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Document 32015R2405

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2405 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

    GU L 333 del 19.12.2015, p. 89–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2405/oj

    19.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/89


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2015

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») (3), per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (2)

    In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

    (3)

    L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    (4)

    Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine.

    (5)

    La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (7), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC.

    (6)

    È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.

    Articolo 2

    I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.

    Articolo 3

    I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

    Articolo 4

    I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

    (3)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

    (4)  Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente annuale

    (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    09.6700

    0204 22 50

    0204 22 90

    Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    1 500 (1)

    0204 23

    Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

    0204 42 30

    0204 42 50

    0204 42 90

    Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata)

    0204 43 10

    0204 43 90

    Carni disossate di agnello, congelate

    Carni disossate di animali della specie ovina, congelate

    09.6701

    0409

    Miele naturale

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

    5 000 (2)

    09.6702

    0703 20

    Aglio, fresco o refrigerato

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    500

    09.6703

    1004

    Avena

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    4 000

    09.6704

    1701 12

    Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    20 070

    1701 91

     

    1701 99

    Zuccheri diversi dallo zucchero greggio

    1702 20 10

    Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    1702 90 30

    Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    1702 90 50

    Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    1702 90 71

    1702 90 75

    1702 90 79

    Caramello

    1702 90 80

    Sciroppo di inulina

    1702 90 95

    Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    09.6705

    1702 30

    1702 40

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    10 000 (3)

    1702 60

    Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

    09.6706

    2106 90 30

    Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000

    2106 90 55

    Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati

    2106 90 59

    Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina)

    09.6707

    ex 1103 19 20

    Semole e semolini di orzo

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    6 300 (4)

    1103 19 90

    Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo)

    1103 20 90

    Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)

    1104 19 10

    1104 19 50

    1104 19 61

    1104 19 69

    Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi

    Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi

    Cereali d'orzo schiacciati

    Cereali d'orzo in fiocchi

    ex 1104 29

    Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco

    1104 30

    Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    09.6708

    1107

    Malto, anche torrefatto

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    7 000

    1109

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    09.6709

    1108 11

    Amido di frumento (grano)

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    10 000

    1108 12

    Amido di granturco

    1108 13

    Fecola di patate

    09.6710

    3505 10 10

    3505 10 90

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati)

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    1 000 (5)

    3505 20 30

    3505 20 50

    3505 20 90

    Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %

    09.6711

    2302 10

    2302 30

    2302 40 10

    2302 40 90

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso)

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    17 000 (6)

    2303 10 11

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso

    09.6712

    0711 51

    Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    500

    2003 10

    Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    09.6713

    0711 51

    Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    500

    09.6714

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    10 000

    09.6715

    2009 61 90

    Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    10 000 (7)

    2009 69 11

    Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 69 71

    2009 69 79

    2009 69 90

    Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 71

    2009 79

    Succo di mela

    09.6716

    0403 10 51

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000

    09.6717

    0405 20 10

    0405 20 30

    Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 %

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    250

    09.6718

    0710 40

    0711 90 30

    2001 90 30

    2004 90 10

    2005 80

    Granturco dolce

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    1 500

    09.6719

    1702 50

    Fruttosio chimicamente puro

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000 (8)

    1702 90 10

    Maltosio chimicamente puro

    ex 1704 90 99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

    1806 10 30

    1806 10 90

    Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %

    ex 1806 20 95

    Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

    ex 1901 90 99

    Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %

    2101 12 98

    2101 20 98

    Preparazioni a base di caffè, tè o mate

    3302 10 29

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %

    09.6720

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000

    1904 30

    Bulgur di grano

    09.6721

    1806 20 70

    Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    300 (9)

    2106 10 80

    Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate

    2202 90 99

    Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %

    09.6722

    2106 90 98

    Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000

    09.6723

    2207 10

    2208 90 91

    2208 90 99

    Alcole etilico non denaturato

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    27 000 (10)

    2207 20

    Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    09.6724

    2402 10

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 500

    2402 20 90

    Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano

    09.6725

    2905 43

    Mannitolo

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    100

    2905 44

    D-glucitolo (sorbitolo)

    3824 60

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

    09.6726

    3809 10 10

    3809 10 30

    3809 10 50

    3809 10 90

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee

    Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12

    2 000


    (1)  Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (2)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (3)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (4)  Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (5)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (6)  Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (7)  Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (8)  Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (9)  Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.

    (10)  Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.


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