piano di gestione che regola l'utilizzo delle sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nella sottozona geografica 9.

    (5)

    Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2010 la deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato. L'Italia ha adottato il piano di gestione mediante decreto (3) conformemente all'articolo19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (6)

    La deroga chiesta dall'Italia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 31 marzo 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione (4).

    (7)

    Il 16 luglio 2015 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di rinnovare la deroga che era scaduta il 31 marzo 2014. L'Italia ha fornito informazioni aggiornate per giustificare il rinnovo della deroga, compresi dettagli sulla riduzione del numero di pescherecci autorizzati e su alcune ulteriori modifiche al relativo piano di gestione.

    (8)

    Il 16 luglio 2015 l'Italia ha informato la Commissione della propria intenzione di pubblicare entro breve il piano di gestione aggiornato.

    (9)

    La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (10)

    Sussistono vincoli geografici specifici, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica della specie bersaglio, presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 m. I fondali di pesca sono pertanto limitati.

    (11)

    La deroga chiesta dall'Italia riguarda 117 navi.

    (12)

    Il piano di gestione presentato dall'Italia garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 117 pescherecci che sono già autorizzati a operare dall'Italia, per uno sforzo totale di 5 754,5 Kw.

    (13)

    La richiesta riguarda imbarcazioni che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dall'Italia conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (14)

    Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (15)

    La pesca con sciabiche da natante è praticata vicino alla costa in acque poco profonde. Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

    (16)

    La pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte.

    (17)

    Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione dell'Italia vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti.

    (18)

    Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino.

    (19)

    Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, l'Italia ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (20)

    Le attività di pesca interessate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5).

    (21)

    Le attività di pesca in questione vengono svolte a una distanza molto ridotta dalla costa e non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

    (22)

    Il piano italiano di gestione della pesca regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. Inoltre, stando al punto 5.1.2, lettera a), del piano di gestione italiano, la pesca del rossetto (Aphia minuta) è limitata a una campagna di pesca, dal 1o novembre al 31 marzo di ogni anno.

    (23)

    L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

    (24)

    Il piano di gestione italiano include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (25)

    L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

    (26)

    La durata di validità della deroga sarà limitata, affinché sia possibile adottare tempestivamente misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione della Commissione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e consentire nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche onde elaborare un piano di gestione più efficiente.

    (27)

    La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 marzo 2018.

    (28)

    È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

    (29)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga

    L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

    a)

    registrate nelle direzioni marittime di Genova e Livorno rispettivamente;

    b)

    aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

    c)

    titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    Articolo 2

    Piano di sorveglianza e relazione

    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

    Articolo 3

    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica fino al 31 marzo 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 409 del 30.12.2006. Versione rettificata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

    (3)  Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 192 del 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 15).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


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