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Document 32015R2405
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2405 of 18 December 2015 opening and providing for the management of EU tariff quotas for agricultural products originating in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2405 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2405 della Commissione, del 18 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina
GU L 333 del 19.12.2015, p. 89–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4
19.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/89 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2405 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per prodotti agricoli originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») (3), per quanto riguarda talune disposizioni di detto accordo. L'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo dispone la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina ai sensi dell'allegato I-A del titolo IV, capo 1, di detto accordo. L'appendice di detto allegato elenca i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina, compresi i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
In attesa dell'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sono stati aperti i contingenti tariffari per l'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina per il 2014 e il 2015, gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5). |
(3) |
L'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. È pertanto necessario aprire contingenti tariffari annuali per l'importazione per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I-A del titolo IV, capo I, dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(4) |
Conformemente a quanto disposto dall'accordo, al fine di beneficiare delle concessioni tariffarie di cui al presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato dovrebbero essere accompagnati dalla prova dell'origine. |
(5) |
La nomenclatura combinata (NC) riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione (7), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto rispecchiare i nuovi codici NC. |
(6) |
È opportuno applicare l'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per garantire l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti i contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti elencati nell'allegato originari dell'Ucraina.
Articolo 2
I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato e originari dell'Ucraina sono sospesi nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari di cui all'allegato.
Articolo 3
I prodotti elencati nell'allegato sono accompagnati dalla prova dell'origine come disposto nel protocollo I, allegato III, dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.
Articolo 4
I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(3) Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 374/2014 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(5) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(6) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.6700 |
0204 22 50 0204 22 90 |
Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
1 500 (1) |
0204 23 |
Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate |
|||
0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 |
Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata) |
|||
0204 43 10 0204 43 90 |
Carni disossate di agnello, congelate Carni disossate di animali della specie ovina, congelate |
|||
09.6701 |
0409 |
Miele naturale |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12. |
5 000 (2) |
09.6702 |
0703 20 |
Aglio, fresco o refrigerato |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
09.6703 |
1004 |
Avena |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
4 000 |
09.6704 |
1701 12 |
Zuccheri greggi di barbabietola senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
20 070 |
1701 91 |
|
|||
1701 99 |
Zuccheri diversi dallo zucchero greggio |
|||
1702 20 10 |
Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
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1702 90 30 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|||
1702 90 50 |
Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
|||
1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 |
Caramello |
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1702 90 80 |
Sciroppo di inulina |
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1702 90 95 |
Altri zuccheri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
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09.6705 |
1702 30 1702 40 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 (3) |
1702 60 |
Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
|||
09.6706 |
2106 90 30 |
Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
2106 90 55 |
Sciroppi di glucosio e di maltodestrina, aromatizzati o colorati |
|||
2106 90 59 |
Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina) |
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09.6707 |
ex 1103 19 20 |
Semole e semolini di orzo |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
6 300 (4) |
1103 19 90 |
Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo) |
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1103 20 90 |
Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo) |
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1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 |
Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi Cereali d'orzo schiacciati Cereali d'orzo in fiocchi |
|||
ex 1104 29 |
Cereali lavorati (ad esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco |
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1104 30 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
|||
09.6708 |
1107 |
Malto, anche torrefatto |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
7 000 |
1109 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
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09.6709 |
1108 11 |
Amido di frumento (grano) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
1108 12 |
Amido di granturco |
|||
1108 13 |
Fecola di patate |
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09.6710 |
3505 10 10 3505 10 90 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
1 000 (5) |
3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % |
|||
09.6711 |
2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso) |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
17 000 (6) |
2303 10 11 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso |
|||
09.6712 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
|||
09.6713 |
0711 51 |
Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
500 |
09.6714 |
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
09.6715 |
2009 61 90 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
10 000 (7) |
2009 69 11 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto |
|||
2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 |
Succo di uva (compreso il mosto di uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67, di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
|||
2009 71 2009 79 |
Succo di mela |
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09.6716 |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
09.6717 |
0405 20 10 0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ma non superiore a 75 % |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
250 |
09.6718 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Granturco dolce |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
1 500 |
09.6719 |
1702 50 |
Fruttosio chimicamente puro |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 (8) |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
|||
ex 1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
1806 10 30 1806 10 90 |
Cacao in polvere, avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % |
|||
ex 1806 20 95 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
ex 1901 90 99 |
Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % |
|||
2101 12 98 2101 20 98 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate |
|||
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 0,5 % |
|||
09.6720 |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
1904 30 |
Bulgur di grano |
|||
09.6721 |
1806 20 70 |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
300 (9) |
2106 10 80 |
Altri concentrati di proteine e altre sostanze proteiche testurizzate |
|||
2202 90 99 |
Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 % |
|||
09.6722 |
2106 90 98 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
09.6723 |
2207 10 2208 90 91 2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
27 000 (10) |
2207 20 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|||
09.6724 |
2402 10 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 500 |
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano |
|||
09.6725 |
2905 43 |
Mannitolo |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
100 |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
|||
3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
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09.6726 |
3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
Dall'1.1 al 31.12.2016 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
(1) Con un aumento di 150 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(2) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(3) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(4) Con un aumento di 300 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(5) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(6) Con un aumento di 1 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(7) Con un aumento di 2 000 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(8) Con un aumento di 200 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(9) Con un aumento di 40 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.
(10) Con un aumento di 14 600 tonnellate l'anno dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2021.