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Document 32013D0193

2013/193/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che autorizza la Repubblica francesead applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

GU L 113 del 25.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/193/oj

25.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

che autorizza la Repubblica francesead applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2013/193/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2011/38/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Repubblica francese (in prosieguo «Francia») ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli differenziati di tassazione per il gasolio e la benzina senza piombo nel quadro di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione di esecuzione 2011/38/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2012.

(2)

Con lettera datata 10 febbraio 2012 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per sei ulteriori anni a decorrere dal 31 dicembre 2012.

(3)

La decisione di esecuzione 2011/38/UE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. In particolare si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la misura risultava conforme alle pertinenti politiche dell’Unione.

(4)

La misura nazionale rientra nel quadro di una politica volta ad aumentare l’efficacia amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un ulteriore incentivo a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. A questo proposito, la decisione di esecuzione 2011/38/UE impone che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un prodotto interno lordo inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.

(5)

In conseguenza dei rigidi limiti posti alla differenziazione delle aliquote su base regionale e dell’esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato. Inoltre, fino ad oggi l’applicazione della misura ha evidenziato una forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l’aliquota massima consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto la possibilità di distorsioni della concorrenza.

(6)

Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, con riguardo segnatamente alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti soggetti ad accisa.

(7)

All’epoca della richiesta iniziale, la misura nazionale era stata preceduta da un aumento dell’accisa pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In tale contesto e alla luce delle condizioni dell’autorizzazione, nonché in virtù dell’esperienza maturata, la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell’Unione in materia di energia e di cambiamento climatico.

(8)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Inoltre, la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE prevede una norma permanente che consente alla Francia di applicare, entro determinati limiti, aliquote differenziate a livello delle regioni francesi. È quindi opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a tre anni e prevedere che, in ogni caso, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui la suddetta norma permanente diventerà applicabile. Inoltre, al fine di non compromettere gli sviluppi generali futuri del quadro giuridico in vigore, è altresì importante prevedere che, qualora il Consiglio adotti un sistema generale modificato per la tassazione dei prodotti energetici con il quale la presente autorizzazione non risulti compatibile, la presente decisione cesserà di produrre effetti alla data in cui diventeranno applicabili le norme di tale sistema modificato.

(9)

È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione oggetto della presente decisione a partire dal 1o gennaio 2013, senza discontinuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2011/38/UE. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2013.

(10)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.

2.   Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le riduzioni non superano 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

b)

le riduzioni non sono superiori alla differenza del livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale;

c)

le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

d)

l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio competitivo negli scambi all’interno dell’UE.

3.   Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015.

Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data in cui una delle seguenti modifiche alla direttiva 2003/96/CE diviene applicabile:

modifica del sistema generale di tassazione dei prodotti energetici, in base a modalità con le quali la presente autorizzazione non è compatibile,

modifica che autorizza la Francia ad applicare aliquote d’imposta differenziate a livello delle regioni.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  GU L 19 del 22.1.2011, pag. 13.


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