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Document 32014R0489

Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

GU L 138 del 13.5.2014, pp. 80–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/489/oj

13.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Tali misure sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (4).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (5) è stato esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tale prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione in forza dell'articolo 13 del regolamento di base. Lo stesso regolamento ha esentato determinati produttori esportatori coreani dall'estensione di tali misure.

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono di un dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (6) sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio (7) («le misure in vigore»).

B.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(4)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure in vigore a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. La richiesta è stata presentata da Line Metal Co. Ltd. («Line Metal»), un produttore della Repubblica di Corea, e riguardava la possibilità di esentare Line Metal dalle misure in vigore.

(5)

Esaminati gli elementi di prova presentati da Line Metal e dopo consultazione degli Stati membri, nonché dopo aver dato la possibilità all'industria dell'Unione di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto l'inchiesta di riesame il 28 agosto 2013 con il regolamento (UE) n. 806/2013 della Commissione (8) (il «regolamento di apertura»).

(6)

Con il regolamento di apertura è stato abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 sulle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Repubblica di Corea e fabbricato da Line Metal. L'articolo 3 del regolamento di apertura ha inoltre richiesto alle autorità doganali di prendere le disposizioni del caso per registrare tali importazioni in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.   Prodotto oggetto del riesame

(7)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13).

3.   Periodo di segnalazione

(8)

Il periodo di segnalazione va dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013. Sono stati raccolti dati a partire dal 2008 fino alla fine del periodo di segnalazione in modo da esaminare ogni cambiamento dei flussi commerciali.

4.   Inchiesta

(9)

La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del riesame a Line Metal e ai rappresentanti della Repubblica di Corea. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un'audizione. Non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

(10)

La Commissione ha inviato un questionario a Line Metal e ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. La sede di Line Metal è stata oggetto di visite di verifica.

C.   CONCLUSIONI

(11)

L'inchiesta ha confermato che Line Metal non era collegata a nessun esportatore o produttore cinese soggetto alle misure antidumping vigenti e che non aveva esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione europea durante il periodo dell'inchiesta antielusione che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009. Le prime esportazioni del prodotto oggetto del riesame da parte di Line Metal hanno avuto luogo successivamente all'estensione delle misure alla Repubblica di Corea.

(12)

Le attività di lavorazione di Line Metal possono essere considerate operazioni di completamento e assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Line Metal acquista vergella d'acciaio di produzione nazionale ma importa altresì dalla Repubblica popolare cinese vergella d'acciaio che viene successivamente trafilata, formata e avvolta nel suo stabilimento nella Repubblica di Corea. Il prodotto finito viene venduto sul mercato locale ed esportato nell'Unione.

(13)

Durante il periodo di segnalazione le materie prime di origine cinese hanno costituito oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finale. Per tale motivo si è dovuto verificare il valore aggiunto come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. È stato verificato che il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese originato nell'operazione di assemblaggio e di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione. Di conseguenza le attività di produzione di Line Metal non costituiscono elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(14)

L'inchiesta ha confermato che Line Metal non praticava l'acquisto dalla Repubblica popolare cinese del prodotto finito oggetto del riesame al fine di rivenderlo o trasbordarlo verso l'Unione e che la società può giustificare tutte le proprie esportazioni durante il periodo di segnalazione.

(15)

Visti i risultati di cui ai considerando da 11 a 14, la Commissione conclude che Line Metal non è coinvolta in pratiche di elusione delle misure antidumping in vigore applicabili a cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, ed estese, tra l'altro, alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea.

(16)

Le risultanze di cui sopra sono state comunicate a Line Metal e all'industria dell'Unione, a cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE IN VIGORE

(17)

Coerentemente con i risultati suesposti la società Line Metal andrebbe aggiunta all'elenco di società esenti dal dazio antidumping imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

(18)

Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, è opportuno continuare ad applicare il dazio antidumping.

(19)

L'esenzione dalle misure estese concessa alle importazioni di cavi d'acciaio prodotti da Line Metal viene decisa in base ai risultati del presente riesame. L'esenzione si applica quindi esclusivamente alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla persona giuridica specificata in precedenza. Le importazioni di cavi d'acciaio prodotti da società non espressamente menzionate all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche, incluse le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non dovrebbero beneficiare dell'esenzione e andrebbero soggette all'aliquota del dazio residuo stabilita da tale regolamento.

(20)

È opportuno chiudere l'esame relativo ai nuovi esportatori e il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 e successive modifiche andrebbe modificato ai fini dell'inserimento di Line Metal nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012, è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam

A969

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969 »

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni effettuata in forza dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 806/2013. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 558/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 3).

(8)  Regolamento (UE) n. 806/2013 della Commissione, del 26 agosto 2013, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio provenienti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, al fine di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un esportatore coreano, e che abroga il vigente dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 228 del 27.8.2013, pag. 1).


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